contributi CNPAF ancora una sentenza sulla prescrizione

 
 
La prescrizione dei contributi dovuti alla CNPAF ha inizio con l'invio della dichiarazione anche se infedele

Con la sentenza che qui di seguito si riporta in massima e per esteso, la Cassazione è tornata ad affrontare un tema, relativo alla prescrizione dei contributi previdenziali, che, in realtà, senza alcun tentennamento, aveva già più volte risolto in senso conforme.
 
La prescrizione del credito contributivo della Cassa Forense ha inizio con l'invio della dichiarazione reddituale annuale alla Cassa.
 
Il punto controverso è se l'invio di una dichiarazione infedele sia idoneo a dare inizio al decorso del termine prescrizionale ovvero se l'invio di dichiarazione infedele possa considerarsi come equivalente all'omesso invio della dichiarazione con la conseguenza che il termine prescrizionale analogamente non inizierebbe a decorrere.
 
La Suprema Corte ha confermato che l'invio della dichiarazione, sia pure infedele, determina l'inizio del decorso del termine prescrizionale; una diversa soluzione cagionerebbe una situazione di eccessiva inceretezza in ordine al decorso ed alla maturazione del termine di prescrizione del credito per contributi dovuti alla Cassa Forense.
 

Cassazione civile  sez. VI 16 marzo 2011 n. 6259


                   
L'art. 19 l. 576/1980, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense , individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli art. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione.


FATTO E DIRITTO


Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino confermava la statuizione di primo grado, con cui era stata annullata la cartella di pagamento, notificata il 22.7.2008, concernente i contributi richiesti dalla Cassa di Previdenza Assistenza Forense all'avv. R.D. per gli anni dal 1992 al 1994, ritenendo che si fosse maturata la prescrizione quinquennale ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, facendo decorrere il termine, L. n. 576 del 1980, ex art. 19, comma 2, dalla data di trasmissione alla Cassa della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della cit. legge. La Corte territoriale disattendeva la tesi della Cassa - per cui il termine doveva invece decorrere dalla conoscenza che il reddito effettivo imponibile per quegli anni era superiore a quello dichiarato - sul rilievo che l'ignoranza del titolare del diritto costituisce impedimento di mero fatto a farlo valere e quindi non incide sulla prescrizione, anche tenendo conto del fatto che la Cassa ha in ogni momento la possibilità di acquisire informazioni dal fisco;
Avverso detta sentenza la Cassa ricorre con due motivi, mentre l'avv. R. resiste con controricorso;
La Cassa ricorrente censura la sentenza per avere affermato che la prescrizione dei crediti contributivi decorra dall'invio della dichiarazione reddituale anche nel caso in cui contenga dati difformi, e inferiori, rispetto a quelli dichiarati al fisco e sostiene che, in tal caso, la prescrizione inizia a decorrere solo quando la Cassa creditrice viene a conoscenza della parte di reddito non dichiarato, ovvero che, ai sensi dell'art. 2941 cod. civ., il termine dovrebbe restare sospeso sino alla scoperta del reddito non dichiarato;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;
Letta la memoria depositata dalla Cassa ricorrente;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili e non sono stati decisivamente confutati con la memoria;
Ed infatti, ancorchè si debba convenire sulla difficoltà per la Cassa di procedere agli accertamenti reddituali dei suoi iscritti, stante il numero sempre più rilevante, resta che la normativa non è stata modificata in ragione dell'ampliamento della platea degli assicurati, per cui la decorrenza del termine prescrizionale è rimasta pur sempre determinata ex artt. 17 e 23 della legge del 1980, mentre fissarla dal diverso termine in cui la Cassa viene a conoscenza dei maggiori redditi, introdurrebbe nell'ordinamento una pericolosa incertezza ed un indubbio margine di arbitrio sui tempi dei controlli;
Questa Corte peraltro si è già espressa in tal senso con la sentenza n. 9113 del 17/04/2007 in cui si è affermato che "La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 19, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della Cassa nazionale forense, individua un distinto regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della citata legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione. "In quel caso la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stata accolta l'eccezione di prescrizione dei crediti previdenziali azionati dalla Cassa nazionale forense nei confronti di alcuni avvocati sul presupposto che l'erroneità e l'infedeltà della comunicazione effettuata dai professionisti non avrebbe potuto determinare lo spostamento del termine iniziale di decorrenza della prescrizione di cui alla citata L. n. 576 del 1980, art. 19, riferito dalla data di trasmissione della comunicazione prevista dall'art. 17 della medesima legge;
A tale indirizzo la Corte intende dare continuità, onde il ricorso va rigettato;
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro trenta per esborsi oltre duemila Euro per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2011
 
 
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