giudice onorario e cassa forense

 
 
Con la sentenza n. 14659 depositata il 13 giugno del 2017, la S.C., nel ripercorrere le norme che disciplinano gli effetti della nomina a giudice onorario aggregato di un avvocato iscritto all'albo, ha affermato il principio della permanenza dell'obbligo di iscrizione alla Cassa Forense così come quello dell'assoggettamento a contribuzione presso la medesima cassa della relativa indennità.
 
 
Cassazione civile, sez. lav., 13/06/2017, (ud. 23/02/2017),  n. 14659
 
2.- Col secondo motivo il ricorso deduce la violazione della L. 22 luglio 1997, n. 276, artt. 8 e 9, e della L. 20 settembre 1980, n. 576, artt. 2, 3,10, 11 e 17, (in relazione alla violazione dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); inoltre la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio. Travisamento, in quanto il ricorrente, non essendo iscritto alla Cassa ed avendo già definito la propria posizione previdenziale e professionale essendo in pensione, non poteva essere tenuto ad alcuna comunicazione obbligatoria ed alla relative sanzioni in caso di omissione.
2.1. Il motivo è infondato. La L. n. 276 del 1997, art. 9, (intitolato "Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo") stabilisce che La nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 37, comma 1, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla L. 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.
Inoltre l'art. 8 della stessa legge prevede al comma 5 che "L'indennità di cui al comma 2, corrisposta ai giudici onorari aggregati nominati tra gli avvocati iscritti al relativo albo è considerata a tutti gli effetti della L. 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale".
2.2. Da questi primi riferimenti normativi si evince dunque, in modo chiaro, che la nomina a giudice onorario aggregato comporti soltanto la cancellazione dall'albo degli avvocati, mentre "permane" l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza. Si desume inoltre che l'indennità corrisposta ai giudici onorari aggregati è considerata "a tutti gli effetti della L. 20 settembre 1980, n. 576, quale reddito professionale"; ed è pertanto, in quanto tale, soggetta all'obbligo di comunicazione annuale obbligatoria alla Cassa stabilito dall'art. 17 della medesima legge appena citata, per gli stessi redditi professionali conseguiti dagli avvocati.
2.3.- Neppure può costituire motivo di incompatibilità dell'iscrizione alla Cassa e del correlato obbligo di comunicazione, il fatto che il ricorrente avesse già conseguito il pensionamento, in quanto dalla L. n. 576 del 1980, art. 10, comma 2, (relativo al contributo soggettivo) si evince che esso sia dovuto "anche dai pensionati" ("Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione").
2.3. In definitiva essendo il ricorrente iscritto alla Cassa e percependo indennità parificate a tutti gli effetti ai redditi professionali, sussisteva l'obbligo di darne comunicazione alla Cassa, la cui omissione è stata quindi legittimamente sanzionata dalla CNAPD. 
RICHIEDI CONSULENZA