i coefficienti di riduzione della cassa geometri non sono legittimi

La Suprema Corta ha dichiarato illegittimi i coefficienti di riduzione della pensione di anzianità della Cassa Geometri ecco le motivazioni
  
 
Il regolamento per l'attuazione della previdenza della Cassa Geometri vigente sino al mese di novembre del 2015 prevedeva coefficienti di riduzione della pensione di anzianità legati all'età di accesso alla pensione stessa ed all'anzianità di contribuzione posseduta. Attraverso tai coefficienti di riduzione, la riduzione della pensione può giungere al 40% (in ipotesi di accesso alla pensione con 35 anni di contributi e 58 anni di età). La sentenza n. 1322 del 2015 ha dichiarato l'illegittimità dei coefficienti di riduzione introdotti per via regolamentare dalla Cassa Geometri stabilendo che essi possano trovare applicazione solo limitatamente alla quota pensionistica riferita alle anzianità di contribuzione successive alla loro introduzione.
 
 
Cassazione civile, sez. lav., 26/01/2015,  n. 1322
 
È illegittimo il provvedimento di liquidazione della pensione con il quale, in violazione della regola del "pro rata" di cui all'art. 3, comma 12, legge 8 agosto 1995, n. 335, siano applicati all'intero periodo contributivo criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato, introdotti da deliberazioni adottate nel tempo dagli enti privatizzati di cui al d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, allorché i parametri utilizzati siano suscettibili di frazionamento "ratione temporis" e non incidano sul calcolo unitario del trattamento medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione a pensione di anzianità con decorrenza dal 1 febbraio 2001, aveva riconosciuto il diritto dell'assicurato ad ottenere l'applicazione del coefficiente di riduzione del 15 per cento, introdotto dalla Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza dei Geometri con delibera del 22 dicembre 1997, in proporzione alle annualità maturate nella vigenza della nuova disciplina).
 
 
Nel contestare la validità del ragionamento seguito dai giudici d'appello la ricorrente lo riassume nei seguenti termini: - La Corte territoriale aveva rilevato che la domanda di pensione del N. era stata presentata dopo l'entrata in vigore della modifica operata con la Delib. 22 dicembre 1997, n. 18 che aveva introdotto il coefficiente di riduzione del trattamento pensionistico; il principio del "pro-rata" di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, si applicava, secondo i giudici d'appello, esclusivamente ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione in relazione ai periodi temporali di vigenza di diverse norme, per cui lo stesso principio non poteva valere nel sistema di calcolo della pensione che non fosse suscettibile di frazionamento; nel caso di specie il coefficiente di abbattimento era suscettibile di frazionamento nel tempo, non incidendo lo stesso sul calcolo unitario del trattamento di pensione, in quanto ne prevedeva una semplice riduzione in base al parametro dell'anzianità contributiva (in particolare del 15% per l'iscritto da 35 anni).
Dalla esposizione dei suddetti passaggi motivazionali contenuti nell'impugnata sentenza la ricorrente trae il convincimento che la Corte d'appello ha fondato il proprio giudizio sulla pretesa frazionabilità nel tempo del coefficiente di abbattimento del trattamento pensionistico e sulla considerazione che tale coefficiente non inciderebbe sul calcolo unitario del trattamento pensionistico. Tanto esposto, la ricorrente sottopone a critica tale conclusione ritenendola inaccettabile, in quanto, da una parte, la Corte territoriale ha giustificato la non incidenza del predetto coefficiente di riduzione sul calcolo unitario del trattamento col richiamo alla caratteristica della sua frazionabilità e, dall'altra, ha affermato che tale frazionabilità si spiegava con la considerazione della non incidenza del coefficiente stesso sul calcolo unitario del trattamento.
Inoltre, secondo la ricorrente, tale ragionamento sarebbe anche contraddittorio, in quanto, da una parte, si afferma che il criterio del coefficiente di riduzione non incide sul calcolo unitario del trattamento pensionistico, prevedendone semplicemente una riduzione, e, dall'altra, che il criterio di riduzione impone una decurtazione del complessivo trattamento pensionistico.
Osserva la Corte che la soluzione della questione sollevata col ricorso esige una ricostruzione della fattispecie, così come evincibile dagli atti di causa. Orbene, col ricorso di primo grado il N. si era lamentato del fatto che la pensione di anzianità, attribuitagli dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri con decorrenza dall'1/2/2001, era stata computata attraverso l'applicazione del coefficiente di riduzione del 15% introdotto con la Det. 22 dicembre 1997, n. 18 dell'organo deliberativo della stessa Cassa, operazione, questa, denunziata come illegittima, in quanto in contrasto con la disposizione normativa della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, che imponeva, nel caso di modifica dei criteri di determinazione del trattamento pensionistico, il rispetto del principio del "pro-rata".
A sostegno della denunziata illegittimità il ricorrente adduceva che quest'ultima norma era finalizzata ad evitare il rischio di forti sperequazioni in caso di modifiche adottate dalla Cassa di previdenza senza la previsione di misure atte ad assicurare la gradualità degli effetti derivanti dalle nuove disposizioni, per cui chiedeva che in applicazione del principio del "pro-rata" il coefficiente di riduzione, introdotto con la Delib. 22 dicembre 1997, n. 18 venisse calcolato solo sulle anzianità maturate successivamente a tale data.
Come si è visto tale domanda fu accolta ed in particolare i giudici d'appello, nel confermare la statuizione del primo giudice e nel richiamarsi al precedente n. 14701/07 di questa Corte, hanno evidenziato che il riferimento al principio del "pro-rata" deve intendersi fatto dal legislatore con riguardo ai parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative, per cui nel caso di specie trovava ingresso il suddetto principio in quanto, posto l'abbattimento complessivo del 15% "a regime", poteva essere prevista una graduale applicazione di tale coefficiente in proporzione alle annualità maturate nella vigenza della nuova disciplina.
Nel contempo, i giudici d'appello hanno richiamato anche l'altro precedente n. 7010/2005 di questa Corte per il quale agli enti privatizzati D.Lgs. n. 509 del 1994, ex art. 2 non è attribuita la facoltà di modificare i requisiti di accesso alla pensione. Ebbene, a fronte di tale argomentata e congrua motivazione, immune da rilievi di ordine logico-giuridico, il motivo di doglianza, prospettato nella forma del vizio di motivazione, si rivela infondato ed inidoneo a scalfire la "ratio decidendi" sulla quale l'impugnata sentenza è basata.
Infatti, non è dato cogliere alcun elemento di contraddittorietà nella parte della decisione attraverso la quale si fa riferimento alla frazionabilità nel tempo del coefficiente di abbattimento introdotto dalla Delib. 22 dicembre 1997, in quanto i giudici d'appello hanno esattamente richiamato il principio, già espresso nella sentenza n. 14701/2007 di questa Corte, in base al quale la regola del "pro-rata", di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, si riferisce a tutti i parametri suscettibili di frazionamento nel tempo e di separata valutazione ai periodi temporali di vigenza di diverse normative, precisando, nel contempo, che nella fattispecie il suddetto coefficiente prevedeva una semplice riduzione del trattamento di pensione in base al parametro dell'anzianità contributiva, senza che per questo dovessero venir meno i criteri di gradualità e di equità già insiti nel principio del "pro-rata".
Coerentemente a tale impostazione la Corte territoriale ha concluso affermando che, una volta entrato "a regime" il coefficiente di abbattimento complessivo del 15%, poteva essere prevista una sua graduale applicazione in proporzione alle annualità maturate nella vigenza della nuova disciplina.
Tra l'altro, la soluzione adottata dai giudici d'appello è in linea anche coi principi espressi da questa Corte (Cass. Sez. Lav. n. 17505 del 26/6/2008) in materia di rispetto dei diritti quesiti e di efficacia temporale delle disposizioni degli enti previdenziali privatizzati limitatamente al periodo successivo alla loro emanazione, nonchè in materia di osservanza del summenzionato principio del "pro-rata" (Cass. Sez. Lav. n. 14701 del 25/6/2007 e n. 13607 del 30/7/2012) e di sussistenza dei limiti al potere degli enti privatizzati di incidere sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri ad essi eventualmente spettanti sulla base della normativa preesistente (Cass. sez. lav. n. 7010 del 5/4/2005). Pertanto, il ricorso va rigettato.
 
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