totalizzazione difficile per i geometri

 
 

La totalizzazione  è un meccanismo, regolato dal d.lgs. n 42 del 2006 che consente a chiunque abbia periodi di iscrizione e contribuzione frazionati nel tempo di ottenere una pensione come risultante della somma di quote pensionistiche calcolate da ciascun ente secondo le regole fissate dall'art. 4 del D.Lgs. n 42 del 2006. La somma delle quote calcolate da ciascun ente è l'importo della pensione spettante che l'Inps provvede ad erogare, regolado successivamente i rimborsi con i singoli enti interessati dal procedimento.
Si può accedere alla pensione da totalizzazione in presenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto legislativo n 42 del 2006 e, cioè, aver maturato 40 anni di contributi a prescindere dal requisito anagrafico o l'età per il pensionamento di vecchiaia e almeno venti anni di contribuzione ottenuti attraverso la somma di tutte le frazioni contributive.
Ciò premesso, nel sistema della previdenza dei geometri, un problema interpretativo può porsi ove l'accesso al pensionamento da totalizzazione sia avvenuto per aver maturato complessivamente più di 40 anni di contributi dei quali più del minimo dell'anzianità contributiva prevista per l'accesso al pensionamento di vecchiaia presso la Cassa Geometri.
In tale ipotesi, il punto controverso è se la Cassa Geometri possa o meno applicare, nel calcolare la sua quota pensionistica di pertinenza, i coefficienti di riduzione che l'art. 3 del regolamento di attuazione delle attività previdenziali prevede in relazione all'età anagrafica ed all'anzianità contributiva di accesso alla pensione di anzianità.
La pensione di anzianità prevista dall'art. 3 del regolamento infatti è prevista in due ipotesi distinte: se il professionista acceda al pensionamento di anzianità con il solo requisito contributivo di 40 o più anni; ovvero se il professionista acceda al pensionamento di anzianità con la combinazione dell'età angrafica di 58 anni ed il requisito contributivo di 35 o più anni.
I coefficienti di riduzione sono previsti solo nel caso in cui il professionista acceda alla pensione di anzianità con la combinazione del requisito anagrafico e di quello contributivo.
E qui risiede il problema.
La Cassa applica i coefficienti di riduzione in quanto ritiene di dover considerare solo l'anzianità contributiva maturata presso di sè ignorando l'ulteriore anzianità contributiva maturata dal professionista presso l'Inps (o comunque presso le altre gestioni interessate dal procedimento di totalizzazione); in senso contrario, invece, si potrebbe ritenere che la Cassa debba prendere in considerazione l'intera anzianità contributiva (superiore ai 40 anni previsti per l'erogazione della pensione di anzianità senza coefficienti di riduzione), effettuare il calcolo della pensione di anzianità così risultante (senza l'applicazione dei coefficienti di riduzione) e riproporzionare l'importo in relazione all'anzianità effettiva presso la Cassa Geometri.
Questa soluzione si lascia preferire per le seguenti considerazioni:

1) il decreto legislativo n 42 del 2006 non fornisce indicazioni decisive per una soluzione o l'altra;

2) la precedente totalizzazione, prevista dall'art. 71 della L. n 388/2000 e dal successivo DM n 57/2003 prevedeva proprio tale meccanismo per il calcolo delle quote;

3) un altro esempio di totalizzazione presente nell'ordinamento previdenziale vigente e, cioè, quello, di cui all'art. 16 della L. n. 233 del 1990, che consente il cumulo dei periodi contributivi maturati presso le diverse gestioni dell'Inps (es gestione commercianti e fondo previdenza lavoratori dipendenti) prevede, per l'appunto, il medesimo meccanismo di calcolo delle quote previsto dal precedente DM in materia di totalizzazione;

4) anche a livello comunitario il regolamento n 1408 del 1971 che, per primo, ha disciplinato il meccanismo di totalizzazione dei periodi contributivi maturati nelle diverse gestioni pensionistiche site nei diversi paesi comunitari presso i quali il lavoratore migrante abbia prestato la propria attività lavorativa, prevedeva tale modalità di calcolo delle quote;

5) il meccanismo di calcolo delle quote che prevede la sommatoria delle anzianità contributive maturate presso i diversi enti di previdenza ove il professionista sia stato iscritto e il successivo riproporzionamento in relazione all'anzianità contributiva effettiva è quello più adeguato alla salvaguardia del precetto costituzionale di eguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 cost in quanto consente di adottare il medesimo criterio di calcolo della pensione per lavoratori con analoga anzianità di lavoro complessiva (salvo il riproporzionamento dell'importo da parte della Cassa Geometri in relazione all'anzianità contributiva effettiva posseduta, presso l'ente previdenziale, da parte del professionista). Il diverso sistema adottato dalla Cassa conduce alla paradossale conseguenza che lavoratori con analoga anzianità di lavoro percepiscano, dalla Cassa Geometri, pensioni d'importo sensibilmente diverso, non solo per il necessario riproporzionamento derivante dall'anzianità contributiva effettiva posseduta presso la Cassa, ma anche a causa dell'applicazione di coefficienti di riduzione che possono giungere a dimezzare l'importo pensionistico astrattamente spettante.

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