Diritto Amministrativo

art. 1 costituzione

 
Art. 1 Costituzione

[I] L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
[II] La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

 
 
L'art. 1 della costituzione italiana sancisce solennemente l'opzione repubblicana originata dal referendum istituzionale celebrato il 2 giugno 1946, stabilendo l'appartenenza della sovranità popolare al popolo. La connotazione come democratica della forma repubblicana significa che essa si fonda sul consenso dei governanti, ciascuno dei quali ha il diritto di prendere parte, in condizioni di parità, alla vita politica del paese.
Ulteriore attributo della forma repubblicana così come solennemente sancito nell'art. 1 della Costituzione è il suo essere fondata sul lavoro.
Il lavoro costituisce dunque il valore fondamentale che funge da tessuto connettivo del popolo cui il secondo comma attribuisce espressamente la sovranità.
E' il popolo il reale detentore del potere di indirizzo politico, anche se l'esercizio della sovranità si svolge attraverso soggetti diversi che traggono la propria legittimazione dal consenso dei governanti.
Il secondo comma dell'art. 1 della Costituzione comprende il principio cardine dell'ideologia liberale e, cioè, quello dello stato di diritto, con il suo naturale addentellato applicativo costituito dalla separazione dei poteri.
Sia il popolo che i pubblici poteri (che ne costituiscono espressione), sono soggetti al rispetto della Costituzione, dei suoi principi e dei diritti inviolabili da essa sanciti.
In definitiva, la solenne dichiarazione contenuta nell'art. 1 della Costituzione enuncia il fondamento sociale dello Stato repubblicano italiano
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