licenziamento del pubblico dipendente e Ufficio dei procedimenti disciplinari

La composizione dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ed il licenziamento del dipendente pubblico, la nullità del licenziamento per vizi del procedimento disciplinare nel pubblico impiego
 
In materia di procedimenti disciplinari nell'ambito del pubblico impiego, il comma 1 dell'art. 55 bis del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che "Per le infrazioni di minore gravita', per le quali e' prevista l'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale, il procedimento disciplinare e' di competenza del responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente". 
Il comma 4 del medesimo art. 55 bis prevede che, per le infrazioni per le quali e' prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza.
Il comma 4 dell'art. 55 bis prosegue, poi, disciplinando in modo minuzioso le fasi del procedimento disciplinare ed i relativi termini prevedendo che "L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente puo' farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilita' di depositare memorie scritte, il dipendente puo' richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonche' l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso e' sostituito da un codice identificativo".
Numerose sono le questioni affrontate dalla Suprema Corte in ordine all'esistenza o meno di vizi del procedimento disciplinare che ripercuotendosi sul provvedimento sanzionatorio conclusivo del procedimento (di norma, nei casi affrontati dalla Corte, licenziamenti) ne determinano la nullità derivata (con l'applicazione della tutela reintegratoria piena nel caso del licenziamento).
In particolare, la Suprema Corte si è occupata, tra l'altro, del profilo relativo alle caratteristiche strutturali che deve possedere l'ufficio dei procedimenti disciplinari ed ha, sotto tale riguardo, abbracciato un'ottica antiformalista e garantista della discrezionalità dell'ente pubblico. In particolare, la Corte ha evidenziato non essere necessario alcun atto formale d'istituzione dell'ufficio dei procedimenti disciplinari ed osservato come tale ufficio possa anche essere monocratico non essendo prevista e necessaria la collegialità. Inoltre, ha evidenziato la Corte, non rileva che il titolare dell'ufficio sia sovraordinato gerarchicamente rispetto al lavoratore dipendente nei cui confronti il procedimento disciplinare sia stato avviato potendo, ad esempio, il titolare dell'ufficio anche coincidere con il vertice dell'amministrazione il quale, per definizione, risulta sovraordinato rispetto a ogni altro dipendente.
Tuttavia, non risulta essere stata ancora espressamente risolta la questione se il titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari possa essere il soggetto che è anche a capo della struttura in cui è collocato il dipendente pubblico nei cui confronti il procedimento disciplinare sia avviato. La norma di cui al comma 4 dell'art. 55 bis non pone alcun espresso divieto e, tuttavia, la previsione secondo cui il capo della struttura è chiamato a inoltrare la segnalazione in merito a fatti commessi da un dipendente pubblico della propria struttura all'ufficio dei procedimenti disciplinari sembrerebbe presupporre la necessaria alterità del titolare dell'ufficio dei procedimenti disciplinari rispetto al capo della struttura in cui è inquadrato il dipendente pubblico che sia sottoposto al procedimento.
E', però, ipotizzabile una diversa opzione interpretativa secondo cui è solo necessario, sotto il profilo organizzativo, che vi sia una distinzione tra l'ufficio titolare del potere disciplinare e la struttura presso cui opera il pubblico dipendente incolpato con la conseguenza che la coincidenza della persona fisica posta a capo della struttura ed a capo dell'ufficio dei procedimenti disciplinari non determinerebbe alcuna invalidità del procedimento in quanto sarebbe, comunque, garantita la distinzione, sul piano dell'organizzazione dell'ente, tra i due uffici.
La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato come il procedimento disciplinare sia, per definizione, un procedimento di parte per cui non è immaginabile la terzietà dell'organo deputato alla gestione ed alla conclusione di tale procedimento. In tale prospettiva, la garanzia che va offerta al pubblico dipdente è quella che sia istituito un ufficio per i procedimenti disciplinari che rispetti le fasi procedimentali stabilite dal legislatore non essendo, invece, essenziale l'imparzialità del soggetto che sia titolare dell'ufficio con la conseguenza, secondo tale interpretazione, che la persona fisica titolare dell'ufficio per i procedimenti disciplinari potrebbe, in ipotesi, anche coincidere con il titolare della struttura ove presta la propria attività il pubblico dipendente.
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