collazione ereditaria stima dei beni e interessi


 
La collazione ereditaria costituisce, in ambo le forme previste dalla legge (conferimento del bene in natura oppure per imputazione), un mezzo giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine che, nei reciproci rapporti tra i coeredi condividenti, siano assicurati equilibrio e parità di trattamento in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote e da garantire a ciascun condividente la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla rispettiva quota. La differenza tra i due tipi di collazione sta nel fatto che mentre quella in natura si realizza in un'unica operazione (la quale comporta un effettivo incremento dei beni in comunione e da dividere) quell'altra per imputazione viene attuata in due fasi, e cioè dapprima con l'addebito del valore del bene donato (a carico della quota spettante all'erede donatario) e poi con il prelevamento ex art. 725 c.c., di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatali, in guisa che soltanto nella collazione per imputazione (e non anche in quella natura) i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del coerede donatario, il quale li può trattenere in forza della pregressa donazione, versando alla massa solo l'equivalente pecuniario.
Nel caso in cui il condividente donatario scelga la collazione per imputazione, si pone la questione della modalità di stima del bene onde stabilire la somma spettante ai coeredi non donatari e quella corrispondente di cui è debitore verso la "massa" il coerede donatario. All'uopo, come recentemente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione la somma di denaro deve corrispondere al valore del bene donato quale accertato con riferimento al momento dell'apertura della successione e, sin da quel momento a fare parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato stesso, sì che "ab origine" costituisce per legge un debito di valuta del donatario, a cui si applica il principio nominalistico. Pertanto nella collazione - per imputazione - di un bene immobile devono essere imputati, insieme col valore di stima del bene al momento dell'apertura della successione, gli interessi legali rapportati a tale valore e decorrenti dal momento dell'apertura della successione.


aRT. 745 CC

Frutti e interessi.
[I]. I frutti delle cose e gli interessi sulle somme soggette a collazione non sono dovuti che dal giorno in cui si è aperta la successione [456].



Cassazione civile  sez. II 23 ottobre 2008 n. 25646

Nel giudizio di divisione ereditaria, una volta che il condividente donatario abbia optato per la collazione per imputazione - che si differenzia da quella in natura per il fatto che i beni già oggetto di donazione rimangono di proprietà del medesimo condividente - la somma di denaro corrispondente al valore del bene donato, quale accertato con riferimento alla data di apertura della successione, viene sin da quel momento a far parte della massa ereditaria in sostituzione del bene donato, costituendo in tal modo ab origine un debito di valuta a carico del donatario cui si applica il principio nominalistico; ne consegue che anche gli interessi legali vanno rapportati a tale valore e decorrono dal medesimo momento.

 

 

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