Scheda CCNL Industria metalmeccanica

Scheda di sintesi del CCNL per le industrie metalmeccaniche – Federmeccanica

 

Parti stipulanti

Federmeccanica

Assistal

e

Fim

Fiom

Uilm

31 dicembre 2019

 

Campo di applicazione

A) Stabilimenti appartenenti al settore metalmeccanico nei quali la lavorazione del metallo abbia una presenza esclusiva, prevalente o quantitativamente rilevante;

B) Stabilimenti, alle unità produttive e di servizio tradizionalmente considerati affini ai metalmeccanici;

C) Unità produttive e di servizio ricerca, progettazione e sviluppo che abbiano con il settore metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza;

D) Stabilimenti siderurgici per la produzione di: a) ghisa di prima fusione; b) acciaio anche se colato in getti; c) ferroleghe; d) semiprodotti (blumi, billette, bidoni, grossi e medi fucinati); e) laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; f) tubi laminati e trafilati con processo iniziale a caldo; g) latta.

La produzione dei grossi e medi fucinati è considerata siderurgica quando il processo produttivo ha inizio dal lingotto e dal blumo per cui i fucinati costituiscono semiprodotto per ulteriori lavorazioni.

La produzione di laminati, trafilati e tubi è considerata siderurgica quando il processo produttivo si inizia a caldo e prosegue anche a freddo senza soluzione di continuità.

Alle produzioni di cui alle voci a), b), c), d), e), f) e g) si intendono connessi i procedimenti preliminari e complementari delle stesse e cioè cokeria, agglomerazione, trattamento termico.

INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI

Categoria

Qualifica

Declaratorie contrattuali

 

 

 

1

Operai comuni

Lavoratori che svolgono attività:

- produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica;

- manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali.

 

2

Impiegati d'ordine, operai comuni

Lavoratori che:

- svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare;

- con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative che non richiedono in modo particolare preparazione, esperienza e pratica di ufficio;

- seguendo istruzioni precise e dettagliate e secondo procedure prestabilite, svolgono, nell’ambito dei settori amministrativi attività di servizio con compiti esecutivi semplici.

 

3

Impiegati d'ordine, operai qualificati

Lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro.

Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica o amministrativa che richiedono in modo particolare preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro.

 

4

Impiegati d'ordine, intermedi, operai qualificati

Lavoratori qualificati che svolgono attività per l’esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno, conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente, ovvero particolari capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate.

Lavoratori che, senza possedere il requisito di cui al paragrafo seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni.

Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività di semplice coordinamento e controllo di carattere tecnico o amministrativo o attività esecutive di particolare rilievo rispetto a quelle previste per la categoria precedente.

 

5

Impiegati di concetto, intermedi, operai specializzati

Lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo paragrafo della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l’apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi.

Lavoratori che senza possedere i requisiti di cui al paragrafo seguente, guidano e controllano con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori, esercitando un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni.

Lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei princìpi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza.

 

5S

Impiegati di concetto, intermedi, operai

Lavoratori che, con le caratteristiche di cui al primo paragrafo della declaratoria della categoria precedente, nello svolgimento della propria attività, sono in possesso di elevate capacità e particolare perizia di tipo tecnico-pratico ed operando unicamente sulla scorta degli obiettivi da raggiungere, propongono e realizzano, in fase di esecuzione e nel rispetto delle procedure aziendali e dei corrispondenti livelli di responsabilità, modifiche e varianti su apparati di particolare complessità e/o prototipali, al fine di ottenere significativi risultati in termini di efficienza produttiva, qualità, affidabilità; agiscono con particolare autonomia operativa che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico non disgiunte da capacità di intervento, di analisi e diagnostica nell’ambito della propria specializzazione e di quelle affini.

Lavoratori che senza possedere i requisiti di cui al paragrafo seguente, guidano e controllano con apporto di elevata competenza tecnico-pratica un gruppo di altri lavoratori che operino in importanti reparti o lavorazioni di elevata specializzazione.

Lavoratori che, con le caratteristiche di cui al terzo paragrafo della declaratoria della categoria precedente, svolgono coordinamento e controllo di attività tecniche o amministrative nell’ambito di importante reparto, lavorazione o ufficio.

 

6

Impiegati con funzioni direttive

Lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite.

Lavoratori che svolgono, nell’ambito della loro attività e sulla base di indicazioni generali, compiti di segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione e svolgono compiti di collegamento fra l’ente in cui operano ed altri enti aziendali o esterni, diramano su preciso mandato disposizioni o istruzioni operative; ovvero lavoratori che su indicazioni e anche avvalendosi di documentazioni esistenti quali glossari tecnici o pubblicazioni specializzate, traducono in forma corretta, testi impegnativi a carattere specializzato, da o in una o più lingue estere, svolgendo, ove richiesto, interventi di interpretariato (non simultaneo).

 

7 (*)

Quadri, impiegati con funzioni direttive

Lavoratori che, oltre alle caratteristiche indicate nella declaratoria della 6ª categoria e a possedere notevole esperienza acquisita a seguito di prolungato esercizio delle funzioni, siano preposti ad attività di coordinamento di servizi, uffici, enti produttivi, fondamentali dell'azienda o che svolgono attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

Lavoratori che, sulla base delle sole direttive generali, realizzano, nell'ambito del loro campo di attività, con la necessaria conoscenza dei settori correlati, studi di progettazione o di pianificazione operativa per il conseguimento degli obiettivi aziendali provvedendo alla loro impostazione e al loro sviluppo, realizzandone i relativi piani di lavoro, ricercando ove necessario sistemi e metodologie innovative e, se del caso, coordinando altri lavoratori. Ad esempio: progettista di complessi; specialista di sistemi di elaborazione dati; specialista di pianificazione aziendale; specialista finanziario; specialista amministrativo; ricercatore; specialista di approvvigionamenti.

Lavoratori che svolgono con carattere di continuità, con un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale, funzioni organizzativamente articolate di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali dell'impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'impresa: a questi lavoratori è attribuita la qualifica di "quadro".

Lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva ed approfondita conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi, pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi, coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;

ovvero lavoratori che, nell'ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza, per l'elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l'economicità delle alternative, garantendo l'appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in fase d'impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell'ambito di un coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.

 

 

(*) Da 1/1/2014 è istituito un livello di inquadramento definito 8ª categoria riferito esclusivamente ai quadri che assorbe e sostituisce quanto previsto dal secondo alinea della 7ª categoria.

 

I laureati e i diplomati di scuola media superiore sono assegnati, in fase di primo inserimento in azienda, rispettivamente, alle categorie 5 e 4.

 

Mutamento, cumulo di mansioni e passaggio alla categoria superiore 

Passaggio dalla 1a alla 2a categoria non comportante necessariamente un cambiamento di mansioni:

- lavoratori addetti alla produzione: dopo un periodo non superiore a 4 mesi;

- lavoratori non addetti alla produzione: inserimento nelle attività produttive in presenza dei necessari requisiti di idoneità psico-fisica oppure passaggio alla 2a categoria al compimento del 18° mese.

 

Passaggio dalla 2a alla 3a categoria non comportante necessariamente un cambiamento di mansioni:

- lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del relativo titolo di studio: dopo 3 mesi dall’assunzione;

- lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici, sono inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2° categoria e comunque con sviluppo in più categorie superiori, l’assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l’inserimento alla categoria superiore avverrà entro il termine di 9 mesi;

- lavoratori addetti alle linee a catena: dopo 36 mesi di prestazione in linee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo suddetto, con normale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.

- lavoratori inseriti in figure professionali articolate: previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in compiti di livelli superiori, trascorsi 18 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità;

- per i lavoratori della 2a categoria connessi al ciclo produttivo il cui sviluppo nei livelli superiori è collegato a esigenze di carattere organizzativo e a una specifica preparazione conseguita anche attraverso corsi di addestramento: l'idoneità è accertata attraverso la sperimentazione per un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la necessaria capacità.

 

Svolgimento di mansioni superiori:

- l'acquisizione della categoria superiore avverrà dopo 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell’arco di un anno o 6 mesi non continuativi nell’arco di tre anni nel disimpegno di mansioni superiori

- l'acquisizione della 6a e della 7a categoria professionale avverrà dopo 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell’arco di tre anni, nel disimpegno di mansioni superiori

- sostituzione di lavoratori assenti per permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.

 

ASPETTI DELLA RETRIBUZIONE

 

Retribuzione mensile

 

Divisore orario: 173

Divisore giornaliero: 26

Elementi della retribuzione globale: minimo (compresa contingenza e, da 1.1.2013, EDR confederale), scatti di anzianità, indennità di funzione quadri, elemento retributivo (7a cat.); elemento retributivo di professionalità per gli operai di alta qualificazione inquadrati in 5a categoria.

 

Tabelle retributive

 

Dal 1° giugno 2020

 

Categorie

Livelli retributivi mensili

1.330,54

1.468,71

1.628,69

3ª Super

1.663,88

1.699,07

1.819,64

5ª Super

1.950,39

2.092,45

2.336,02

8ª Quadri

2.392,00

 

Modalità di definizione dei minimi contrattuali introdotte in via sperimentale: le parti si incontrano annualmente nel mese di maggio per determinare, sulla base dei dati forniti dall’Istat (indice IPCA al netto degli energetici importati), gli incrementi da applicare a partire dal mese successivo. I minimi sono incrementati in misura corrispondente alla variazione percentuale anno su anno.

A decorrere dal 1° gennaio 2017, gli aumenti dei minimi tabellari assorbono gli aumenti individuali riconosciuti successivamente a tale data, salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di non assorbibilità, nonché gli incrementi fissi collettivi della retribuzione eventualmente concordati in sede aziendale successivamente alla medesima data ad esclusione degli importi retributivi connessi alle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa (ad esempio: indennità/maggiorazioni per straordinario, turni, notturno, festivo).

A decorrere dal 1° giugno 2017 le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani di flexible benefits per un costo massimo di 100 euro, 150 euro dal 1° giugno 2018 e 200 euro dal 1° giugno 2019.

 

Minimo utile di cottimo

 

Categorie

Percentuali in vigore dall’1.6.2020

0,86%

0,91%

3ª e 3ª Super

0,97%

1,02%

1,01%

5ª Super

1,00%

 

Scatti di anzianità

Maturazione: 5 scatti biennali.

Decorrenza: dal mese immediatamente successivo a quello di compimento del biennio.

Passaggio di livello: l’importo degli scatti già maturati viene rivalutato.

Importi: cat. 7: € 40,96; cat. 6: € 36,41; cat. 5 S: € 32,43; cat. 5: € 29,64; cat. 4: € 26,75; cat. 3: € 25,05; cat. 2: € 21,59; cat. 1: € 18,49.

 

Indennità

- Indennità di cassa: lavoratori normalmente adibiti ad operazioni di cassa con carattere di continuità, con responsabilità per errori nella gestione nella misura del 6% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.

- Indennità di trasferta: a tutti i lavoratori inviati in trasferta, escluso il personale direttivo spetta una diaria e un compenso per il tempo di viaggio nelle misure indicate dal c.c.n.l. Uno specifico trattamento è previsto in caso di malattia, infortunio e ricovero ospedaliero durante la trasferta.

 

Misura dell'indennità

Dal 1° giugno 2020

Trasferta intera

43,90

Quota per il pasto meridiano o serale

11,89

Quota per il pernottamento

20,12

 

Indennità di reperibilità: sono previsti specifici compensi per l’effettivo svolgimento dei turni di reperibilità, con le modalità e nei casi individuati nel contratto. La reperibilità può essere richiesta secondo diverse articolazioni: oraria, giornaliera, settimanale. Le prestazioni effettuate durante la reperibilità sono retribuite come lavoro straordinario e conteggiate come tali solo se aggiuntive rispetto al normale orario contrattuale.

 

Livello

b) Compenso giornaliero

c) Compenso settimanale

16 ore (giorno lavorato)

24 ore (giorno libero)

24 ore festive

6 giorni

6 giorni con festivo

6 giorni con festivo e giorno libero

1 - 2 - 3 - 3 Super

4,93

7,41

8,01

32,06

32,66

35,14

4 - 5

5,87

9,21

9,88

38,56

39,23

42,57

Superiore al 5°

6,75

11,09

11,68

44,84

45,43

49,77

 

- Indennità di alta montagna e sottosuolo: spetta ai lavoratori che prestino la loro attività a oltre 1500 metri di altezza o nel sottosuolo; l'importo è concordato a livello sindacale.

- Indennità di disagiata sede: spetta ai lavoratori che svolgono la loro attività in luoghi lontani da centri abitati e non collegati con mezzi pubblici; l'importo è concordato tra le parti.

  Una tantum

È corrisposta con la retribuzione afferente il mese di marzo 2017, a tutti i lavoratori in forza al 1° marzo 2017, nella misura di 80,00 euro lordi comprensivi dei riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale degli stessi ed esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

  Retribuzione ultramensile

Superminimo individuale – Operai

A partire dall’anno 2009, agli operai in forza al 31/12/2008 viene riconosciuta una erogazione annua – da liquidare con la retribuzione di dicembre – ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di superminimo individuale non assorbibile ex c.c.n.l. 20 gennaio 2008.

 

Premio di risultato

È determinato annualmente in relazione ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. Gli importi da erogare sono calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla R.s.u. entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di competenza; hanno diritto alla corresponsione del premio i lavoratori in forza a tale data.

Elemento perequativo

Deve essere corrisposto ai soli lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali dipendenti da aziende dove non operano forme di contrattazione integrativa con contenuti economici.

L’elemento viene erogato con la retribuzione del mese di giugno, nella misura di € 485, ai lavoratori in forza al 1° giugno dello stesso anno ed è ragguagliato alla durata del rapporto, anche non consecutiva, nell’arco dell’anno precedente.

Tredicesima mensilità

Corresponsione: nel mese di dicembre

Misura: una mensilità (ragguagliata a 173 ore) della retribuzione in atto (per gli operai a cottimo si fa riferimento al guadagno medio del trimestre precedente).

Maturazione: per dodicesimi, le frazioni di mese superiori a 15 giorni valgono come mese intero, mentre quelle inferiori non vendono considerate.

 

RAPPORTO DI LAVORO - DISCIPLINA

 

  Prova

 

Categorie

Durata ordinaria

Durata ridotta

7, 6

6 mesi

3 mesi

5S, 5, 4

3 mesi

2 mesi

3, 2

1 mese e ½

1 mese

1

1 mese

20 giorni

Apprendistato professionalizzante:

durata ordinaria prevista dal c.c.n.l. vigente per il livello di inquadramento iniziale.

 

Durata ridotta: si applica ai lavoratori che:

- con identiche mansioni abbiano prestato servizio per almeno un biennio presso altre aziende;

- abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante con riferimento allo stesso profilo professionale di assunzione.

Esenzione dal periodo: il contratto prevede l'esonero dalla prova per coloro che con diversi contratti hanno in precedenza lavorato presso la stessa azienda.

 

 

  Orario di lavoro

 

Orario settimanale

40 ore realizzate anche con diverse distribuzioni/articolazioni in un periodo massimo di 12 mesi.

 

Turnisti

Impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni su 7: la durata normale dell’orario di lavoro può risultare da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore a settimana.

Se viene adottato il regime di flessibilità dell'orario, nel caso in cui l’orario normale di lavoro è articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale è fissata in 48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile al sabato, ovvero 46 ore con due turni lavorabili al sabato.

Fermi restando i limiti massimi al lavoro straordinario previsti dal c.c.n.l., l'azienda può chiedere ai lavoratori turnisti di svolgere lavoro straordinario al sabato nel limite di 40 ore annue, senza necessità di informare la Rsu.

Settore siderurgico (accordo 5/12/2012) è stabilita una particolare normativa.

 

Lavoratori discontinui

Sono suddivisi in 5 raggruppamenti (da A ad E) a seconda delle mansioni svolte; il loro orario di lavoro settimanale può essere di 48, 44 o 40 ore cui corrisponde un orario giornaliero pari, rispettivamente a 10, 9 o 8 ore. Per i lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali, l'orario di lavoro deve essere computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.

 

Orario plurisettimanale

L'orario plurisettimanale, la cui media è di 40 ore settimanali di lavoro ordinario in un periodo non superiore a 12 mesi, potrà essere attivato, per ragioni produttive, dalla Direzione aziendale per un massimo di 80 ore annue, con un massimo di orario settimanale di 48 ore.

Nel caso in cui nel corso dell'anno vengano disposte dalla Direzione aziendale anche ore di straordinario in regime di "quote esenti", il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore per entrambi gli istituti non potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti e le 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.

Le modalità di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell'orario settimanale di cui al presente punto sono stabilite dalla Direzione aziendale previo esame con la r.s.u. e comunicate ai lavoratori con un preavviso di almeno 15 giorni rispetto all'attivazione dell'orario plurisettimanale. 

Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale settimanale normale sarà riconosciuta ai lavoratori interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% per le ore prestate dal lunedì al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo, elevate rispettivamente al 20% e al 30% in caso di orario plurisettimanale per necessità improvvise.

 

Giorni festivi

Oltre a quanto previsto dalla legge sono considerati festivi la ricorrenza del Santo Patrono e i giorni di riposo compensativo domenicale.

In caso di coincidenza della ricorrenza festiva con la domenica spetta un’ulteriore quota giornaliera di retribuzione (dal 1/1/2009 tale regola vale anche per gli operai). Dal 1° gennaio 2009, inoltre, agli operai non deve più essere corrisposta l'erogazione annuale ragguagliata a 1 ora e 20 minuti già spettante a seguito del ripristino della festività dell'epifania in quanto compensata dalla nuova disciplina delle festività.

 

Banca ore

Possono esservi accantonate tutte le ore di lavoro straordinario prestate nell'anno solare.

Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo compensativo, è devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni previste dal c.c.n.l. nel periodo di paga successivo al suddetto bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.

I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione straordinaria di volere il riposo, possono fruirlo secondo le modalità e quantità previste per il "Conto ore". Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario, dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione è corrisposta secondo la normale prassi aziendale.

I riposi accantonati devono essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità e alle condizioni previste per l'utilizzo dei permessi annui retribuiti. Al termine del periodo, le eventuali ore ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.

 

 

Banca ore solidale

Può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell'azienda l’esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonati in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili. Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.

Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. ceduti e confluiti nella Banca ore solidale sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria cosi determinata è divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli ha diritto. Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione sono applicate sulle ore di permesso fruite dal lavoratore beneficiario.

 

 

  Lavoro straordinario, notturno e festivo maggiorazioni

Le maggiorazioni sono da calcolare sulla quota oraria della retribuzione (per i cottimisti anche sulla percentuale minima di cottimo).

 

Tipologia della prestazione

Percentuale di maggiorazione da 1/1/2013

 

lavoro non a turni

lavoro a turni

a) straordinario:

 

 

- diurno prime 2 ore

25%

25%

- diurno ore successive

30%

30%

- notturno prime 2 ore

50%

40%

- notturno ore successive

50%

45%

- notturno festivo oltre le 8 ore

75%

65%

- notturno festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore

55%

50%

- festivo oltre le 8 ore

55%

55%

- festivo con riposo compensativo oltre le 8 ore

35%

35%

b) notturno

 

 

- fino alle ore 22

20%

20% (*)

- oltre le ore 22

30%

20%(*)

- notturno festivo

60%

60% (*)

- notturno festivo con riposo compensativo

35%

35% (*)

c) festivo

 

 

- festivo

50%

50%

- festivo con riposo compensativo

10%

10%

 

(*) Le suddette percentuali sono elevate alla misura onnicomprensiva rispettivamente pari al 25%, 65% e 40%, a esclusione delle attività di gestione e manutenzione, svolte dalle aziende impiantistiche, che richiedono una articolazione dei turni a copertura delle 24 ore, per le ore cadenti dalle 22.00 alle 6.00.

 

Limiti per il lavoro straordinario: 2 ore giornaliere, 8 settimanali e 200 annue, 250 ore per le aziende fino a 200 dipendenti, per le attività di riparazione aeronautica e navale e per le operazioni di varo e collaudo a mare e 260 ore per le attività di manutenzione, installazione e montaggio. 

Nelle aziende che adottano l'orario plurisettimanale, il numero massimo di ore utilizzabili per ciascun lavoratore non potrà eccedere le 120 ore annue nelle aziende con oltre 200 dipendenti e 128 ore annue nelle aziende fino a 200 dipendenti.

Per le ore di straordinario in regime di "quote esenti" dall'accordo preventivo eccedenti le 40 ore annue, per i lavoratori turnisti e per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti, ovvero le 48 ore annue, per i lavoratori non turnisti che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti, sarà corrisposta una maggiorazione aggiuntiva pari all'8% per ciascuna ora lavorata.

 

Lavoro notturno definizione: decorre dalle 12 ore successive all’inizio del turno del mattino e non si considera notturno il lavoro compiuto dalle ore 6, nel limite di un’ora al giorno, per la predisposizione del funzionamento degli impianti.

Lavoro straordinario prestato al sabato oltre 2 ore, con le modalità specificate nel c.c.n.l., è prevista una maggiorazione del 50%.

 

 

  Ferie e permessi annui

 

Ferie

- impiegati con anzianità fino a 10 anni: 4 settimane; impiegati con anzianità da 11 a 18 anni: 4 settimane e 1 giorno; impiegati con oltre 18 anni di anzianità: 5 settimane

- operai assunti dal 1/1/2008: maturano le ferie nelle stesse misure degli impiegati,

- operai in forza al 31/12/2007: dal 1/1/2008, iniziano a maturare l'anzianità di servizio necessaria per godere di un giorno aggiuntivo di ferie previsto per coloro che hanno un'anzianità di servizio oltre 10 anni e fino a 18 ovvero la settimana aggiuntiva di ferie spettante a chi ha oltre 18 anni di anzianità; se già in possesso di almeno 10 anni di anzianità aziendale e 55 anni di età, il giorno aggiuntivo di ferie viene riconosciuto dal 1° gennaio 2008.

 

Permessi per lavoratori migranti

Le aziende con più di 150 dipendenti, nell'ambito della percentuale massima del 3% dei lavoratori in forza (con arrotondamento all'unità superiore), e le aziende fino a 150 dipendenti, nell'ambito della percentuale massima del 2% (con arrotondamento all'unità superiore), valuteranno positivamente, l'accoglimento delle richieste, secondo l'ordine cronologico di presentazione, dei singoli lavoratori di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l'utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal Contratto eventualmente disponibili. 

 

Festività soppresse

32 ore di permesso retribuito assorbite nei permessi per riduzione annua dell’orario di lavoro (ROL).

 

Riduzione orario di lavoro (ROL)

104 ore annue, comprensive delle 32 ore spettanti a fronte delle ex festività.

Settore siderurgico: 124 ore di cui 92 ore precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d'orario e di armonizzazione della 39ª ora e 32 ore in sostituzione delle festività abolite.

 

Ulteriori 8 ore di riduzione restano confermate per i soli lavoratori in forza al 31 dicembre 2012.

Le riduzioni di orario non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal c.c.n.l. e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, per esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.

 

Ai turnisti che prestano la propria opera in sistemi di turnazioni di 15 o più turni settimanali - comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica - è riconosciuto un ulteriore permesso annuo retribuito di 8 ore, per anno di servizio o frazione di esso. Per i turnisti del settore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e corrisposto insieme alla tredicesima mensilità al valore retributivo sul quale la stessa è computata.

 

La riduzione matura per dodicesimi; i permessi non fruiti nell’anno di maturazione confluiscono in banca ore per un ulteriore periodo di 24 mesi e, ove anche alla scadenza di tale periodo non risultino goduti, devono essere pagati con la retribuzione in atto a tale data.

 

 

   Assenze

 

Malattia

Impiegati e operai

Comporto:

• anzianità fino a 3 anni, 183 giorni di calendario;

• anzianità da 3 a 6 anni, 274 giorni di calendario;

• anzianità oltre 6 anni, 365 giorni di calendario.

 

Nel caso di più malattie, i periodi indicati si intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni ultimo episodio morboso. Sono previsti periodi di comporto più lunghi nei casi di malattie particolarmente gravi e di lunga durata.

 

Al superamento del periodo di comporto il lavoratore potrà usufruire, su richiesta, dell'aspettativa per malattia, per un periodo continuativo e non frazionabile, prolungabile fino a un massimo di 24 mesi per una sola volta nel triennio di riferimento, periodicamente documentata, fino alla guarigione clinica debitamente comprovata.

Le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore di poter fruire dell'aspettativa, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari.

 

Trattamento economico:

Applicabile agli eventi morbosi che intervengono a partire dal 1/1/2013:

- intera retribuzione globale per i primi 122 giorni di calendario e 80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;

- intera retribuzione globale per i primi 153 giorni di calendario e 80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio da 3 a 6 anni compiuti;

- intera retribuzione globale per i primi 214 giorni di calendario e 80% della retribuzione globale per i giorni residui, per anzianità di servizio oltre i 6 anni.

Il suddetto trattamento economico ricomincia ex novo in caso di malattia o infortunio non sul lavoro intervenuto dopo un periodo di 61 giorni di calendario dalla ripresa del servizio.

Nel caso in cui durante ogni anno (1° gennaio-31 dicembre) si siano verificate assenze per malattia di durata non superiore a 5 giorni per un numero di eventi superiori a 3, i primi 3 giorni della quarta e delle successive assenze di durata non superiore a 5 giorni saranno retribuiti nel seguente modo:

- quarta assenza: 66% della intera retribuzione globale;

- quinta e successive: 50% della intera retribuzione globale.

Sono escluse le assenze dovute a ricovero ospedaliero compreso il day hospital, al morbo di Cooley, a neoplasie, a epatite B e C ovvero a gravi malattie cardiocircolatorie, nonché all'emodialisi e a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle suddette patologie fruiti presso enti ospedalieri o strutture sanitarie riconosciute e risultanti da apposita certificazione.

 

Apprendisti

Comporto: come i lavoratori qualificati.

Trattamento economico complessivo: per le quote a carico azienda, come i lavoratori qualificati.

 

Infortunio sul lavoro e malattia professionale

Impiegati e operai

Comporto: fino a guarigione clinica (infortunio) o fino a quando l'INAIL riconosce la corresponsione dell'indennità per invalidità temporanea (malattia professionale).

Trattamento economico: come la malattia.

Apprendisti

Comporto: come i lavoratori qualificati.

Trattamento economico: come i lavoratori qualificati.

 

Maternità

Per il periodo di astensione obbligatoria, 100% della retribuzione globale.

 

Congedo matrimoniale

15 giorni consecutivi di calendario retribuiti.

 

Aspettativa

Ai lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio (7 anni, se la richiesta è motivata dall’esigenza di svolgere attività di volontariato) può essere concesso un periodo di aspettativa, non frazionabile e non retribuito, fino a 6 mesi. A questo titolo non può assentarsi contemporaneamente più dell’1% della forza occupata nell’unità produttiva.

 

Diritto allo studio

Dal 1/1/2017 sarà determinato, all'inizio di ogni triennio, il monte ore messo a disposizione di tutti i dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti.

I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio o i corsi di formazione continua saranno di norma il 3% complessivo della forza occupata nell'unità produttiva, coerentemente con le esigenze tecnico-organizzative. Nelle aziende fino a 200 dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno arrotondati all'unità superiore. Sono esclusi dal computo della percentuale di assenza, i permessi per i giorni di esame.

I lavoratori che intendono frequentare, corsi finalizzati a conseguire un titolo legale di studio riferibile al Quadro Europeo delle Qualifiche per l'apprendimento permanente (QEQ), hanno diritto, con le precisazioni indicate, di usufruire di permessi retribuiti a carico del monte ore triennale come sopra definito. Tali permessi, quantificati nella tabella seguente, potranno essere fruiti anche in un solo anno.

In particolare la tipologia dei corsi ammissibili, gli istituti erogatori, nonché i permessi retribuiti a carico del monte ore di cui sopra, sono specificati, in relazione alla durata dei suddetti corsi, come segue:

 

Tipologia corsi

Istituti erogatori

Permessi retribuiti a
carico del monte ore di
cui al comma 1

Rapporto fra ore di
permesso retribuito e ore
di frequenza ai corsi

A)

Corsi per l’alfabetizzazione e
l’assolvimento dell’obbligo di
istruzione degli adulti
finalizzati al conseguimento
dei livelli 1 e 2 del QEQ

Centri provinciali di istruzione per gli
adulti, di cui all’art. 1, c. 632, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del
decreto del MIUR del 25 ottobre 2007

250 ore triennali

2/3 sino a concorrenza delle
250 ore 1

B)

Corsi di lingua italiana per
lavoratori stranieri al fine di
agevolarne l’integrazione

C)

Corsi finalizzati a conseguire
un titolo legale di studi che
faccia riferimento ai livelli 3 e
4 del QEQ

Istituti di istruzione e istituzioni
formative del sistema di IeFP e IFTS
legalmente riconosciuti a livello statale
o regionale

150 ore triennali

½ sino a concorrenza delle
150 ore 2

D

Corsi volti a conseguire un
titolo di istruzione terziaria
(livelli 5, 6, 7, 8 del QEQ).

Università, ITS

150 ore triennali

 

1. È possibile fruire di ore di permesso ogni tre ore di corso.

2. È possibile fruire di un’ora di permesso ogni due ore di corso.

 

Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire di 16 ore, non a carico del monte ore di cui al comma 1, per la preparazione di ogni ulteriore esame qualora siano già state fruite le 150 ore e superati 9 esami nel triennio. A tali fini non sono considerati esami tutte le cosiddette prove in itinere, quali, ad esempio, esoneri, parziali, idoneità.

Gli studenti di cui alla lettera D) potranno fruire, ogni triennio o frazione, dei permessi retribuiti per un periodo pari al doppio della durata del corso.

Il lavoratore farà richiesta scritta almeno 1 mese prima dell'inizio del corso al quale intende partecipare e 15 giorni prima dell'esame che intende sostenere.

Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicate, è costituito dalla regolare frequenza dell’intero corso.

 

I lavoratori studenti, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di prova che costituiscono l'esame. Questi permessi non sono a carico del monte ore di cui al comma 1.

I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.

Fermi restando i congedi per la formazione previsti per i lavoratori con almeno 5 anni di anzianità di servizio, i lavoratori studenti con meno di 5 anni di anzianità di servizio potranno richiedere nel corso dell'anno 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente pro-quota, in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda.

 

Congedi parentali

Il padre lavoratore e la madre lavoratrice, per ogni bambino nei primi suoi dodici anni di vita hanno diritto al congedo parentale che può essere utilizzato su base oraria, giornaliera o continuativa per un periodo complessivamente non superiore a dieci mesi elevato a undici mesi qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi.

 

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo obbligatorio di maternità, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;

b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;

c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.

 

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

L'utilizzo su base oraria dei periodi di congedo parentale è frazionabile per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere riproporzionati, rispettivamente, ad un'ora e a 2 ore, per i part-time pari o inferiori a 20 ore settimanali. Esso non potrà essere programmato per un periodo inferiore ad una giornata lavorativa nel mese di utilizzo.

Ai fini dell'esercizio del diritto ai congedi parentali, il genitore è tenuto a presentare di norma almeno 15 giorni prima, richiesta scritta al datore di lavoro indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo richiesto e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione sostitutiva; nel caso di utilizzo del congedo su base oraria o giornaliera, il genitore è tenuto a presentare al datore di lavoro un piano di programmazione mensile entro 7 giorni prima della fine del mese precedente a quello di fruizione, indicando il numero di giornate equivalenti alle ore complessivamente richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi.

Qualora il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell'assenza tempestivamente e comunque entro 2 ore dall'inizio del turno di lavoro e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazione entro due giorni lavorativi dall'inizio dell'assenza dal lavoro; nel caso di utilizzo del congedo su base oraria il permesso, in questo caso, non potrà essere inferiore a 4 ore.

I criteri di calcolo per la determinazione della base oraria e della equiparazione del monte ore utilizzabile relativo al normale orario settimanale di 40 ore sono i seguenti:

giorni medi annui 365,25 : 7 giorni in una settimana = 52,18 settimane medie annue x 40 ore settimanali = 2.087,20 ore annue : 12 mesi = 173,93 ore medie mensili;

pertanto il periodo di:

- 6 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.044 ore;

- 7 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.218 ore;

- 10 mesi è pari ad un monte ore complessivo di 1.740 ore.

Le ore di congedo fruite dalla madre lavoratrice e/o dal padre lavoratore verranno detratte dal monte ore come sopra determinato che costituisce parametro di riferimento anche nei casi di fruizione dei permessi a giornate o periodi continuativi.

La base di calcolo della singola ora di congedo equivale ad un centosettantreesimo (1/173) della retribuzione media globale mensile.

 

 

  Lavoro a tempo parziale

Può svilupparsi su base giornaliera, settimanale, mensile e annuale. Contratti di lavoro a tempo parziale con superamento dell’orario normale giornaliero, ma inferiore a quello contrattuale settimanale, possono essere stipulati anche al fine di consentire una maggiore utilizzazione degli impianti.

Necessita di atto scritto, con indicazione dell'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nell’arco dell’anno, nonché delle altre condizioni concordate.

 

Clausole elastiche

La variazione della prestazione lavorativa deve essere esercitata dal datore di lavoro con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Per la variazione della collocazione temporale della prestazione al lavoratore compete, per le ore oggetto di modifica, una maggiorazione del 10% della retribuzione da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.

La variazione in aumento della durata della prestazione è consentita per una quantità annua non superiore al 25% della prestazione annua concordata e, per le ore di lavoro prestate in aumento, è corrisposta una maggiorazione del 15% da computare come sopra.

 

Lavoro supplementare

È consentito fino al raggiungimento delle 40 ore settimanali per una quantità annua non superiore al 50% della prestazione annua concordata ed è compensato con una maggiorazione onnicomprensiva del 10% da computare sugli elementi utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo. Per le prestazioni eccedenti tale limite annuo la maggiorazione è del 20%.

I lavoratori a tempo parziale possono utilizzare il sistema della banca ore per le prestazioni di lavoro supplementare.

 

  Contratto a tempo determinato

 

Limiti

Il numero complessivo di contratti a tempo determinato non può eccedere il 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono stipulare comunque un contratto di lavoro a tempo determinato.

 

 

  Apprendistato professionalizzante

 

Qualifiche conseguibili

Sono quelle previste nelle categorie dalla 3a alla 7a, con riferimento, per quest’ultima, ai lavoratori che svolgono attività di alta specializzazione e importanza ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.

 

Durata

Durata minima: 6 mesi.

Durata massima: 36 mesi. Lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o terziaria) inerente alla professionalità da conseguire: 30 mesi

Lavoratori con inquadramento finale in 6ª e 7ª categoria: solo se in possesso di laurea inerente.

Figure professionali per le quali è prevista la mobilità in 3ª: al termine del periodo di apprendistato sono inquadrate in 3ª categoria; per le sole figure professionali addette a produzioni in serie svolte su linee a catena o di montaggio semplice quando le mansioni siano caratterizzate da attività brevi, semplici e ripetitive e comunque non ricomprendibili nella declaratoria della 3ª categoria, la durata massima è 24 mesi.

 

Durata complessiva Mesi

Primo periodo Mesi

Secondo periodo Mesi

Terzo periodo Mesi

36

12

12

12

30

10

10

10

24

8

8

8

 

Inquadramento e retribuzione

Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore è inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione.

La retribuzione è corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo.

Nel secondo periodo, l’inquadramento è inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione è corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello.

Nel terzo periodo, la retribuzione è corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione.

 

 

Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale

 

Durata del contratto

Conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale: 3 anni.

Conseguimento del diploma di IeFP: 4 anni.

Conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore: 4 anni.

Frequenza del corso annuale integrativo per l’ammissione all’esame di Stato (art. 15, D.Lgs. n. 226/2005): 2 anni.

Conseguimento del diploma di IeFP per coloro che sono in possesso della qualifica nell’ambito dell’indirizzo professionale corrispondente: 1 anno.

Conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore: 1 anno.

Il contratto può essere prorogato di un anno nei casi previsti dal c.c.n.l.

 

Inquadramento e retribuzione

L’apprendista viene inquadrato nella cat. 3 anche ai fini della retribuzione di riferimento per le ore di lavoro svolte oltre l’orario ordinamentale. Il c.c.n.l. stabilisce la progressione delle aliquote percentuali da applicare in funzione del tipo di corso.

 

Anzianità di servizio

Al lavoratore mantenuto in servizio il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini di tutti gli istituti contrattuali; per la maturazione degli scatti il periodo di apprendistato è computato nella misura del 50%.

 

 

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

 

Inquadramento e retribuzione

L’apprendista viene inquadrato, anche ai fini retributivi e in coerenza con il percorso formativo, come segue:

- percorsi di durata superiore a 12 mesi, prima metà del periodo 2 livelli sotto quello di destinazione finale, seconda metà del periodo, 1 livello sotto quello di destinazione finale;

- percorsi di durata fino a 12 mesi, per tutto il periodo 1 livello sotto quello di destinazione finale.

 

Anzianità di servizio

Al lavoratore mantenuto in servizio il periodo di apprendistato è computato nell’anzianità ai fini di tutti gli istituti contrattuali; per la maturazione degli scatti il periodo di apprendistato è computato nella misura del 65%.

 

 

  Contratto di inserimento

Abrogato

 

 

  Lavoro a domicilio

Il c.c.n.l. rinvia alle norme di legge.

 

 

  Somministrazione di lavoro

Il c.c.n.l. non prevede una disciplina specifica.

 

 

  Lavoro stagionale

Non disciplinato.

 

 

  Lavoro intermittente

Non disciplinato.

 

 

  Telelavoro

Non disciplinato.

 

 

  Lavoro ripartito

Non disciplinato.

 

 

  Estinzione del rapporto

 

Preavviso

Il preavviso ha la stessa durata sia in caso di licenziamento che di dimissioni.

 

Anzianità di servizio

Categorie

Durata

- fino a 5 anni

7, 6

2 mesi

 

5a, 5, 4

1 mese e 15 giorni

 

3, 2

10 giorni

 

1

7 giorni

- da 5 a 10 anni

7, 6

3 mesi

 

5a, 5, 4

2 mesi

 

3, 2

20 giorni

 

1

15 giorni

- oltre 10 anni

7, 6

4 mesi

 

5a, 5, 4

2 mesi e 15 giorni

 

3, 2

1 mese

 

1

20 giorni

 

Trattamento di fine rapporto

Il c.c.n.l. rinvia alla disciplina di legge in materia, escludendo espressamente dalla base di calcolo del t.f.r. le quote di retribuzione (e relative maggiorazioni) afferenti alle prestazioni effettuate oltre il normale orario di lavoro.

 

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