iscrizione alla cassa di ingegneri ed architetti

Oscillazioni giurisprudenziali sull'obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa ingegneri e architetti, necessario lo svolgimento di attività riservata o sufficiente la spendita del patrimonio conoscitivo e, in tal caso, a chi l'onere della prova?
 
 
Permangono oscillazioni nella giurisprudenza di legittimità in merito al presupposto per l'insorgenza dell'obbligo di iscriversi e di contribuire alla cassa di previdenza di ingegneri ed architetti (Inarcassa)
 
con la sentenza n 1139 del 2012, la Suprema Corte aveva nuovamente confermato che l'obbligo di iscrizione e di versare i contributi ad Inarcassa postulano, quale necessario presupposto, lo svolgimento di attività riservata e non già lo svolgimento di una qualsivoglia attività per la quale possa essere utile la spendita del patrimonio conoscitivo di un architetto o di un ingegnere ma  che non rientrino oggettivamente nell'alveo delle attività oggetto di riserva a mente delle disposizioni di cui agli artt. 50 e 51 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 (cfr. Cass. Civ.  sez. VI 26 gennaio 2012 n. 1139 secondo cui: "L'ingegnere che svolga attività di perito balistico non è tenuto all'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e architetti, né, conseguentemente, al pagamento dei relativi contributi previdenziali, poiché l'art. 21 l. 3 gennaio 1981 n. 6, pone l'obbligo di iscrizione solo per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e, quindi, di effettività, in relazione ai contenuti tipici della stessa, fissati dall'art. 7 l. 24 giugno 1923 n. 1395 e dagli art. 51 e 52 r.d. 23 ottobre 1925 n. 2537, ai quali è estranea l'attività di perito balistico, per il cui esercizio, non occorre né il titolo di ingegnere né l'iscrizione al relativo albo, essendo inoltre irrilevante che la competenza professionale e culturale acquisita come ingegnere possa influire sull'attività in concreto svolta").

La conclusione cui era nuovamente pervenuta la Suprema Corte, e che dava così continuità alle precedenti pronunce nn. 3064 del 2001, 3468 del 2005 , aveva trovato, peraltro, un chiaro avallo normativo nella norma di interpretazione autentica contenuta nel DL n 99 del 2011 (commi 11 e 12 dell'art. 18), laddove si prevede che  i contributi a Inarcassa ed agli altri enti libero professionali non siano dovuti in relazione ad attività il cui svolgimento non sia subordinato all'iscrizione ad albi professionali; per tali tipi di attività è, invece, giusta la richiamata norma di interpretazione autentica, obbligatoria l'iscrizione e la contribuzione alla Gestione Separata a mente del comma 26 dell'art. 2 della Legge n 335 del 1995 così autenticamente interpretato.

In sostanza, la norma di interpretazione autentica ripartisce l’obbligo contributivo tra Gestione Separata ed enti di previdenza dei liberi professionisti sulla base della tipologia di attività esercitata dal professionista e limita l’obbligo di contribuzione all’ente libero professionale ai redditi derivanti da attività il cui svolgimento sia subordinato all’iscrizione all’albo.

Secondo un diverso indirizzo della Suprema Corte, di recente ribadito con la sentenza n 5827/2013, tuttavia, ai fini dell'iscrizione ad Inarcassa e dell'assoggettamento a contribuzione presso l'ente libero professionale, sarebbe sufficiente che il patrimonio conoscitivo ingegneristico abbia agevolato lo svolgimento dell’attività da parte del professionista.

Ove, tuttavia, si ritenga di ancorare l’obbligo di iscrizione e contribuzione all’ente previdenziale libero professionale ad un parametro, di per sé sfuggente, come quello dell’uso di uno specifico patrimonio conoscitivo professionale ai fini dello svolgimento di una determinata attività, dovrebbe considerarsi, anche ai sensi dell'art. 2697 c.c., onere di Inarcassa quello di allegare e provare lo specifico patrimonio ingegneristico che abbia potuto agevolare lo svolgimento della concreta attività i cui redditi si pretende assoggettare a contribuzione presso l'ente libero professionale .

Altrimenti, si giiungerebbe a ritenere che la mera affermazione indimostrata dell’uso di tale patrimonio conoscitivo sia sufficiente per stabilire la ricorrenza dell’obbligo contributivo in favore dell’ente libero professionale anziché in favore della Gestione Separata Inps a fronte di una qualsivoglia attività, anche se all’apparenza del tutto estranea alla professione.
 
 
 
Cass., sez. Lavoro, 8 marzo 2013, n. 5827

L'esclusione dell'obbligo contributivo può essere prevista solo nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista. Nel caso specifico, non rileva che la legge sulle tariffe professionali degli ingegneri non preveda espressamente l'attività di amministratore di società, poiché la determinazione degli onorari è prevista anche per le prestazioni simili, quale può essere considerata l'amministrazione di una società edilizia.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni normative, nonchè vizio di motivazione, deduce che, nella ricorrenza degli indici in presenza dei quali sorge l'obbligo di iscrizione, si avrebbe una presunzione legale di esercizio continuativo della professione, sicchè tutti i redditi dichiarati ai fini fiscali come professionali, dovrebbero ritenersi assoggettati a percussione contributiva, salva la prova contraria, trattandosi di presunzione iuris tantum, di cui sarebbe onerato il professionista, che, nel caso di specie, neppure aveva chiesto di provare quale fosse stato il contenuto concreto delle attività esercitate; peraltro la corrispondenza delle prestazioni tipicamente professionali con quelle richieste ai componenti del consiglio di amministrazione di una società operante nel campo dell'edilizia doveva ritenersi palmare e non avrebbe necessitato di prova, risultando ex lege. Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione di plurime disposizioni normative, nonchè vizio di motivazione, deduce che la Corte territoriale non aveva considerato minimamente che i redditi derivanti dall'attività di amministratore avrebbero dovuto essere dichiarati in una sezione del modello 740 (la II) diversa da quella dei redditi professionali, come invece si era verificato nella fattispecie all'esame; doveva farsene discendere, tenuto conto che la contribuzione va calcolata sulla base delle autocertificazioni del professionista, conformi alle dichiarazioni fiscali, che, in mancanza di qualsiasi prova circa il contenuto concreto della attività svolte, la semplice affermazione al riguardo da parte del professionista non poteva ritenersi sufficiente ad escludere l'obbligo contributivo.
2. La giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito dell'individuazione del parametro dell'assoggettamento a contribuzione degli iscritti alla Inarcassa, non si presenta univoca.
Secondo un orientamento, seguito dalla sentenza impugnata, non è configurabile alcun obbligo contributivo in relazione al reddito prodotto dal professionista, ove questo non sia direttamente collegabile all'esercizio dell'attività libero professionale per la quale vi è stata l'iscrizione in appositi albi o elenchi, essendo insufficiente tale iscrizione, pur necessaria per l'esercizio dell'attività, a determinare la nascita dell'obbligo contributivo;
con la conseguenza che, qualora un soggetto iscritto partecipi a società, svolgente attività rientrante in quella per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi, l'obbligazione contributiva è configurabile solo nell'ipotesi in cui risultino compensate attività obiettivamente riconducibili all'esercizio della professione (cfr, ex plurimis e tra le più recenti, Cass., nn. 11154/2004; 4057/2008; 11472/2010). Secondo altro orientamento, invece, l'imponibile contributivo va determinato alla stregua dell'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività concreta, ancorchè questa non sia riservata per legge alla professione medesima, rilevando la circostanza che la competenza e le specifiche cognizioni tecniche di cui dispone il professionista influiscano sull'esercizio dell'attività svolta, cosicchè debba ritenersi che le prestazioni siano state rese (anche) grazie all'impiego di esse (cfr, Cass., nn. 20670/2004; 14684/2012).
Questo secondo criterio ermeneutico, a cui il Collegio ritiene di dover dare qui continuità, è stato del resto recentemente affermato anche con riferimento alla categoria professionale forense (cfr, Cass., n. 8835/2011).
Deve infatti considerarsi, secondo quanto condivisibilmente rilevato dalla ricordata pronuncia n. 14684/2012 di questa Corte, che:
- il concetto di "esercizio della professione" va interpretato non in senso statico e rigoroso, bensì tenendo conto dell'evoluzione subita nel mondo contemporaneo (rispetto agli anni a cui risale la normativa di "sistema" dettata per le varie libere professioni) dalle specifiche competenze e dalle cognizioni tecniche libero professionali;
- ciò ha comportato la progressiva estensione dell'ambito proprio dell'attività professionale, con occupazione, da parte delle professioni, di tutta una serie di spazi inesistenti nel quadro tipico iniziale e, specificamente, per la professione di ingegnere, l'assunzione di connotazioni ben più ampie e di applicazioni diversificate rispetto a quelle originariamente previste, cosicchè deve ritenervisi ricompreso, oltre all'espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti negli appositi albi), anche l'esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un "nesso" con l'attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto (anche) la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione;
- ne discende l'esclusione della sussistenza dell'obbligo contributivo solamente nel caso in cui non sia, in concreto, ravvisabile una connessione tra l'attività svolta e le conoscenze tipiche del professionista, in linea con quanto suggerito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 402 del 1991 (resa a proposito del contributo integrativo dovuto dagli avvocati e procuratori), laddove è stato affermato che il prelievo contributivo in parola è collegato all'esercizio professionale e che per tale deve intendersi anche la prestazione di attività riconducibili, per loro intrinseca connessione, ai contenuti dell'attività propria della libera professione, vale a dire le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libero professionali in senso stretto, rimanendone escluse solamente quelle che con queste non hanno nulla in comune;
- nè può ritenersi che rilevi in contrario la circostanza che la L. n. 143 del 1949 non contempli espressamente l'attività di amministratore di società, attesa la estrema estensione, verificabile in base alla lettura della legge citata, delle attività tipicamente professionali esercitabili dall'ingegnere e la non esaustività della tariffa, come emerge dal contenuto dell'art. 5 dell'allegato alla legge, relativo alle prestazioni professionali retribuite con il sistema "a discrezione ossia a criterio del professionista", che qualifica, come tali, una serie di attività di consulenza e ricerca, contemplando poi conclusivamente, nel senso dell'applicazione del medesimo sistema di determinazione degli onorari, "anche le prestazioni simili".
Essendosi la Corte territoriale discostata dal testè ricordato orientamento ermeneutico, il primo motivo di ricorso deve essere accolto.
3. Ciò comporta l'assorbimento del secondo motivo, avendo la sentenza impugnata condotto la valutazione del materiale probatorio alla luce del ricordato difforme criterio giuridico di individuazione dell'ambito di riferimento delle prestazioni assoggettabili a contribuzione.
4. Consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi agli indicati principi e provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2013

 

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