Gestione Separata e avvocati

Gestione Separata e avvocati 
 
Avvocati che versano solo il contributo integrativo (in quanto esercenti senza continuità la professione) iscritti d'ufficio alla Gestione Separata, secondo il Tribunale di Perugia non vi sono i presupposti 
 


Una questione di natura contenziosa di attualità  è quella se i professionisti (e tra di essi gli avvocati) che esercitano attività riservata e tenuti, con riferimento a tale attività, al versamento del solo contributo integrativo (in quanto non tenuti al versamento del soggettivo per ragioni stabilite dai rispettivi ordinamenti previdenziali - ad esempio reddito sotto soglia per gli avvocati o esercizio di ulteriore attività con copertura previdenziale per gli architetti e per gli ingegneri), siano tenuti al versamento del contributo previdenziale anche alla gestione separata. Il contenzioso, che ha preso le mosse dall'intervento del Legislatore che ha introdotto una norma di interpretazione autentiva volta, nelle intenzioni, a fare chiarezza sul punto ha, in realtà, clamorosamente fallito l'intento avendo innescato, da una parte, una generalizzata azione di recuperoi contributivo da parte dell'Inps e, dall'altra, un vasto contenzioso in mabito nazionale.
Con una recentissima pronuncia del 22 settembre del 2017, il Tribunale di Perugia ha ritenuto infondata la pretesa azionata dall'Inps dichiarando l'illegittimità dell'iscirzione d'ufficio disposta ai danni di un avvocato e, dall'altra, l'inefficacia del conseguente avviso di addebito emesso. Anche se la pronuncia risulta resa con riferimento al caso di un avvocato, essa esprime principi chiaramente trasponibili anche ai casi analoghi che riguardano gli ingegneri (altra categoria nei confronti della quale la Gestione Separata ha intrapreso l'azione di recupero).
 
Gli elementi sui cui basa il proprio convincimento il Tribunale di Perugia, in estrema sintesi, sono i seguenti:
a) il dato letterale, il comma 12 dell'art. 18 prevede "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti..."; il riferimento è all'obbligo contributivo, senza distinzioni e non vi è dubbio che anche il contributo integrativo costituisce l'oggetto di un obbligo che grava direttamente ed esclusivamente sul professionista e non sui clienti dello stesso;

b) il dato sistematico: nel comma 11 dell'art. 18, dove si parla dell'obbligo contributivo dei pensionati attivi si fa menzione espressa del contributo soggettivo con ciò dimostrando la conoscenza della distinzione tra contributo soggettivo e contributo integrativo; ne consegue che, nel comma 12, il Legislatore, non facendo distinzioni, ha voluto comprendere sia il contributo soggettivo che il contributo integrativo;

c) la logica di sistema legata al motivo della nascita della gestione separata: la gestione separata nasce come gestione residuale destinata a coprire sotto il profilo previdenziale attività per le quali non era prevista alcuna forma di previdenza (tanto ciò è vero che, quando essa fu istituita, ai professionisti allora privi di ente previdenziale di riferimento, fu data la possibilità di costituirsi un ente previdenziale di riferimento oppure di confluire presso la gestione); ciò significa che, ove un ente previdenziale di riferimento sussiste, in relazione a specifiche attività, al di là della concreta operatività dell'obbligazione contributiva (che potrebbe essere parzialmente provvisoriamente esclusa per motivi contingenti), la gestione separata dovrebbe essere fuori gioco. 
 
 
Tribunale di Perugia - sentenza del 22 settembre del 2017 - proc r.g.n. 1799 2016
 

...1.                  A norma dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, “a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia  ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non  esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426”.

Con l’art. 18, comma 12, del decreto legge n. 98/2011, convertito nella legge 111/2011, il legislatore ha poi chiarito: “l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti ...”.

Ora, come già evidenziato da una significativa giurisprudenza di merito su cui si tornerà più avanti (cfr. tra le altre, Trib. Rieti, 9.5.2013; Trib. Roma, 30.5.2013; Trib. Milano, 19.2.2014 - 10.56.2015; Trib. Verbania, 31.10.2014; Trib. Genova, 11.12.2014, Trib. Torino, sent 948 del 2015; Corte di Appello di Torino sentt 27.3.2014 - 21.5.2014 e 22.3.2017 e Corte di Appello di Genova, sent del 12 aprile 2017) il dato letterale del comma 12 dell'art. 18, esclude la fondatezza della pretesa dell'Istituto, prevedendo, con norma di interpretazione autentica, che "l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attivita' il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attivita' non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti...". Nel caso di specie, il ricorrente risultava sia (obbligatoriamente) iscritto all’albo professionale, sia tenuto a versare contributi all’ente di previdenza di categoria. A quest’ultimo riguardo, in particolare, il riferimento della norma trascritta è all'obbligo contributivo, senza distinzioni in ordine alla tipologia dello stesso e non vi è dubbio che anche il contributo integrativo costituisca l'oggetto di un obbligo che grava direttamente ed esclusivamente sul professionista e non sui clienti dello stesso. Dunque, il ricorrente, essendo tenuto, in relazione all’attività professionale esercitata, al versamento del contributo integrativo a favore della Cassa Forense, non può considerarsi tenuto, con riferimento alla medesima attività professionale, all’iscrizione ed alla contribuzione alla Gestione Separata dell’Inps.

2.                  Inoltre, in senso contrario rispetto alle pretese dell'Inps, deve essere valorizzato un significativo elemento interpretativo di carattere sistematico. Nel comma 11 dell'art. 18 del d.l. n. 98/2011, ove si disciplina l'obbligo contributivo dei pensionati attivi si fa menzione espressa del contributo soggettivo con ciò dimostrando che il Legislatore del 2011, allorchè ha inteso distinguere il contributo soggettivo dal contributo integrativo lo ha fatto in modo chiaro ed espresso. Ne consegue che, nel comma 12, il Legislatore, non facendo distinzioni, ha voluto comprendere sia il contributo soggettivo che il contributo integrativo.

3.                  Ma è la stessa logica complessiva di sistema che esclude la fondatezza della pretesa dell'Inps. La Gestione Separata è nata, infatti, come gestione residuale destinata a coprire, sotto il profilo previdenziale, attività per le quali non era prevista alcuna forma di previdenza, a prescindere dalla concreta operatività della copertura previdenziale che, nei diversi ordinamenti, potrebbe risultare provvisoriamente esclusa per ragioni contingenti già valutate a monte dal Legislatore.

Si pensi, ad esempio, alla facoltatività di iscrizione in ipotesi di diversa attività di lavoro contestualmente svolta presso la Cassa Geometri – cfr. l’art. 22 della l. n. 773 del 1982 – ovvero, nella medesima ipotesi, al divieto di iscrizione a Inarcassa per gli ingegneri e architetti – cfr. l’art. 22 della l. n. 6 del 1981 o, per l’appunto, all’esclusione dall’iscrizione, a fini previdenziali, all’ente di categoria in mancanza di un esercizio professionale caratterizzato da effettività e continuità, come nel caso di specie o in quello di altri enti del comparto – cfr., ad esempio, l’art. 22 della l. n. 21 del 1986 per i dottori commercialisti. Ora, in tutte le ipotesi citate, il Legislatore ha ritenuto, a monte, evidentemente non necessaria la copertura previdenziale essendo già operante altra forma di previdenza – è il caso della previdenza dei geometri e della previdenza degli architetti – ovvero non opportuna la stessa, in mancanza dell’esercizio continuativo della professione e del raggiungimento di specifici limiti di redditi e volumi d’affari che rendano meritevole di copertura previdenziale la relativa attività; si tratta, in ogni caso, di valutazioni già operate a monte dal Legislatore allorchè ha regolamentato la previdenza di categoria ed a fronte delle cui previsioni, risulterebbe del tutto illogico il subentro di altra forma di previdenza, con l’evidente rischio di una compromissione ulteriore della tutela previdenziale del professionista, stante la conseguente frammentazione della contribuzione.

Tale ricostruzione sistematica è ulteriormente avvalorata dall’evidenza che, quando la Gestione Separata dell’Inps fu istituita, ai professionisti allora privi di ente previdenziale di riferimento, fu data la possibilità di costituirsi, ex novo, un ente previdenziale di riferimento e, solo in mancanza di tale opzione, quella di confluire presso la gestione di cui all’art. 2, comma 26 della l. n. 335/1995 – cfr. l’art. 2, comma 25, lettere a,b,d della l. n. 335 del 1995. Se ne desume, logicamente, che, ove un ente previdenziale di riferimento già allora sussistesse, così come nel caso di specie, (ovvero nell’ipotesi in cui esso fosse stato istituito – cfr. il d.lgs. n. 103 del 1996) in relazione a specifiche attività, al di là della concreta operatività dell'obbligazione contributiva (che potrebbe essere, come visto, parzialmente provvisoriamente esclusa per motivi contingenti già valutati a monte dal Legislatore), la Gestione Separata sarebbe da considerare, perciò solo, fuori gioco.

4.                  In definitiva, il comma 12 dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, come peraltro fatto chiaro dalla lettera della norma, stabilisce che l'art. 2, comma 26 della l. n. 335 del 1995 va interpretato nel senso che sono tenuti a contribuire alla Gestione Separata dell’Inps tutti i soggetti che svolgono attività non riservate (solo quelle) e per le quali non vi è neppure l'obbligo di iscrizione ad albi - prima parte del comma 12 - oppure, in relazione agli iscritti ad albi professionali, sia attività riservate che attività non riservate ed in questo caso (SOLO) con riferimento alla parte di attività non riservata per la quale, in effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità, non sussiste l'obbligo di versare alcun tipo di contributo all’ente di previdenza di categoria e, quindi, nè il contributo soggettivo (per gli avvocati, quello di cui all’art. 10 della l. n. 576 del 1980) nè il contributo integrativo (per gli avvocati, quello di cui all’art. 11 della l. n. 576 del 1980) – cfr. ad esempio, Cass. n. 5975/2013, secondo cui “L'obbligo per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per avvocati e procuratori di versare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini dell'Iva si riferisce soltanto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività professionale. Pertanto, restano esclusi i redditi percepiti da un avvocato in conseguenza dell'attività svolta quale consigliere di amministrazione di una società di capitali, in difetto di prova circa il fatto che gli stessi possano ricondursi in qualche modo all'esercizio di attività professionale” -seconda parte del comma 12.

5.                  La parte ricorrente, pertanto, non era tenuta ad iscriversi alla Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26 della l. n. 335 del 1995 in relazione all’attività professionale di avvocato esercitata (ed è, dunque, illegittima l’iscrizione d’ufficio disposta dall’Inps) e non era tenuta al versamento dei contributi pretesi dall'Inps in quanto essi si riferiscono ad attività riservata per l'espletamento della quale è richiesta l'iscrizione all'albo ed in relazione alla quale il ricorrente ha obbligatoriamente versato il contributo integrativo a Cassa Forense.

6.                  Come premesso, una significativa parte della giurisprudenza di merito ha sostanzialmente già enunciato le principali tesi sin qui esposte.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 30 maggio del 2013 (est. dott. Antonio Maria Luna) ha ritenuto la fondatezza della domanda di accertamento negativo proposta nell'ambito di un contenzioso analogo sulla base delle seguenti considerazioni “L’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 dispone quanto segue: “A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.

Per risolvere i dubbi relativi alla individuazione dei soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata il legislatore è intervenuto con l’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 11/2011, prevedendo che “L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995”.

Con tale disposizione il legislatore ha quindi chiarito che l’iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.

La legge non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma obbligatoria di contribuzione.

Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente nel 2005 sia stato assoggettato, in base all’ordinamento della Cassa di categoria, al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto ad IVA, ai sensi degli artt. 10 l. n. 6 del 1981 e 23 dello Statuto della Cassa, e non anche al contributo soggettivo di cui agli artt. 9 della stessa legge e 22 dello Statuto.

 

Analogamente ha ritenuto il Tribunale di Torino, con sentenza n. 948 del 2015, la quale ha in modo sintetico ma efficace così evidenziato i motivi decisivi per i quali la pretesa dell'Inps è da considerare infondata "a) l’art. 2 comma 26 legge 335/95 sancisce l’obbligo di iscrizione ad un’apposita gestione separata a decorrere dal 1° gennai 2006 per i soggetti che esercitano per professione abituale ancorchè non esclusiva attività di lavoro autonomo ex art. 49 comma 1 TU imposte sui redditi b) l’art. 18 comma 12 d.l. 98/11 convertito in legge 11/11 dispone che la norma predetta si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione in appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti con esclusione dei soggetti di cui al comma 11

c) l’scrizione nell’apposita gestione separata è quindi ipotesi residuale circoscritta a coloro che svolgano una professione per la quale non sia necessaria l’iscrizione ad apposito albo ovvero coloro che svolgano un’attività non soggetta al versamento contributivo in favore degli enti di previdenza per i liberi professionisti, ipotesi entrambe non ricorrenti nella fattispecie pacifico essendo che il ricorrente è iscritto all’albo degli ingegneri ed architetti e versa il contributo integrativo obbligatorio all’INARCASSA;

d) la circostanza che il reddito da lavoro autonomo percepito dal ricorrente nell’anno 2005 sia stato assoggettato al solo contributo integrativo e non anche a quello soggettivo non legittima – contrariamente a quanto sostenuto dall’INPS- l’iscrizione autoritativa alla gestione separata posto che la legge non formula alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito da lavoro autonomo è assoggettato limitandosi a sancire il principio in forza del quale è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata solo per coloro che non versino alcun contributo agli enti di previdenza dei liberi professionisti, fattispecie non ricorrente nel caso di versamento del contributo integrativo

Nella stessa linea, il Tribunale di Milano, con sentenza del 10 giugno del 2015, nel respingere le pretese dell'Inps, ha evidenziato quanto segue "La norma, di interpretazione autentica e quindi provvista di efficacia retroattiva, chiarisce che l’iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale, essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l’iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un’attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti (tra cui l’Inarcassa). Come ritenuto dalla recente giurisprudenza di merito formatasi a seguito dell’emanazione della citata norma di interpretazione autentica (v. inter alia Trib. Rieti, 9.5.2013; Trib. Roma, 30.5.2013; Trib. Milano, 19.2.2014; Trib. Verbania, 31.10.2014; Trib. Genova, 11.12.2014), cui il giudicante ritiene di aderire e cui si richiama anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., l’art. 18 comma 12 non pone alcuna distinzione in merito alla tipologia di contribuzione cui il reddito frutto della libera professione è assoggettato, essenziale essendo che il reddito non “sfugga” ad una forma obbligatoria di contribuzione. Pertanto, non rileva che il reddito percepito dal ricorrente nel 2007 sia stato assoggettato, in base all’ordinamento della Cassa di categoria, al solo c.d. contributo integrativo, commisurato al volume di affari soggetto ad IVA, ai sensi dell’art. 10 l. n. 6 del 1981, e non anche al contributo soggettivo di cui all’art. 9. In questa prospettiva, resta irrilevante che l’art. 21 l. 6 del 1981 stabilisca l’esclusione dell’iscrizione all’Inarcassa dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza in conseguenza dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato, in quanto detti lavoratori sono comunque obbligati al versamento del contributo integrativo, ciò che, ai sensi dell’art. 18 comma 12 DL 98/2011, li esonera dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata”.

Conforme l'indirizzo della giurisprudenza di merito in secondo grado. La Corte di Appello di Torino, con molteplici pronunce ha sempre respinto le pretese dell'Inps sulla base dei motivi che risultano così esposti nella recente sentenza del 22 marzo del 2017 “…gli indici interpretativi chiari e risolutivi vengono introdotti dalla disposizione dell’art.18, comma 12, del D.L. 98/11, conv. con L.111/11, che recita come segue: “L’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all’iscrizione presso l’apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11….Ciò premesso, la citata norma interpretativa offre soluzione ai quesiti di causa, dal momento che è incontestabile che nel caso del … sussistessero entrambi gli elementi che escludevano l’obbligo di iscrizione alla gestione separata; infatti, con riferimento al periodo di riferimento, l’appellato era soggetto che svolgeva attività subordinata all’iscrizione ad albo professionale e soggetta al versamento contributivo ad Inarcassa. La circostanza che per l’anno 2008, con riferimento ai redditi per attività libero professionale, il versamento presso la ‘cassa privata’ non sia avvenuto (se non per il contributo integrativo), deriva dalla particolare forma di esonero prevista dall’art.2 L.1046/71, ma si tratta di vicenda che attiene ai rapporti tra il … ed Inarcassa, senza assumere alcuna rilevanza nei confronti dell’Inps. Per altro verso occorre osservare che, secondo la struttura normativa della L.335/95, e le argomentazioni rese sul tema dalla giurisprudenza e dalla dottrina, la Gestione Separata per i lavoratori autonomi è stata introdotta nell’ordinamento previdenziale come tutela previdenziale residuale, nel caso di lavoratori che non potessero ottenere diversamente una ‘copertura previdenziale’ presso enti e gestioni pubbliche o private. E’ escluso che tale finalità possa valere nel caso dell’appellato, il quale, per l’arco di tempo considerato, ebbe la tutela previdenziale rappresentata dall’iscrizione all’Inpdap (nel caso qui in esame all’Inps) e lo stesso legislatore (art.2 L.1046/71) ha ritenuto ininfluente la circostanza per cui la quota di reddito derivante dall’esercizio della libera professione non sia assoggettata a contribuzione”. Ad integrazione delle argomentazioni sopra riportate si impone un’ulteriore valutazione determinata dalla circostanza per cui, intervenendo sulla questione qui dibattuta, una parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso favorevole all’Istituto sostenendo che la seconda parte della norma interpretativa di cui all’art.18, comma 12 D.L. 98/11, che stabilisce l’obbligo di iscrizione presso la gestione separata dei soggetti che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, si riferirebbe proprio ai casi di ingegneri ed architetti non tenuti al versamento presso Inarcassa (che rientra fra le casse private – enti di cui al comma 11) in quanto iscritti presso altra gestione quali lavoratori subordinati. L’argomentazione non convince.

Infatti la disposizione esaminata individua, quale condizione per l’iscrizione alla gestione separata, la totale assenza di assoggettamento contributivo, mentre nel caso di specie (come pure in quelli esaminati nei precedenti di questa corte) i professionisti erano comunque tenuti al versamento del contributo integrativo. Neppure può essere valorizzato l’argomento delineato dalla citata giurisprudenza di merito (ripreso in un accenno dalla sentenza del Tribunale qui impugnata) secondo cui il versamento del contributo integrativo non escluderebbe l’obbligo verso la Gestione Separata in quanto non finalizzato all’insorgere di un diritto ad una prestazione previdenziale; infatti, come si è detto, l’obbligo verso la Gestione Separata è escluso nel caso di qualsiasi versamento presso la Cassa privata, non delineando la norma alcuna distinzione circa la natura e le finalità del medesimo. Per le considerazioni esposte, in accoglimento dell’appello, deve essere annullato l’avviso di addebito opposto

La Corte di Appello di Genova, con sentenza del 12 aprile del 2017, in una fattispecie speculare a quella per cui si controverte, disattendendo le tesi dell'Inps, ha evidenziato. “…Ritiene questa Corte che l’interpretazione della disciplina di riferimento imposta dall’art. 18, comma 12, del decreto legge citato induca a disattendere la prospettazione dell’Istituto appellante.   Nell’indicare in via tassativa (attraverso l’uso dell’avverbio “esclusivamente”) quali siano i soggetti tenuti all’iscrizione nella gestione separata, il legislatore ha fatto riferimento ad ipotesi diverse da quella oggetto di causa. Si ricorda che l’odierna appellata svolge un’attività libero professionale il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un apposito albo professionale ed, in relazione a tale attività, è soggetta al versamento contributivo in favore ad un ente di diritto privato (Inarcassa) compreso tra quelli di cui al comma 11 del predetto art. 18.

   Orbene, mentre sul primo requisito nulla quaestio, sul secondo l’Inps ha formulato delle obiezioni osservando che l’appellata, stante la  concomitante attività di lavoro subordinato, è soggetta unicamente al pagamento del contributo integrativo, e che per tale ragione non può usufruire di una vera e propria posizione pensionistica. Secondo la prospettazione dell’Inps, dunque, l’odierna appellata non sarebbe esonerata dall’obbligo di iscrizione nella gestione separata giacché i suoi redditi, quale libera professionista, non sono assoggettati a contribuzione previdenziale obbligatoria. Questa Corte territoriale, pur consapevole della controvertibilità della questione, ritiene che la prospettazione dell’Istituto vada disattesa, preferendosi  un’interpretazione quanto più aderente al tenore letterale dell’art. 18, comma 12, del succitato decreto legge n. 98/2011; norma, questa, emanata dal legislatore proprio allo scopo di dirimere i contrasti e le incertezze ermeneutiche sull’individuazione dei soggetti esclusi dall’obbligo di iscrizione nella gestione separata.   Partendo da tale premessa si rileva che la norma di interpretazione autentica fa riferimento unicamente alle “attività” soggette al versamento contributivo ad un ente di diritto privato di cui all’art. 11 e non prevede, invece, che il pagamento della contribuzione debba essere parametrato ai redditi percepiti. Detta norma, inoltre, nel menzionare il “versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti”, utilizza una locuzione (“versamento contributivo”) idonea a ricomprendere i vari tipi di contribuzione. Deve dunque ritenersi che il legislatore non abbia voluto distinguere tra i vari tipi di versamenti contributivi ma si sia riferito a tutti i suddetti versamenti in modo indifferenziato, con l’unica specificazione che deve trattarsi di quelli previsti dagli statuti e dagli ordinamenti delle varie casse professionali. Conclusivamente, dunque, l’utilizzo dell’ampia locuzione “versamento contributivo”, nell’ambito di una norma interpretativa destinata a dirimere le incertezze nell’applicazione della disciplina di riferimento, non può ritenersi casuale bensì riconducibile alla volontà di comprendere tutti i vari tipi di contribuzione previsti dai vari statuti e ordinamenti delle Casse. Né osta all’interpretazione suddetta il tenore letterale dell’art. 6 del D.M. n. 281/1996 (secondo cui “non sono soggetti alla contribuzione di cui al presente decreto i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria”), trattandosi di una norma che si limita a  riaffermare, anche in relazione alla gestione separata, il principio generale del divieto di doppia contribuzione. 
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