contributi professionisti anche dopo la pensione

Con il DL 98 del 2011 i professionisti devono pagare i contributi anche dopo la pensione...ma a che pro?

Il comma 11 dell'art. 18 del DL n 98 del 2011 ha previsto l'obbligo per gli enti di previdenza dei liberi professionisti di prevedere la contribuzione soggettiva a carico dei pensionati in misura non inferiore al 50% di quello dovuto degli iscritti non pensionati.
 
Tale obbligo contributivo avrebbe dovuto (o dovrà) essere disciplinato per via regolamentare da parte degli enti libero professionali il cui ordinamento non risulti già in linea con il disposto del Decreto Legge o, in difetto, soccorrerà la norma suppletiva di cui al medesimo comma 11 a mente della quale il contributo sarà pari al 50% di quello ordinario .

La norma del comma 11, sotto un primo profilo, delinea in modo chiaro quale sia l'ente previdenziale di riferimento per i professionisti che proseguano l'attività professionale. Si era posta infatti in giurisprudenza la questione se i compensi non assoggettati a contribuzione presso l'ente previdenziale libero professionale successivamente al pensionamento dovessero esserlo presso la gestione separata INPS.

Come ancora meglio precisato dal comma 12 del medesimo art. 18, non vi è dubbio che i pensionati degli enti libero professionali che proseguano l'attività professionale non saranno tenuti al versamento della contribuzione in favore della gestione separata.

Sotto un secondo profilo, tuttavia, la norma pone l'obbligo per l'ente previdenziale libero professionale di prevedere l'obbligo di versare il contributo soggettivo a carico dei pensionati stabilendo l'aliquota minima nella misura del 50% di quella ordinaria.
 
In sostanza, pare sottintendere il Legislatore, gli enti di previdenza dei liberi professionisti non sono legittimati a creare delle zone franche a vantaggio dei propri iscritti, esonerandoli da ogni onere contributivo successivamente al pensionamento.
 
La norma è, tuttavia, muta quanto agli effetti previdenziali di tale obbligo contributivo, il che potrebbe indurre taluni enti ad istituire un notevole contributo di solidarietà senza alcuna plausibile logica di sistema.
 
Per il momento, in attesa degli eventuali regolamenti attuativi della norma, val la pena ricordare che:
 
la Cassa Forense aveva già istituito per via regolamentare il contributo di solidarietà a carico dei pensionati nella misura del 5% (e si aveva già avuto modo di criticare la relativa scelta regolamentare in quanto, ad avviso di chi scrive, non legittimata dalla complessiva normativa in materia di autonomi poteri regolamentari degli enti libero professionali);

la Cassa Ragionieri prevedeva la cessazione dell'obbligo contributivo successivamente al pensionamento ma, con delibera del 13 dicembre 2011, ha provveduto ad adeguare il proprio regolamento di esecuzione reintroducendo, in correlazione con il reintrodotto obbligo di contribuzione, il supplemento di pensione;

la Cassa dei Dottori Commercialisti prevede che, successivamente al pensionamento, cessi la contribuzione minima permanendo solo quella a percentuale sul reddito prodotto mentre, a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n 98 del 2011, dovrebbe ritenersi che anche la contribuzione minima sia dovuta (almeno nella misura del 50%) da parte dei pensionati che proseguano nell'esercizio della professione.


Art. 18 comma 11 del DL n 98 del 2011

11. Per i soggetti gia' pensionati, gli enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorieta' dell'iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attivita' professionale. Per tali soggetti e' previsto un contributo soggettivo minimo con aliquota non inferiore al cinquanta per cento di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente. Qualora entro il predetto termine gli enti non abbiano provveduto ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applica in ogni caso quanto previsto al secondo periodo.

 

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