Corte Costituzionale sentenza n 8 del 2012

SENTENZA N. 8

ANNO 2012


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), promosso dalla Corte d’appello di Torino nel procedimento vertente tra A. A. e l’Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali con ordinanza del 24 febbraio 2011, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell’anno 2011.

Visti gli atti di costituzione di A.A., dell’Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 13 dicembre 2011 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Massimo Luciani e Matteo Fusillo per l’Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali e l’avvocato dello Stato Enrico Arena per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio civile promosso da A.A. contro l’Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, la Corte d’appello di Torino ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi).

La Corte rimettente deduce che l’attore nel giudizio principale, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali e titolare di posizione assicurativa anche presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale, non avendo maturato i requisiti contributivi per il conseguimento della pensione in alcuna delle due gestioni, aveva presentato, in sede amministrativa, domanda per ottenere la pensione di anzianità mediante totalizzazione dei periodi assicurativi vantati nelle due gestioni, ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006.

L’art. 4, comma 1, di tale decreto legislativo dispone che le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati e il successivo comma 3 dello stesso art. 4 dispone che, per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), tra i quali rientra anche la Cassa convenuta nel giudizio a quo, la misura del trattamento è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo sulla base dei criteri indicati dalla medesima norma.

La Corte d’appello di Torino afferma che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali aveva determinato il trattamento pro quota a proprio carico applicando, appunto, i parametri di cui all’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006, liquidando così in favore dell’assicurato un importo sensibilmente inferiore a quello che sarebbe risultato ove fossero state seguite le regole di calcolo proprie dell’ente e contenute nel Regolamento di esecuzione della Cassa, nella versione vigente dal 1° gennaio 2004. Questo, infatti, prevede all’art. 53 che la pensione di anzianità, relativa agli iscritti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2004 (come l’attore nel giudizio principale), sia determinata dalla somma della quota retributiva (calcolata in base a criteri che valorizzano i redditi professionali antecedenti la data del 1° gennaio 2004) e della quota contributiva (pari all’importo determinato dalla trasformazione in rendita del montante risultante dalla posizione contributiva individuale istituita dal 1° gennaio 2004).

L’assicurato aveva quindi promosso il giudizio a quo chiedendo che fosse dichiarato il suo diritto alla liquidazione della quota di pensione provvisoria di anzianità da totalizzazione maturata presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali secondo le regole di calcolo proprie della Cassa medesima e vigenti alla data del pensionamento. Tanto premesso, la Corte rimettente sostiene che la norma censurata, disponendo che per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo, contrasterebbe con l’art. 76 Cost., per violazione del principio direttivo dettato dall’art. 1, comma 2, lettera o), della legge delega 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), secondo il quale, nel ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, il legislatore delegato era tenuto a prevedere che ogni ente presso cui sono versati i contributi sia tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico determinato «secondo le proprie regole di calcolo».

Invece, le regole del sistema di calcolo contributivo stabilite dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 si discostano ampiamente da quelle dettate dal citato art. 53 del Regolamento di esecuzione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali.

Il giudice a quo aggiunge che la conferma della volontà del legislatore delegato di introdurre una disciplina generale difforme dalla delega si ricava dal comma 5 dell’art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006, ove, sempre in riferimento agli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, è prevista, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi 3 e 4, l’applicazione del «sistema di calcolo della pensione previsto dall’ordinamento della gestione medesima», qualora il requisito contributivo maturato nella gestione pensionistica sia uguale o superiore a quello minimo richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Quindi, ciò che nella legge delega era indicato come principio generalizzato, nel decreto legislativo risulta trasformato in eccezione rispetto ad un diverso principio che fa invece riferimento alle «regole del sistema di calcolo contributivo».

Ad avviso della Corte rimettente, l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 confligge anche con l’art. 3 Cost., poiché la norma censurata è fonte di un’irragionevole disparità di trattamento con gli assicurati presso gli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), i quali, in virtù del successivo comma 6 dello stesso art. 4, ottengono la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema di calcolo vigente nell’ordinamento degli enti medesimi.

In ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo afferma che, se la quota a carico della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali fosse determinata secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di esecuzione della Cassa stessa, all’assicurato sarebbe attribuito un importo superiore rispetto a quello liquidatogli in applicazione dei criteri stabiliti nella norma censurata.

2. – Nel giudizio di costituzionalità si è costituito A.A., il quale chiede che la questione sia accolta.

La parte privata sostiene che l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 vìola l’art. 76 Cost., per gli stessi motivi indicati nell’ordinanza di rimessione.

Aggiunge che la norma censurata contrasta anche con l’art. 3 Cost., poiché introduce una disciplina disparitaria, da un lato, rispetto alle altre normative in materia di totalizzazione e, in particolare, rispetto a quella prevista dal comma 6 dello stesso art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006 (che, per la determinazione della misura del trattamento a carico degli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996, fa rinvio al sistema di calcolo vigente nei rispettivi ordinamenti) e, dall’altro, rispetto al principio di settore enucleato, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, dalla sentenza n. 61 del 1999 di questa Corte e relativo al mantenimento delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione previdenziale.

A conferma dell’esistenza di un generale principio di salvaguardia delle quote pensionistiche maturate presso le varie gestioni previdenziali, da calcolarsi secondo le regole applicabili a ciascuna di esse, la parte privata menziona la sentenza della Corte di cassazione 6 maggio 2009, n. 10396, che ha ritenuto l’illegittimità dell’art. 3 del decreto del Ministro del lavoro 2 maggio 1996, n. 282 (Regolamento recante la disciplina dell’assetto organizzativo e funzionale della gestione e del rapporto assicurativo di cui all’art. 2, comma 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335), anche nella parte in cui non prevedeva, ai fini della determinazione dell’importo della pensione, il ricorso ai criteri di cui all’art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), norma che rinvia ai criteri vigenti presso le differenti gestioni.

3. – Nel giudizio di costituzionalità si è costituita anche l’Associazione Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali che chiede che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

Le questioni sarebbero inammissibili, in primo luogo, perché il giudice a quo non avrebbe indicato la ragione per la quale il giudizio principale non potrebbe essere definito senza applicare la norma censurata.

In secondo luogo, la Cassa deduce che in primo grado le questioni di legittimità costituzionale erano state dichiarate non rilevanti dal Tribunale. La Corte d’appello avrebbe avuto l’onere di motivare sul punto, al fine di spiegare per quale motivo la rilevanza delle questioni, negata dal giudice di primo grado, fosse invece sussistente.

Un terzo motivo di inammissibilità delle questioni risiederebbe, ad avviso della Cassa, nel fatto che esse sono state sollevate nel corso di un giudizio instaurato al solo scopo di sollecitare l’intervento di questa Corte.

Infine, specificamente inammissibile sarebbe la censura formulata in riferimento all’art. 3 Cost., perché la remittente non avrebbe motivato sulla ragione per la quale una, anziché l’altra, delle discipline poste a raffronto sia assunta (non ad oggetto della questione, ma) quale tertium comparationis.

Nel merito, la Cassa contesta che l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 sia censurabile per eccesso di delega.

Infatti, in virtù dell’ampia formulazione dell’art. 1, comma 1, lettera d), della legge n. 243 del 2004, il legislatore delegato era facoltizzato a dettare una disciplina organica della totalizzazione che doveva necessariamente coniugare le esigenze di tutela dei diritti previdenziali dei singoli con quelle di sostenibilità delle gestioni previdenziali. Ne consegue che l’opzione in favore del sistema di calcolo contributivo costituisce un ragionevole punto di equilibrio fra tutte le esigenze in gioco. Al riguardo, la Cassa deduce che già da tempo l’ordinamento previdenziale è orientato decisamente nel senso della preferenza per il sistema contributivo, onde il legislatore delegato non avrebbe fatto altro che applicare un principio generalissimo dell’ordinamento.

Né, ad avviso della Cassa, si potrebbe pervenire a diversa conclusione facendo leva sul rinvio alle regole di calcolo proprie dei singoli enti previdenziali contenuto nell’art. 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004. Infatti, tra le fonti legittimate a definire quelle regole di calcolo rientra anche il decreto legislativo emanato in esecuzione della stessa legge n. 243 del 2004.

Quanto alla pretesa violazione del principio di eguaglianza, la Cassa richiama la giurisprudenza di questa Corte che esclude la possibilità di porre a confronto tra loro i vari sistemi previdenziali.

4. – Nel giudizio di costituzionalità è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

La difesa dello Stato sostiene che non sussiste alcuna violazione dell’art. 76 Cost., perché quando, come nel caso di specie, la delega legislativa ha ad oggetto il riassetto e il riordino di norme preesistenti, tali finalità giustificano un adeguamento della disciplina al nuovo quadro normativo complessivo risultante dal sovrapporsi nel tempo di disposizioni emanate in vista di situazioni diverse.

La questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. sarebbe invece inammissibile per omessa motivazione sulla rilevanza e comunque infondata perché il d.lgs. n. 42 del 2006 non ha previsto una disciplina differente per i diversi enti previdenziali, bensì regolato in maniera uniforme le modalità di computo della prestazione in caso di totalizzazione dei periodi assicurativi.

5. – In prossimità dell’udienza di discussione, A.A. ha depositato una memoria nella quale insiste per l’accoglimento della questione di illegittimità costituzionale e contesta la fondatezza delle eccezioni sollevate e delle argomentazioni svolte dalla Cassa e dal Presidente del Consiglio dei ministri.

5.1. – In particolare, per quel che concerne le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Cassa, la parte privata deduce, in primo luogo, che la Corte rimettente ha adeguatamente motivato circa la rilevanza della questione, avendo precisato gli elementi essenziali della fattispecie devoluta alla sua cognizione e indicato che nel giudizio principale deve essere applicata la norma censurata. In secondo luogo, la parte privata nega di aver instaurato la controversia al solo scopo di far dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006, avendo invece agito per ottenere una precisa utilità economica (la maggior quota del trattamento pensionistico da totalizzazione liquidato dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza in favore dei ragionieri e periti commerciali). Infine, la difesa di A.A. sostiene che il giudice a quo ha chiaramente individuato il tertium comparationis nel criterio generale del rinvio alle regole stabilite dagli ordinamenti interni dei singoli enti previdenziali previsto dalla legge delega.

Con riferimento alle deduzioni svolte dalla Cassa in ordine al merito della questione, la parte privata contesta che la delega legislativa contenuta nella legge n. 243 del 2004 legittimasse il legislatore delegato ad un intervento di riforma organica dell’istituto della totalizzazione e sottolinea che comunque la delega legislativa includeva lo stringente criterio direttivo che rinviava, per la liquidazione delle quote dovute da ciascun ente previdenziale, alle regole proprie di ogni ente, in questa maniera precludendo al legislatore delegato la possibilità di imporre unilateralmente il sistema contributivo, nel rispetto dell’autonomia delle Casse privatizzate.

La parte privata aggiunge che quella proposta dalla difesa della Cassa è una interpretatio abrogans dell’art. 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004, nella parte in cui questo prevede che gli enti previdenziali dovranno liquidare le quote di trattamento pensionistico a loro carico secondo le proprie regole di calcolo.

Quanto, poi, alla violazione dell’art. 3 Cost., la difesa di A.A. sostiene che, fermo restando il principio della non confrontabilità dei vari ordinamenti previdenziali, il carattere disparitario del trattamento cui la norma censurata ha assoggettato gli enti privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994 emerge dal confronto con la disciplina invece riservata agli enti istituiti ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996 per i quali vige il sistema del mantenimento delle «proprie regole di calcolo».

5.2. – Con riferimento alle difese svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri, la parte privata contesta che, avendo la delega legislativa una funzione di riassetto e riordino di norme preesistenti, tali finalità potessero giustificare un adeguamento della disciplina previgente tale da consentire l’introduzione della norma censurata.

Né si potrebbe sostenere che quest’ultima sarebbe destinata a garantire l’applicazione di un unico sistema di computo, poiché il d.lgs. n. 42 del 2006 non detta una disciplina uniforme.

Infine, sarebbe erroneo individuare la ratio della norma censurata nell’intento del legislatore di evitare effetti onerosi per la finanza pubblica, considerato che le Casse previdenziali privatizzate sono estranee al sistema della finanza pubblica.

6. – Anche l’Associazione Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali ha depositato una memoria nella quale ripete le eccezioni di inammissibilità già sollevate nell’atto di costituzione.

Circa il merito della questione, la Cassa afferma che la legge delega attribuiva al Governo una discrezionalità particolarmente ampia, poiché esso era abilitato a dettare una disciplina organica della totalizzazione.

Inoltre, l’intera legge di delegazione ribadiva la necessità che tale organica disciplina coniugasse le esigenze di tutela dei diritti previdenziali dei singoli con quelle di sostenibilità delle gestioni previdenziali, tanto più evidenti nel caso delle Casse privatizzate che operano in regime di integrale autofinanziamento. Pertanto, tra le varie possibilità attuative della delega, l’opzione a favore del calcolo contributivo era quella maggiormente rispondente alla volontà del legislatore delegante di rispettare il vincolo delle risorse disponibili.

La necessità della scelta operata dal Governo è, poi, confermata, ad avviso della Cassa, dall’ultimo suo bilancio tecnico, dal quale risulta che, in difetto di opportune misure di riequilibrio, già a partire dal 2029 la Cassa non sarà più in grado di erogare le pensioni correnti.

Quanto alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., la difesa della Cassa ricorda l’orientamento della Corte che nega la possibilità di comparare tra loro i vari sistemi previdenziali.


Considerato in diritto

1. – La Corte d’appello di Torino dubita, in riferimento agli aricoli 3 e 76 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi).

Ad avviso della rimettente, la norma censurata, disponendo che per gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) – e, dunque, anche per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali – la misura del trattamento pensionistico dovuto a seguito di totalizzazione dei periodi assicurativi è determinata con le regole del sistema di calcolo contributivo, sulla base di parametri dettati dallo stesso art. 4, comma 3, contrasterebbe con l’art. 76 Cost., per violazione del principio direttivo dettato dall’art. 1, comma 2, lettera o), della legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria), secondo il quale ogni ente presso cui sono stati versati i contributi è tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico «secondo le proprie regole di calcolo».

L’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 violerebbe, poi, l’art. 3 Cost., poiché sarebbe fonte di un’irragionevole disparità di trattamento con gli assicurati presso gli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (Attuazione della delega conferita dall’art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione), i quali, in virtù del successivo comma 6 dello stesso art. 4, ottengono la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base del sistema di calcolo vigente nell’ordinamento degli enti medesimi.

2. – L’Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e dei periti commerciali ha sollevato alcune eccezioni di inammissibilità delle questioni.

2.1. – Queste sarebbero inammissibili, in primo luogo, perché il giudice a quo non avrebbe indicato la ragione per la quale il giudizio principale non potrebbe essere definito senza applicare la norma censurata.

L’eccezione non è fondata, perché la Corte d’appello di Torino ha spiegato chiaramente che, applicando al ricorrente nel giudizio principale i criteri di calcolo in vigore presso la Cassa (invece di quelli stabiliti dalla norma censurata), la quota di pensione spettante all’assicurato sarebbe superiore rispetto a quella determinata dall’ente previdenziale sulla base dei criteri imposti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006.

2.2. – In secondo luogo, la Cassa deduce che in primo grado le questioni di legittimità costituzionale erano state dichiarate non rilevanti. Pertanto la Corte d’appello avrebbe avuto l’onere di motivare sul punto, al fine di spiegare per quale motivo la rilevanza della questione, negata dal giudice di primo grado, fosse invece sussistente.

Neppure tale eccezione è fondata.

La rimettente aveva l’onere di spiegare, nella propria ordinanza, le ragioni della rilevanza delle questioni ai fini della decisione della controversia e, nel fare ciò, non aveva affatto l’onere di controbattere specificamente agli argomenti sostenuti dal giudice di primo grado.

2.3. – Un terzo motivo di inammissibilità delle questioni risiederebbe, ad avviso della Cassa, nel fatto che esse sono state sollevate nel corso di un giudizio instaurato al solo scopo di sollecitare l’intervento di questa Corte.

Neppure tale deduzione può essere condivisa. Dall’ordinanza di rimessione risulta che il ricorrente ha proposto il giudizio principale allo scopo di ottenere la riliquidazione della quota di pensione erogatagli dalla Cassa di previdenza dei ragionieri. Pertanto la controversia ha ad oggetto un preciso e concreto bene della vita, vale a dire un incremento dell’importo del trattamento pensionistico, e quella della legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 è solamente una delle questioni che debbono essere risolte per pervenire all’accertamento del diritto rivendicato dalla parte attrice.

2.4. – Infine, ad avviso della Cassa, specificamente inammissibile sarebbe la censura formulata in riferimento all’art. 3 Cost., perché la remittente non avrebbe motivato sulla ragione per la quale una, anziché l’altra, delle discipline poste a raffronto sia assunta (non ad oggetto della questione, ma) quale tertium comparationis.

L’eccezione non è fondata, poiché è evidente che la Corte rimettente individua il tertium comparationis nella disciplina prevista per gli iscritti agli enti di cui al d.lgs. n. 103 del 1996, perché il sistema di calcolo per essi stabilito dall’art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2006 è conforme a quello che, secondo l’opinione del giudice a quo, era il principio direttivo imposto dalla legge delega.

3. – Nel merito, la questione sollevata in riferimento all’art. 76 Cost. non è fondata.

Ad avviso del giudice a quo, l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 contrasterebbe con il principio direttivo dettato dall’art. 1, comma 2, lettera o), della legge delega n. 243 del 2004. A norma di tale disposizione, il legislatore delegato aveva il compito di «ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione, almeno cinque anni di contributi». La norma così prosegue: «Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età pensionabile».

In particolare, secondo la rimettente, sarebbe violato il secondo periodo della norma, dal quale dovrebbe desumersi che, per l’aspetto concernente i criteri di calcolo della quota di pensione gravante sulle gestioni interessate dalla totalizzazione, il legislatore delegato non avesse facoltà di dettare un’autonoma disciplina, dovendosi limitare a rinviare a quanto già previsto dagli ordinamenti dei singoli enti interessati.

Tale assunto non è condivisibile. Il riferimento alle «proprie regole di calcolo» contenuto nell’art. 1, comma 2, lettera o), della legge n. 243 del 2004 non escludeva di prevedere criteri di calcolo per le singole gestioni previdenziali al fine di consentire un ampliamento progressivo dell’ambito di operatività dell’istituto della totalizzazione.

La necessità, quindi, di disciplinare anche tale fondamentale aspetto era direttamente connessa e implicita nell’attribuzione al Governo del compito di «rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi» (art. 1, comma 1, lettera d, della legge n. 243 del 2004) e di «ridefinire la disciplina in materia » al fine di allargare progressivamente «le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente» (art. 1, comma 2, lettera o, della legge delega). É evidente che per estendere l’applicazione dell’istituto della totalizzazione il legislatore poteva precisare anche i criteri di calcolo delle prestazioni che sarebbero spettate agli assicurati in virtù della nuova disciplina.

In altre parole, per aumentare il novero dei casi in cui gli assicurati potevano ricorrere all’istituto della totalizzazione, il legislatore delegato poteva anche apportare a quella disciplina gli adattamenti conseguenti all’ampliamento delle ipotesi in cui si poteva ricorrere alla totalizzazione. Non a caso la legge n. 243 del 2004 definiva con termini ampi il compito che essa delegava al Governo.

In definitiva, la prescrizione secondo la quale «Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo» dev’essere, certamente, intesa nel senso di una riaffermazione del principio generale secondo cui le quote di trattamento pensionistico a carico di ogni gestione previdenziale interessata dalla totalizzazione debbono essere calcolate in base ai criteri specifici della singola gestione, non escludendosi, però, che il legislatore delegato fosse autorizzato dalla delega a determinare esso stesso in base a quali criteri ogni ente previdenziale dovesse liquidare la quota di propria spettanza.

Si consideri, altresì, che i criteri di calcolo previsti dal d.lgs. n. 42 del 2006 costituiscono applicazione del sistema contributivo, vale a dire di quello che è il criterio di determinazione delle prestazioni previdenziali che ormai ha assunto una valenza generale nel sistema previdenziale italiano. La scelta operata dal legislatore, pertanto, è coerente con le generali linee evolutive dell’ordinamento.

4. – Neppure la questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost. è fondata.

Ad avviso della Corte rimettente, l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2006 sarebbe fonte di un’irragionevole disparità di trattamento con gli assicurati presso gli enti previdenziali privati costituiti ai sensi del d.lgs. n. 103 del 1996; per costoro, infatti, il successivo comma 6 dello stesso art. 4 stabilisce che la misura del trattamento pensionistico sia determinata sulla base del sistema di calcolo vigente nell’ordinamento degli enti medesimi.

Al riguardo occorre ricordare, in primo luogo, che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, i vari sistemi previdenziali non possono essere comparati tra loro (sentenze n. 34 del 2011, n. 202 del 2008, n. 83 del 2006).

In secondo luogo, la differenza segnalata dal giudice a quo è apparente, più che reale. Infatti, gli enti costituiti a seguito del d.lgs. n. 103 del 1996 – essendo successivi alla svolta in favore del sistema contributivo operata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) – hanno tutti dovuto adottare il predetto sistema di calcolo (v., in particolare, l’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 103 del 1996). Ne consegue che sia gli iscritti agli enti privatizzati in virtù del d.lgs. n. 509 del 1994, sia gli iscritti agli enti di cui al d.lgs. n. 103 del 1996, si vedono liquidare la quota di trattamento pensionistico dovuta, in virtù della totalizzazione dei periodi assicurativi secondo regole proprie del sistema contributivo.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 (Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione, dalla Corte d’appello di Torino con l’ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

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