ENPACL contributi dovuti dai pensionati

ENPACL : si illustrano le novità regolamentari 2011 - 2012 che impongono, con la modifica degli artt. 7 e 49 del regolamento di attuazione dello Statuto, ai pensionati il versamento della contribuzione soggettiva nonchè, in via generale, numerosi aspetti della previdenza dei consulenti del lavoro con particolare riguardo alla complessiva riforma del 2009

 

ENPACL, con delibera regolamentare dell'Assemblea dei Delegati del 24 novembre 2011 ha sottoposto all'approvazione dei Ministeri la modifica della norma regolamentare introdotta con delibera dall'Assemblea dei Delegati del giugno del 2008 ed integrata nel giugno del 2009 approvata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 29 ottobre 2009 che prevedeva la possibilità per i pensionati di optare per il versamento della contribuzione nella misura prevista per la prima fascia di anzianità assicurativa all'ente di previdenza anzichè nella misura prevista per la fascia di effettiva appartenenza.
 
L'opzione determinava, tuttavia, una riduzione del maturando supplemento di pensione pari al 8% della sola contribuzione integrativa versata con esclusione della soggettiva che finiva per trasformarsi in una contribuzione di solidarietà.
 
ENPACL, con la recente delibera regolamentare, così come di recente la Cassa Ragionieri, ha provveduto ad allinearsi al disposto di cui al comma 11 dell'art. 18 del DL n 98 del 2011 che ha imposto agli enti di previdenza dei liberi professionisti di adottare norme regolamentari che prevedano l'obbligo, per i pensionati esercenti la professione, di versare la contribuzione nella misura minima del 50% di quella ordinariamente dovuta.
 
Come si è già avuto modo di sottolineare, la norma tace in ordine agli effetti previdenziali di tale imposizione contributiva e, tuttavia, l'ENPACL, così come la Cassa Ragionieri ha ragionevolmente previsto che tale contributo vada a costituire la provvista per la maturazione, a cadenza triennale, di un supplemento di pensione nella misura del 8% dei contributi soggettivo ed integrativo versati.

In tal senso i pensionati ENPACL che proseguano l'esercizio della professione saranno atenuti, per effetto delle norme regolamentari di recente sottoposte ad approvazione dei Ministeri vigilanti (che modificano gli artt. 7 e 49 del regolamento di esecuzione) a versare la contribuzione prevista per la fascia di iscritti di rispettiva appartenenza, salva la facoltà di optare per il versamento di detta contribuzione nella misura del 50%.

Si ricorda che, con le modifiche regolamentari adottate negli anni tra il 2008 e il 2009, ENPACL ha introdotto un interessante sistema impositivo della contribuzione che suddivide, per scaglioni di anzianità assicurativa, gli iscritti all'ente di previdenza e stabilisce l'importo della contribuzione in misura via via crescente con l'aumentare dell'anzianità di iscrizione. La fascia cui appartengono i pensionati è, dunque, quella degli iscritti con più di venti anni di anzianità assicurativa tenuti al versamento di un contributo soggettivo pari, a decorrere dal 1.1.2014 a Euro 6.450.

I pensionati potranno optare per il versamento di tale contributo nella misura del 50% anzichè nella misura intera.
 

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La recente riforma previdenziale che ha riguardato il sistema di previdenza dell'ENPACL ha introdotto un interessante sistema impositivo della contribuzione che, tenuto conto delle ovvie diversità nelle capacità contributive di professionisti con diverse anzianità di lavoro, ha diversificato il carico per fasce di iscrizione all'ente (presupponendo che a una diversa anzianità di iscrizione all'ente corrisponda una diversa anzianità di lavoro).


le modifiche regolamentari 2008 2009 sul sistema di calcolo della pensione

 

Il nuovo regolamento di attuazione dello Statuto dell'ENPACL, deliberato dall'Assemblea dei Delegati nel giugno del 2008 ed integrato nel giugno del 2009, ed approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con nota del 29 ottobre 2009 ha introdotto importanti modifiche al sistema di calcolo della pensione di vecchiaia, ha introdotto una nuova pensione contributiva sopprimendo la facoltà di ottenere la restituzione dei contributi, ha modificato la disciplina dei supplementi di pensione.



le altre modifiche regolamentari del 2009


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Il comma 11 dell'art. 18 del DL n 98 del 2011, la previsione dell'obbligo di imporre la contribuzione a carico dei pensionati nella misura minima del 50% - considerazioni e scelte regolamentari degli enti

 

 
 
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