Poche le novità contenuta nella Legge sul welfare in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.
La più rilevante è certamente quella che ha ridotto da sei a tre anni il periodo minimo d'anzianità contributiva per procedere alla totalizzazione.
La novità appare certamente da salutare favorevolmente in quanto il vincolo dei sei anni produceva sensibili pregiudizi per quanti avessero frazioni contributive minime sparse in più gestioni previdenziali.
Peraltro, sia il vincolo dei sei anni, sia quello attuale dei tre appaiono difficilmente spiegabili alla luce del complessivo impianto del sistema di previdenza.
Al riguardo, la legge delega (243/2004) aveva previsto che il vincolo dell'anzianità contributiva fosse quinquennale probabilmente in armonia con il requisito contributivo minimo per percepire la pensione di vecchiaia nell'Ago. Sempre con riferimento al periodo minimo d'anzianità contributiva necessario per accedere alla totalizzazione, merita un breve cenno il problema dei periodi coincidenti. In tal caso il D.Lgs. n. 42/2006 prevede che detti periodi siano considerati una sola volta.
Tale norma presenta profili di possibile incidenza con il vincolo del periodo minimo triennale ai fini dell'accesso alla totalizzazione in quanto può presentarsi il caso di un lavoratore che vanti un periodo di per sè superiore a tre anni di anzianità contributiva presso un ente di previdenza ma che, in considerazione della parziale coincidenza con i periodi di iscrizione a diverso ente di previdenza, vanti, in definitiva, un periodo non sovrapposto inferiore ai tre anni.
In tal caso soccorre l'interpretazione suggerita dalla Circolare Inpdap del 25 gennaio 2007 a mente della quale, in caso di sovrapposizione dei periodi assicurativo - contributivi, il periodo stesso, ai fini della totalizzazione, viene considerato di pertinenza dell'ente di previdenza che garantisca il risultato di miglior favore per il richiedente.