Le pensioni di inabilità e invalidità dei consulenti del lavoro

La disciplina delle pensioni di inabilità e di invalidità dei consulenti del lavoro secondo le norme del regolamento di previdenza in vigore dal 1.1.2020
 
Articolo 8 Pensione di inabilità  

La pensione di inabilità è riconosciuta all’iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito, successivamente all’iscrizione all’Ente, la perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione, sempreché sussistano i seguenti altri requisiti: a) l’iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. Si prescinde da tali requisiti ove l’inabilità sia causata da infortunio; b) la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l’iscrizione all’Ente, anche se la patologia responsabile sia precedente all’iscrizione; c) sia presentata domanda in costanza di iscrizione all’Ente.
 
2. Per il calcolo della pensione di inabilità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5. La misura della pensione non può essere inferiore a cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno della presentazione della domanda.
 
3. Il riconoscimento della pensione di inabilità è subordinato alla cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro. L’iscritto che non vi abbia già provveduto è tenuto, a pena di decadenza, alla cancellazione dall’Albo entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione.
 
4. La pensione di inabilità è corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro.
 
5. Qualora in sede di visita medica sia accertato che non sussistono le condizioni di perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione bensì quelle per il riconoscimento della pensione di invalidità, quest’ultima può essere concessa in subordine alla pensione di inabilità.
 
6. La pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione.
 
7. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l’Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, purché il pensionato non abbia compiuto i settantacinque anni di età. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio dalla data della sospensione. La visita medica è effettuata con le stesse modalità indicate al successivo articolo 10.
 
8. In caso di infortunio, l’Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell’eventuale terzo responsabile.
 
Articolo 9 Documentazione per la pensione di inabilità
 
La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell'autodichiarazione: a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico; b) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l’esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile del danno o dell'eventuale assicuratore.
 
2. Alla domanda deve essere allegata: a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante; b) nell’ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile e i suoi aventi causa ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

Articolo 10 Commissione medica e modalità di accertamento
 
 
L'accertamento dello stato di inabilità totale e permanente all’esercizio della professione è effettuato entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Ente della domanda, completa della documentazione di cui al precedente articolo 9. Ad esso provvede un’apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente che, effettuata la visita medica in Roma, redige un verbale in merito alle condizioni di salute del richiedente, esprimendo motivato parere circa l'esistenza o meno dello stato di inabilità all’esercizio della professione. Nel caso in cui il Consulente del Lavoro, per oggettivi motivi di salute, sia impossibilitato a sottoporsi a visita medica in Roma, può, su presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata presso il proprio domicilio da uno dei sanitari designato dalla Commissione. In detta ipotesi il termine di cui al primo comma è ulteriormente prorogato compatibilmente con i tempi necessari ad organizzare la visita domiciliare. In tal caso il sanitario redige apposito verbale, il quale è esaminato dalla Commissione medica, che stabilisce collegialmente l'esistenza o meno dell'inabilità, nei modi indicati nel successivo articolo 12.
 
Articolo 11 Accertamento di speciali stati inabilitanti
 
 
In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l'inabilità totale e permanente all’esercizio della professione possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione può essere ugualmente adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.
 

Articolo 12 Compiti della Commissione medica
 
 
La Commissione medica invia agli uffici dell’Ente la relazione contenente: a) l'indicazione e la descrizione della infermità riscontrata; b) la valutazione motivata della esistenza o meno della totale e permanente incapacità dell'iscritto all'esercizio della professione con l’indicazione dell'epoca di insorgenza dello stato di inabilità; c) il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità. La Commissione medica correda la propria relazione con tutti i documenti prodotti dal richiedente, nonché con gli originali di quelli relativi agli ulteriori, eventuali accertamenti eseguiti.

Articolo 13 Reiezione e ricorso 
 
Il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità è notificato all'interessato con l'indicazione della motivazione e con l'esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo. Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione dell’Ente e deve essere trasmesso all'Ente con le stesse modalità di cui all’articolo 3, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'esito della domanda. Il Consiglio di Amministrazione deferisce il nuovo accertamento dello stato di inabilità ad un Collegio composto da tre medici: uno nominato dal Presidente dell'Ente; uno dal ricorrente ed il terzo, scelto in accordo dai primi due medici, che assume le funzioni di Presidente. In mancanza di accordo, il terzo medico è nominato dal Presidente dell'Ordine dei Medici della Provincia di Roma. Il Presidente del Collegio decide il luogo e le modalità di espletamento della visita collegiale. Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario di propria fiducia; le spese per gli altri due sanitari sono a carico dell'Ente; le spese per gli eventuali accertamenti diagnostici disposti dal Collegio sono anticipate dall’Ente e poste a carico della parte soccombente. L'esito della visita è comunicato all'Ente dal Presidente del Collegio medico con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12. Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il ricorso, decide circa l'accoglimento o la reiezione del medesimo

Articolo 14 Pensione di invalidità 
 
1. La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo a causa di malattia o infortunio sopravvenuto all’iscrizione all’Ente medesimo. Deve altresì concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero di cinque anni di iscrizione e contribuzione nel caso in cui l’evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione all’Ente.
 
2. Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all’esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
 
 
3. I trattamenti pensionistici di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. La misura della pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 e non può comunque essere di misura inferiore al settanta per cento di cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno di presentazione della domanda di pensione di invalidità, come determinato ai sensi del successivo articolo 37.
 
 
4.L’Ente, con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 10, limitatamente alle pensioni che all’atto della liquidazione siano state dichiarate revisionabili, accerta periodicamente la persistenza della invalidità e, sulla base dell’accertamento, conferma o revoca la pensione. La pensione è definitiva quando l’invalidità, dopo la liquidazione, sia stata confermata tre volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio.
 
 
5. Il pensionato di invalidità che matura il diritto alla pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 5 e 6, in sostituzione della pensione di invalidità.
 
 
6. La pensione di invalidità può inoltre essere trasformata in pensione di inabilità nell’ipotesi in cui le condizioni fisiche del pensionato iscritto si siano ulteriormente aggravate fino alla perdita totale e permanente della capacità professionale.
 
 
7. In caso di infortunio, l’Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell’eventuale terzo responsabile.

 
Articolo 15 Documentazione per la pensione di invalidità
 
 
1. La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell'autodichiarazione: a) l'esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico; b) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l'esercizio del diritto di surroga dell'Ente nei confronti del responsabile o dell'eventuale assicuratore. 2. Alla domanda deve essere allegata: a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante; b) nell'ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto dall'istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto. 
 
 
Articolo 16 Commissione medica e modalità di accertamento
 
 
L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell'Ente nei modi e nei tempi indicati dal precedente articolo 10.
 
Articolo 17 Accertamento di speciali stati invalidanti 
 
1. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all'unanimità dai componenti della Commissione medica, l'Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.
 
2. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e l'invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di invalidità può essere adottato a posteriori anche ai fini della reversibilità della pensione stessa ai superstiti aventi diritto. 
 
 
Articolo 18 Compiti della Commissione medica
 
 
La Commissione medica, una volta eseguiti gli accertamenti, invia agli uffici dell'Ente la relazione contenente i dati relativi alla invalidità.
 
Articolo 19 Reiezione e ricorso 
 
 
In caso di reiezione della domanda di pensione di invalidità o di ricorso avverso tale decisione, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 13.
 
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