Cass Civ Sez Lav n 13815 2008

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. SCIARELLI Guglielmo                         -  Presidente   - 
Dott. CUOCO     Pietro                            -  Consigliere  - 
Dott. MAIORANO  Francesco Antonio                 -  Consigliere  - 
Dott. DI NUBILA Vincenzo                     -  rel. Consigliere  - 
Dott. IANNIELLO Antonio                           -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:
INARCASSA - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER INGEGNERI ED   ARCHITETTI   LIBERI  PROFESSIONISTI,  in  persona   del   legale  rappresentante  pro tempore, elettivamente domiciliata  in  ROMA  VIA BOCCA  DI  LEONE 78, presso lo studio dell'avvocato LUCIANI  MASSIMO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

ricorrente –

contro
G.L., elettivamente domiciliato in ROMA VIA  COLA  DI RIENZO  28,  presso  lo studio dell'avvocato ZAZZA  ROBERTO,  che  lo rappresenta  e  difende  unitamente  all'avvocato  SAFRET  PIERPAOLO, giusta delega in atti;

controricorrente –

avverso  la   sentenza  n.  86/05 della Corte  d'Appello  di  TRIESTE,  depositata il 11/07/05 R.G.N. 20/04;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del  18/03/08 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;
udito l'Avvocato MASSIMO LUCIANI;
udito l'Avvocato ZAZZA ROBERTO;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott.  SALVI Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 8.2.2000, G.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Trieste l'INARCASSA ed esponeva di essere stato iscritto presso la medesima per oltre venti anni; di avere compiuto nel (OMISSIS) i 65 anni di età; di avere quindi maturato il diritto alla pensione di vecchiaia a sensi della L. n. 6 del 1981, art. 2. In particolare l'attore precisava di essere stato iscritto in due distinti periodi: dal 1961 al 1972, indi dal 1990 al 1999.
L'Inarcassa ingiustamente aveva rifiutato la pensione, ritenendo che il requisito più favorevole dei venti anni di contribuzione (anzichè trenta come successivamente previsto) non poteva applicarsi al G., per non essere egli iscritto alla Cassa medesima alla data di entrata in vigore della detta L. n. 6 del 1981. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice.
2. Proponeva appello la Inarcassa. Si costituiva e resisteva il G.. La Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza di primo grado così motivando:
- l'attore è stato iscritto all'Inarcassa dal 1.1.1961 al 1.5.1972;
cancellato per avere prestato lavoro subordinato, è stato reiscritto dal 1.4.1990 al 18.6.1999; egli vanta dunque 20 anni e 78 giorni di contribuzione;
- a sensi della L. n. 6 del 1981, art. 25, gli iscritti alla cassa da data anteriore all'entrata in vigore della stessa legge conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con venti anni di contribuzione;
- la norma riguarda gli iscritti in data anteriore al 29.1.1981, ma non richiede anche la perdurante validità dell'iscrizione a tale data: essa fa riferimento ad una situazione in sè conclusa, vale a dire l'iscrizione avvenuta in data anteriore al 29.1.1981.
3. Ha proposto ricorso per Cassazione l'Inarcassa deducendo due motivi. Resiste con controricorso l'attore G.. Le parti hanno presentato memorie integrative.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 6 del 1981, art. 25, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5: il comma 6 del detto articolo va interpretato nel senso che solo i professionisti iscritti all'Inarcassa quando la L. n. 6 del 1981 è entrata in vigore possono conservare il trattamento pregresso. Viceversa, l'attore a tale data era stato cancellato, in quanto lavoratore subordinato. A nulla rileva che il G. avesse conservato lo stesso numero di matricola, cosa questa necessaria per evitare confusioni amministrative tra diverse posizioni. Non essendo egli iscritto alla Cassa nel gennaio 1981, non può invocare la pensione di vecchiaia con soli venti anni di contribuzione. La stessa soluzione è imposta dallo Statuto dell'Inarcassa, il quale prevede che gli iscritti che risultino tali in data anteriore al 29.1.1981 conservano il diritto alla pensione di vecchiaia con l'anzianità minima di venti anni. Il concetto di conservazione implica l'iscrizione effettiva al momento dell'entrata in vigore della "novella". Diversamente opinando, si giungerebbe all'assurdo che un iscritto per un solo giorno prima della data di entrata in vigore della legge in questione potrebbe chiedere la pensione di vecchiaia usufruendo del più favorevole trattamento previgente.
5. Il motivo è infondato. La L. n. 6 del 1981, art. 25, contenente le norme transitorie, prevede che sono disciplinate dalla legge stessa le pensioni le quali maturano dal primo gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. In particolare, le pensioni di vecchiaia che maturano entro tale data sono regolate dalla normativa previgente. Per coloro che siano iscritti alla cassa dal 1961, sono utili ai soli fini della maturazione (ma non dell'ammontare) del diritto alla pensione di anzianità anche gli anni di anteriore effettivo esercizio della professione. Per coloro che siano iscritti continuativamente alla cassa dalla data di entrata in funzione della cassa stessa si prescinde dalla condizione della antecedenza dell'iscrizione al compimento del quarantesimo anno di età. Gli iscritti alla cassa in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima conservano il diritto, tra l'altro, alla pensione di vecchiaia con venti anni di contribuzione.
6. Dalla lettura della norma si ricava che essa ha usato espressioni diverse a seconda del significato che il legislatore voleva dare al disposto della stessa. Cosè è stato specificato quando il requisito dell'iscrizione doveva essere continuo, che gli iscritti dal 1961 potevano giovarsi di periodi non coperti di contribuzione ai fini della maturazione del diritto a pensione; che gli iscritti "in data anteriore" alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, potevano andare in pensione di vecchiaia con (soli) venti anni di anzianità contributiva anzichè trenta. La lettura che la difesa dell'Inarcassa fa della norma implica che l'espressione "in data anteriore" sia letta come "da data anteriore e fino alla data di entrata in vigore della legge". Se così fosse, la legge avrebbe adoperato la diversa espressione "da una certa data" - come al comma 5 - o "continuativamente dal" - come al comma 6. L'uso della formula "in data" non può avere altro significato che di una iscrizione avvenuta in una certa data purchè anteriore alla data di entrata in vigore della legge stessa. Si tratta in altri termini di una situazione statica in sè conclusa e non già di una iscrizione perdurante nel vigore della nuova legge" come si esprime Cass. 17.4.1989 n. 1818 in materia di pensione di invalidità Inarcassa. Lo stesso principio è ripreso da Cass. 28.3.2002 n. 4559, in tema di pensione indiretta Inarcassa, che parla di "periodo di iscrizione richiesto per l'attribuzione della prestazione a coloro che fossero iscritti alla Cassa in data anteriore all'entrata in vigore della medesima legge, e non anche alla continuatività dell'iscrizione al momento dell'evento considerato dalla tutela previdenziale".
7. Anche Cass. 19.10.2006 n. 22420 riprende incidentalmente l'affermazione di cui sopra, nel senso che iscrizione in data anteriore non significa anche e necessariamente continuatività dell'iscrizione. Un precedente specifico è invece rappresentato dalla sentenza di questa Corte di Cassazione 25.8.2006 n. 18532:
occupandosi di un caso in cui un soggetto vantava una anzianità contributiva inferiore a 30 anni e non era iscritto alla cassa alla data di entrata in vigore della L. n. 6 del 1981, si è affermato che l'iscrizione in data anteriore è condizione necessaria e sufficiente per la soggezione al regime transitorio. E' sufficiente essere stato iscritto in data anteriore al gennaio 1981 per conservare il requisito contributivo di venti anni. Da tale specifico precedente non appare il caso di discostarsi, anche alla luce dei principi affermati dalle sentenze anteriori.
8. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 92 c.p.c., per avere la Corte di Appello emesso condanna alle spese, senza tenere conto della novità e della complessità della questione dedotta in giudizio.
9. Il motivo è infondato. La regola inerente alla condanna alle spese è quella della soccombenza. La deroga è costituita dalla compensazione totale o parziale delle spese stesse, che deve essere motivata e giustificata. Nella specie, il Giudice di appello ha ineccepibilmente ritenuto di applicare il principio della soccombenza, anche tenuto conto che sulla questione esistevano precedenti sfavorevoli all'Inarcassa.
10. Il ricorso, per i suesposti motivi, deve essere rigettato. Le spese del grado seguono - per motivi non dissimili da quelli esposti a proposito del secondo motivo di ricorso - la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente INARCASSA a rifondere al controricorrente G.L. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 20,00, oltre Euro duemila/00 per onorari, più spese generali, IVA e CPA nelle misure di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2008

 

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