Cass Civ Sez Lav n 3468 2005

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. Guglielmo           SCIARELLI           -       Presidente -       
Dott. Fernando            LUPI                        -      Consigliere -       
Dott. Francesco Antonio   MAIORANO    -      Consigliere -       
Dott. Corrado             GUGLIELMUCCI   -      Consigliere -       
Dott. Aldo                DE MATTEIS            - Rel. Consigliere -       
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:                                            
INARCASSA - CASSA NAZIONALE  DI  PREVIDENZA  ED  ASSISTENZA  PER  GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del  legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliato  in  ROMA  VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio  dell'avvocato  MASSIMO  LUCIANI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;

ricorrente –

contro

S.F., già elettivamente domiciliato in  ROMA  VIA  DEI  PONTEFICI  3, presso lo studio dell'avvocato GIANFILIPPO ELTI DI  RODEANO,  che  lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DONATA MASSARI,  giusta delega in atti, e da ultimo d'ufficio  presso  la  CANCELLERIA  DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

controricorrente –

avverso la  sentenza  n.  862/01  della  Corte  d'Appello  di  GENOVA, depositata il 06/12/01 - R.G.N. 562/2001;
udita la relazione della causa  svolta  nella  pubblica  udienza  del 25/01/05 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato LUCIANI;
udito il P.M. in persona del  Sostituto  Procuratore  Generale  Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto  del  primo  e  secondo motivo ed assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

L'Ing. F.S., già dipendente dell'Ansaldo s.p.a. e prepensionato a seguito della crisi di detta società, a partire dal novembre 1989 ha svolto attività di consulenza commerciale per conto della società Granada Computer Services p.a.
La Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - lo ha iscritto d'ufficio dal 9 novembre 1989 fino al 30 dicembre 1992, richiedendogli i relativi contributi e sanzioni per gli anni di iscrizione.
La domanda del S. di declaratoria dell'insussistenza dell'obbligo di iscrizione, è stata accolta dal Tribunale di Genova e poi dalla locale Corte d'Appello, con sentenza 16 novembre/6 dicembre 2001 n. 862.
Il giudice d'appello ha rilevato che l'art. 7.1 dello Statuto della Inarcassa prevede la obbligatoria iscrizione per gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e ad essi esclusivamente riservata. Ha interpretato tale disposizione nel senso che l'obbligo di iscrizione sussiste solo per le attività libero-professionali oggetto di riserva agli iscritti all'albo secondo la rispettiva disciplina. Poiché la stessa INARCASSA ha riconosciuto nelle proprie difese che l'attività in concreto svolta dal S., anche fosse qualificabile come espressione di conoscenze tecniche di natura informatica, non rientra fra la attività riservate agli ingegneri, viene meno l'indefettibile presupposto richiesto dal citato art.7 dello Statuto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la Inarcassa, con tre motivi, illustrati da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..
L'intimato si è costituito con controricorso, resistendo.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la Cassa ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 21 della L. 3 gennaio 1981, n. 6; dell'art. 1, comma 3, del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509; dell'art. 7 dello Statuto di INARCASSA.
Rileva che l'art. 21, comma 1, della L. 3 gennaio 1981, n. 6 dispone che "l'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità", e che il terzo comma dello stesso art. 21, poi, stabilisce che spetta al Comitato Nazionale dei delegati di INARCASSA il compito di determinare i criteri per l'accertamento dell'esercizio della professione e che, a tal proposito, l'art. 7, comma 2, dello Statuto di INARCASSA stabilisce che "Ai fini dell'iscrizione a INARCASSA il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità ricorre nei confronti degli architetti ed ingegneri che siano ad un tempo: a) iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale; b) non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un altro rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata; c) in possesso di partita IVA".
Ammette che i requisiti per l'iscrizione a INARCASSA sono stabiliti dalla legge, mentre la Cassa può (e deve) semplicemente determinare i criteri utili per l'accertamento della continuità nell'esercizio professionale. Tale rapporto fra legge e atti normativi, quale manifestazione dell'autonomia della Cassa, è confermato dall'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994 (che ha consentito la "privatizzazione" della Cassa), a tenor del quale "Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione". Anche dopo la privatizzazione, pertanto, l'obbligatorietà dell'iscrizione resta "ferma" nei termini voluti dal legislatore, e certo la Cassa non potrebbe alterare i requisiti di iscrizione.
Ciò posto, rileva una primo errore nella sentenza impugnata per avere basato la decisione su una norma statutaria, anziché sulla sovraordinata norma di legge.
In subordine, censura la interpretazione data dalla sentenza impugnata alla norma statutaria.
Secondo la Cassa, la espressione "ad essi riservata" va riferita alla iscrizione; l'intera disposizione andrebbe letta come se dicesse: la iscrizione alla Cassa è riservata agli ingegneri ed architetti iscritti all'albo.
Con il secondo motivo la Cassa ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 7, comma 2, dello Statuto di INARCASSA, censura la sentenza impugnata per avere preteso una iscrizione all'IVA per attività qualificata, laddove la norma statutaria, indicando che è sufficiente il possesso di partita IVA, si riferirebbe ad attività dell'iscritto all'albo di qualsiasi tipo.
Con il terzo motivo la Cassa ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 10 e 21 Legge n. 6/1981; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.).
Evocato il carattere del proprio statuto come fonte secondaria di diritto oggettivo e l'esigenza di autofinanziamento; richiamate le sentenze della Corte costituzionale 12 novembre 1991 n. 402 e di questa Corte 26 marzo 1999 n. 2910, nonché la tendenza espansiva del dominio delle varie professioni, imputa alla sentenza impugnata di non avere accertato in concreto se l'attività svolta dal S. non comportasse l'uso delle specifiche competenze e qualifiche professionali.
I tre motivi, da esaminare congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati.
1. Sul piano della interpretazione delle norme di legge relative all'obbligo di iscrizione alla Inarcassa:
L'art. 21 Legge 24 novembre 1981, n. 689 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti) dispone: "L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità".
Come già osservato da questa corte (sent. 2 marzo 2001 n. 3064), vi sono tre argomenti ermeneutici, uno letterale, l'altro funzionale, il terzo sistematico, che inducono ad interpretare l'art. 21 sopra riportato nel senso, affermato nella sentenza impugnata, che la norma si riferisca all'attività professionale tipica degli ingegneri ed architetti, e cioè a quella riservata (come si esprime la norma statutaria) agli iscritti al relativo albo.
Sul piano letterale, si deve notare che il primo comma dell'art. 21 Legge 3 gennaio 1981, n. 6 pone l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, intendendo indicare, con l'articolo determinativo, esattamente la professione di ingegnere o di architetto, e non qualsiasi libera professione, per il che avrebbe usato l'articolo indeterminativo. Il comma 5 dello stesso articolo, poi, escludendo la possibilità di iscrizione alla Cassa per gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, conferma la distinzione tra attività di ingegneri ed architetti e qualsiasi altra professione.
Sul piano funzionale, l'intera Legge 3 gennaio 1981, n. 6, come recita il suo stesso titolo (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti), ha per oggetto esclusivamente la previdenza di coloro che esercitano tali libere professioni.
Sul piano sistematico, occorre ricordare che la Legge 3 gennaio 1981, n. 6 è coeva ad una serie di provvedimenti legislativi con cui il Parlamento ha inteso disciplinare in maniera convergente verso un modello comune la previdenza di ciascuna libera professione, come osservato anche da Corte cost. 12 novembre 1991 n. 402, che ne ha tratto argomento per enucleare criteri validi per tutte le forme assicurative dei liberi professionisti.
La Corte, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, che prevede per la Cassa avvocati l'obbligo di pagare un contributo costituito da una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel "volume annuale d'affari ai fini dell'I.V.A.", ne ha dato una interpretazione adeguatrice, con sentenza interpretativa di rigetto, che costituisce dunque l'unica lettura della norma costituzionalmente corretta. La Corte ha respinto la censura di irrazionalità prospettata dal giudice a quo sul presupposto di una possibile assoggettabilità, al suddetto contributo, di prestazioni più ampie rispetto a quelle propriamente professionali, affermando che l'art. 11 in esame va interpretato e collegato all'esercizio professionale, dovendosi escludere quelle attività che non hanno nulla in comune con la professione legale.
La Corte ha precisato che la norma in esame non determina alcuna disparità di trattamento, censurabile ex art. 3 della Costituzione, con la normazione concernente gli iscritti ad altre e diverse Casse di previdenza giacché esso appare specificamente caratterizzato, sul punto, da elementi di assoluta analogia, se non di totale coincidenza, con altri organismi previdenziali, riguardanti i geometri, i dottori commercialisti, gli ingegneri e gli architetti ecc..
Il problema proprio della presente causa si è già posto per tali distinte forme previdenziali, contenenti discipline analoghe, sulle quali questa Corte si è già espressa in senso conforme a quello di Corte cost. 402/1991.
Con riferimento all'art. 22 della Legge 29 gennaio 1986, n. 21 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti), di identico tenore ("Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i dottori commercialisti iscritti all'albo professionale che esercitano la libera professione con carattere di continuità"), questa Corte ha statuito che il requisito della libera professione non è collegato alla sola potenzialità dell'attività intellettuale, ma richiede l'effettività della pratica professionale (ovviamente corrispondente all'oggetto della cassa professionale) (Cass. 4 luglio 1991 n. 7389). La Corte ha precisato che l'attività di amministratore unico di società, stante il rapporto di immedesimazione organica con questa, va qualificata come attività imprenditoriale e non libero professionale (Cass. 12 luglio 1997 n. 7637, Cass. 21 novembre 1987 n. 8601; analogamente per il consigliere di amministrazione: Cass. 19 gennaio 1993 n. 629; vedi anche Cass. 9 agosto 1996 n. 7384; Cass. 3064/2001 cit., che ha escluso, conformemente alla tesi di Inarcassa, che questa fosse obbligata a pagare la pensione ad iscritto alla Cassa per la sua attività di amministratore delegato di una società).
Ciò posto, occorre individuare quale sia il contenuto professionale della attività di ingegnere ed architetto.
Esso è definito dall'art. 7 L. 24 giugno 1923, n. 1395 che rinvia al regolamento r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, il quale agli artt. 51 e 52 indica quali siano le attività esperibili solo da ingegneri ed architetti.
Dal r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537:
Capo IV - Dell'oggetto e dei limiti della professione di ingegnere e di architetto.
Art. 51. Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.
Art. 52. Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative. Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364 per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Quanto al problema della estensione del dominio delle libere professioni, rispetto ai confini definiti dalle norme di legge riportate, prospettato dalla Cassa, di esso se ne è già fatta carico la giurisprudenza sia costituzionale sia di legittimità. Corte cost. 402/1991 cit. ha ammesso che, nella realtà attuale, la professione forense va intesa in senso più ampio del "patrocinio" professionale previsto dal codice di procedura, estendendosi anche ai molteplici campi di assistenza ad esso contigui per ragioni di affinità; e Cass. 7 luglio 1999 n. 7023 ha ammesso che il libero professionista può compiere anche attività comuni all'area di esercizio di altre professioni, individuando un duplice limite: a) che le suddette attività abbiano formato oggetto dell'esame di abilitazione professionale; b) non siano riservate dalla legge esclusivamente ad altre categorie professionali. Così, nella fattispecie esaminata, la Corte ha affermato che l'ingegnere chimico può legittimamente compiere analisi chimiche, se queste sono preordinate al conseguimento di un risultato finale proprio dell'attività professionale dell'ingegnere chimico; al contrario, tale legittimazione viene meno nei casi in cui l'analisi chimica costituisce l'oggetto finale dell'attività professionale, giacché in questo caso si realizzerebbe una non consentita ingerenza nel settore di attività riservato ai chimici.
Non giovano invece alla ricorrente i precedenti di questa Corte invocati: non la sent. 26 marzo 1999 n. 2910, la quale ha incluso nei redditi professionali di un avvocato quelli derivanti, oltre che dall'attività forense vera e propria, dall'esercizio di un'agenzia di pratiche ipotecarie e catastali, con la motivazione che trattasi di attività compresa nelle tariffe professionali. Né quello indicato nella memoria (Cass. 25 ottobre 2004 n. 20670), sia per la diversità di fattispecie (il professionista aveva indicato fra i propri redditi professionali di ingegnere anche redditi derivanti da consulenza finanziaria), sia perché non condivisibile la tesi che il parametro dell'assoggettamento alla contribuzione è costituito dalla connessione tra l'attività da cui il reddito deriva e le conoscenze professionali, e cioè la base culturale sul cui l'attività stessa si svolge. Tale tesi contrasta con i dati normativi e giurisprudenziali sopra riportati, secondo cui i contributi sono dovuti sui redditi per attività riservate ai professionisti; inoltre è priva di qualsiasi rigore scientifico, atto a delimitare l'ambito delle attività rilevanti. Come osservato anche da Cass. 11 giugno 2004 n. 11154, non è sufficiente che la competenza professionale di ingegnere possa influire, al pari di ogni altro sapere, che concorra ad integrarne il patrimonio culturale, su qualsiasi attività in concreto svolta dall'ingegnere stesso.
2. Da quanto precede risulta corretta, perché conforme, oltre che al tenore letterale, al precetto normativo primario della legge, la interpretazione della sentenza impugnata dell'art. 7 Statuto, nella parte in cui rende obbligatoria la iscrizione alla Cassa per gli ingegneri ed architetti che svolgono l'attività ad essi riservata.
3. Consegue altresì l'infondatezza della censura che il giudice d'appello non avrebbe accertato in concreto se l'attività svolta dal Sartorelli non comportasse l'uso delle competenze di ingegnere: come già detto, non è sufficiente la base culturale, arricchita dagli studi ed esperienze ingegneristiche, ma occorre lo specifico riferimento normativo (attività riservata) sopra illustrato; e la sentenza impugnata ha affermato, in ciò non contestata, che la stessa INARCASSA ha riconosciuto nelle proprie difese che l'attività in concreto svolta dal Sartorelli, anche fosse qualificabile come espressione di conoscenze tecniche di natura informatica, non rientra fra la attività riservate agli ingegneri.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro ...... oltre Euro quattromila per onorari di avvocato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 24,00.
oltre Euro quattromila per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 25 gennaio 2005.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 FEB. 2005

 

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