inarcassa più agevolazioni contributive per i giovani o forse no

Inarcassa più agevolazioni contributive per i giovani..o forse no

In materia di riduzioni contributive per i neoiscirtti, Inarcassa ha, con le recenti delibere del Comitato dei Delegati del 25, 26 e 27 giugno del 2008 e dei successivi 21 e 22 luglio, modificato i presupposti per il riconoscimento delle agevolazioni e la loro durata.
L'agevolazione contributiva è stata estesa al primo quinquennio di esercizio professionale anzichè ai primi tre anni decorrenti dall'anno solare di prima iscrizione ed è stata prevista la conservazione del beneficio anche in caso di cancellazione e reiscrizione durante il quinquennio.
Nel contesto di una norma chiaramente ispirata alla logica di offrire maggiori agevolazioni ai neoiscritti onde facilitare l'ingresso alla professione alleviando il carico contributivo nei primi anni d'esercizio professionale, appare intrinsecamente contraddittoria e illogica la norma che ha introdotto il limite dei trentacinque anni per il riconoscimento del beneficio e, per altro verso, sotto il profilo dell'assenza di una disciplina transitoria che consenta quanto meno la conservazione del beneficio per i già iscritti che abbiano già compiuto i trentacinque anni di età anagrafica o che siano in procinto di compierli, contraddittoria con la diversa soluzione abbracciata  nel contesto della medesima riforma con rifeimento alle modificazioni dei criteri di accesso e di calcolo della pensione d'anzianità, laddove, in via transitoria, è stata prevista la conservazione dei pregressi requisiti e criteri di calcolo per tutti gli iscritti che abbiano già compiuto i cinquntacinque anni.
Procedendo con ordine, l'orginaria norma di cui all'art. 9, comma 4 della L. n. 6 del 1981, prevedeva l'agevolazione contributiva per il primo anno di iscrizione e per i due successivi per tutti coloro che si iscrivessero alla Cassa prima del compimento del trentacinquesimo anno d'età. La logica del riconoscimento dell'agevolazione nei primi anni di iscrizione all'ente di previdenza era chiaramente quella di agevolare l'inizio della professione mentre il limite dei trentacinque anni era legato alla presunzione di una sufficiente capacità finanziaria in capo a soggetti che, in via presuntiva stante l'ingresso tardivo nel mondo professionale, avessero già fatto il loro ingresso nel mondo del lavoro.
Il principio ispiratore di base della norma è quello di agevolare l'inizio della professione essendo il limite dell'iscrizione infratrentacinquennale un limite esterno estraneo alla logica dell'agevolazione.
Così inquadrata l'originaria ratio dell'agevolazione contributiva per i neoiscritti, appare del tutto illogica e contraddittoria la norma che ha introdotto il limite finale dei trentacinque anni per il riconoscimento dell'agevolazione in evidente distonia con la volontà di implementare l'agevolazione riconoscendola per due anni in più.
Ed infatti se il limite iniziale dei trentacinque anni poteva giustificarsi per la presunzione di una pregressa attività lavorativa che muniva il professionista di sufficienti risorse per il pagamento del contributo pieno, il limite finale appare privo di qualsivoglia autonoma logica giustificatrice, atteso che tutti coloro che iniziano la professione si trovano nella medesima condizione a prescindere dal momento in cui la professione inizia.
Ma vi è di più.
Tutte le statistiche dimostrano come, attualmente, l'ingresso nel mondo professionale e, più in generale, nel mondo del lavoro avvenga più tardi che in passato e, anche sotto tale prospettiva, l'opzione di imporre il limite finale del compimento dei trentacinque anni per il riconoscimento del beneficio appare fuori dei tempi e, come si ribadisce, in totale contraddizione con lo spirito informatore della modifica statutaria, per non parlare dell'irrazionale conservazione dell'originaria previsione statutaria secondo cui l'agevolazione è riconosciuta solo in caso di prima iscrizione anteriore al compimento del trentacinquesimo anno (previsione superflua considerando che, in forza della modifica statutaria, il compimento del trentacinquesimo anno d'età rappresenta il limite finale per il riconoscimento del beneficio).
In definitiva, la modifica statutaria in esame che, apparentemente, sembra essere ispirata dall'intento di offrire maggiori agevolazioni ai neoiscritti in fase di inizio dell'attività professionale, nella sostanza, considerando il frequente tardivo ingresso al mondo professionale, finirà per essere molto raramente integralmente applicabile per l'intero quinquennio.
Un ulteriore profilo di manifesta iniquità dell'introdotto limite anagrafico per il riconoscimento dell'agevolazione è l'immediata entrata in vigore e l'assenza di un regime transitorio che quanto meno garantisca ai già iscritti la conservazione del beneficio per i tre anni previsti dalla previgente normativa anche in caso di raggiungimento del limite di età dei trentacinque anni.
L'immediata entrata in vigore della modifica statutaria e l'assenza di un regime transitorio, sotto un primo profilo, non appare del tutto in linea con il criterio di gradualità previsto dall'art. 3 comma 12 della L. n 335 del 1995 quale principio informatore dei poteri regolamentari degli enti previdenziali privatizzati e, sotto altro profilo, si palesa come un'opzione iniqua e contraddittoria con la diversa soluzione che le medesime delibere regolamentari hanno adottato con riferimento alle modifiche apportate ai criteri di accesso e calcolo delle pensioni di anzianità.
Per queste ultime, il cui peso finanziario appare sicuramente maggiore rispetto alle mancate entrate connesse al riconoscimento delle agevolazioni contributive oltre il limite dei trentacinque anni, è stata prevista la conservazione dei pregressi, più favorevoli, requisiti di accesso e di calcolo a tutti gli iscritti che, alla data dell'entrata in vigore delle delibere, avessero già 55 anni.
L'introduzione, con effetto immediato, del limite finale anagrafico dei trentacinque anni per il riconoscimento dell'agevolazione contributiva appare, in conclusione, intrinsecamente illogico e contraddittorio con diverse soluzioni adottate nel corpo della medesima delibera regolamentare; inoltre, l'assenza di un regime transitorio appare disallineato dal criterio della gradualità di cui all'innovato art. 3 comma 12 della L. n 335 del 1995   

 

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