La riforma previdenziale di ingegneri e architetti

 

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La riforma della previdenza di ingegneri e architetti 2008 - 2010...premio per i cinquantacinquenni

Deve preliminarmente ricordarsi che il sistema previdenziale di Inarcassa è stato, successivamente rispetto alle modifiche regolamentari in commento, completamente ridisegnato dalla riforma del 2012. Si ritiene opportuno, tuttavia, mantenere il presente commento alla riforma del 2010 in quanto consente anche una ricostruzione storica dell'evoluzione regolamentare. 

Con Decreto Interministeriale del 5 marzo 2010, i Ministeri vigilanti hanno approvato le delibere regolamentari adottate da Inarcassa nella seduta del Comitato dei Delegati del 25-26-27 giugno 2008 e del 21-22 luglio con le quali sono stati modificati gli artt. 22, 23, 25 e 26 dello Statuto.


Le modifiche hanno inciso, con l’obiettivo della sostenibilità nel lungo periodo, sui flussi finanziari in ingresso e su quelli in uscita tentando di aumentare i primi e ridurre i secondi.

Sul fronte della contribuzione è stata incrementata la percentuale di quella soggettiva portata al 11,5% a decorrere dal 1° gennaio 2010, al 12,5% a decorrere dal 1° gennaio 2011, al 13,5% a decorrere dal 1° gennaio 2012 e al 14,5% a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 22 dello Statuto).

E’ stato poi innalzato l’ammontare della contribuzione minima che, a decorrere dal 1.1.2013, sarà pari a Euro 1.800,00 (art. 22 dello Statuto).

E’ stata infine innalzata la percentuale della contribuzione integrativa al 4% (art. 23 dello Statuto). Tale modifica si pone in linea di continuità con gli analoghi provvedimenti nel tempo deliberati dalla Cassa Commercialisti, dalla Cassa Ragionieri, dalla Cassa Forense ed approvati dai ministeri vigilanti. Si conferma, dunque, il placet ministeriale a delibere che, in sostanza, scaricano sulla collettività i costi di sistemi previdenziali di categoria che, successivamente alla privatizzazione, avrebbero dovuto sostenersi esclusivamente con l’autofinanziamento.

Passando ad esaminare il fronte delle uscite, si conferma l’irresistibile vocazione creativa degli enti previdenziali privatizzati. In questo caso, Inarcassa ha modificato il sistema di calcolo della pensione di vecchiaia stabilendo che, per tutti i pensionamenti successivi al 1.1.2010, gli anni caratterizzati da produzioni reddituali inferiori a specifici limiti indicati dall’art. 25 dello Statuto saranno esclusi dal calcolo con sistema retributivo e daranno luogo ad una quota da calcolarsi con sistema contributivo (art. 25 dello Statuto).

Sempre con specifico riguardo alle modalità di calcolo della pensione, la quota retributiva, composta dalle annualità di produzioni reddituali superiori ai limiti individuati dall’art. 25, subirà un ulteriore abbattimento derivante dall’incremento del numero dei redditi da includere nella base pensionabile che raggiungerà i migliori 25 sugli ultimi trenta a decorrere dal 1.1.2014 (art. 25 dello Statuto).

Per ciò che concerne la pensione di anzianità, invece, le modifiche risultano di particolare rilievo in quanto sono stati introdotti coefficienti di riduzione in relazione all’età di accesso al pensionamento (seguendo il modello inaugurato da Cassa Geometri e seguito dalla Cassa Ragionieri) e, scelta questa innovativa nel panorama degli enti del comparto, è stato importato il meccanismo delle quote introdotto, per la generalità dei lavoratori dipendenti, dalla L n 247 del 2007.
Ciò significa che:

con decorrenza dal 1.1.2010, l’accesso alla pensione di anzianità richiederà che la somma tra anzianità contributiva e anagrafica dia risultato pari o superiore a 96

con decorrenza dal 1.1.2011, l’accesso alla pensione di anzianità richiederà che la somma tra anzianità contributiva e anagrafica dia risultato pari o superiore a 97

con decorrenza dal 1.1.2013, l’accesso alla pensione di anzianità richiederà che la somma tra anzianità contributiva e anagrafica dia risultato pari o superiore a 98

Con norma transitoria, di più che dubbia ragionevolezza, è stato, tuttavia, previsto che, per gli iscritti a Inarcassa che abbiano già compiuto 55 anni alla data di entrata in vigore del regolamento, si conservino i pregressi requisiti anagrafico e contributivo di accesso al pensionamento di anzianità (35 anni di contributi e 58 anni di età) e non si applichino i coefficienti di riduzione (art. 26 dello Statuto).


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