modello ricorso per indennizzo legge 210 per danno da emotrasfusioni

 

TRIBUNALE CIVILE DI XXXXXX

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 442 C.P.C. ED ART. 5, COMMA 3, L. 210/92

Per il Sig. XXXXXXXXXXXXXX, nato il XXXXXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXXX, residente a XXXXXXXXXXXXXX, in via XXXXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato e difeso, dall’Avv. XXXXXXXXXXXXXXXX pec. XXXXXXXXXXXXXXX ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, in virtù di delega posta in calce al presente atto, i quali difensori, dichiarano di voler ricevere ogni avviso di rito al numero di faxXXXXXXXXXXXXXXX o P.E.C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELLA SALUTE in persona del Ministro p.t, domiciliato ope legis presso l’Avvocatura Dello Stato di XXXXXXXXXXXXXX, domiciliataria in XXXXXXXXXXXXXXX

resistente

PREMESSA

1) Il sig.  XXXXXXXXXXX in data XXXXXXXXXXXXXX veniva sottoposto presso l’Ospedale XXXXXXXXXXXX ad intervento nel corso del quale veniva altresì sottoposto a trasfusioni ematiche;

2) Successiamente , in seguito ad una caduta accidentale, veniva ricoverato presso la Medicina del Lavoro e Tossicologia dell’Università degli Studi di XXXXXXXXXX; nel corso della degenza gli esami ematici di laboratorio mostravano un aumento delle transaminasi, della gamma GT e del LDH ;

3) nel XXXXXXXXXXXXX, stante la persistenza dell’alterazione degli indici di funzionalità epatica, si sottoponeva agli approfondimenti del caso che fecero rilevare la positività per l’HCV-RNA  con l’identificazione del genoma virale nel genotipo HCV-1b;

4) In data XXXXXXXXXXX il ricorrente si sottoponeva a biopsia epatica che forniva la seguente diagnosi “…Reperto coerente con epatite cronica C….”.

5) in seguito a nuovi accertamenti, il ricorrente si sottoponeva a tentativo terapeutico, sempre IFN-peg e ribavirina, che ha mostrato scarsa compliance;

6) gli esami ematici del XXXXXXXXXX mostravano persistente alterazione dei valori della funzionalità epatica;

7) resosi conto della cronicità e irreversibilità della malattia, con istanza del XXXXXXXXXXXXX chiedeva i benefici di cui alla L. 210/92 per epatopatia postrasfusionale conseguita con le trasfusioni effettuate in seguito all’intervento chirurgico presso l’Ospedale XXXXXXXXXXXXXXXXX;

8) Il XXXXXXXXXX, in occasione della prima visita, la competente CMO (Commissione Medica Ospedaliera) di Roma chiedeva al ricorrente ulteriori approfondimenti clinici;

9) Successivamente, in data XXXXXX, il dipartimento di Medicina Legale e del Lavoro della USLXXXXXXXXXXXXX comunicava la non ammissibilità ai benefici della L.210/92 con lettera Prot.XXXXXXXXXXXX in quanto la suddetta CMO ha negato l’esistenza del nesso causale tra le emotrasfusioni e l'epatite insorta, ed “esprime parere NEGATIVO in esito alla concessione dell’articolo 1 della Legge 210/92, oltre all’intempestività della domanda perché non presentata nei termini di legge. Comunque la patologia è ascrivibile alla ottava categoria della tabella A allegata al DPR n. 834 del 1981…”

10) Il ricorrente in dataXXXXXXXXXXXXX proponeva ricorso al Ministro della Salute pro-tempore per il tramite della suddetta ASL UMBRIA 1, avverso il giudizio della CMO (Commissione Medica Ospedaliera), allegando la relazione medico specialistica del dott.XXXXXXXXXXXXX il quale confermava che il contagio da HCV era da far risalire alle emotrasfusioni praticate nell’intervento subito dal ricorrente;

11) ad oggi il procedimento risulta ancora pendente nonostante siano ampiamente trascorsi i termini di 120 gg previsti per la decisione dallo stesso Ministero della Salute

DIRITTO

COMPETENZA TERRITORIALE E LEGITTIMAZIONE PASSIVA.

Nelle controversie aventi ad oggetto la spettanza dell'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla L. n. 210 del 1992, le quali rientrano nell'art. 442 cod. proc. civ. trova applicazione il foro speciale della residenza dell'attore, in base all'art. 444, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 86 del D. Lgs. n. 51 del 1998.

Essendo il ricorrente residente a XXXXXXXXXXXXXX la competenza territoriale è del Tribunale di XXXXXXXXXXXXXX.

Quanto alla legittimazione passiva, l'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte è nel senso di ritenere sussistente, in via esclusiva, quella del Ministero della Salute: "In tema di indennizzo ai sensi della L. n. 210 del 1992, la titolarità passiva del rapporto per la generalità delle controversie amministrative e giudiziali spetta al Ministero della salute, indipendentemente dal momento di presentazione della domanda amministrativa per il riconoscimento del beneficio ovvero dalla data di trasmissione della medesima dalle Usl al Ministero della salute, dovendosi ritenere che l'art. 123 del D.Lgs. n. 112 del 1998, nel conservare "allo Stato le funzioni in materia di ricorsi per la corresponsione degli indennizzi" in questione, abbia stabilito la perdurante legittimazione a contraddire del Ministero della salute sia in sede amministrativa che giudiziale, così da assicurare al medesimo una visione generale delle problematiche espressamente riservate allo Stato dall'art. 112, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 112 del 1998, prevedendo il trasferimento alle Regioni - mediante diversi D.P.C.M. susseguitisi nel tempo e, come tali, non suscettibili di derogare alla disposizione di legge - dei soli oneri economici, ricadenti nell'ambito delle competenze amministrative attribuite alle Regioni ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. n. 112 del 1998" (Sez. L, Sentenza n. 21704 del 13/10/2009).

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TEMPESTIVITÀ DELL’ISTANZA INOLTRATA IN DATA XXXXXXXXXXXXX.

Relativamente alla “tempestività” della domanda di indennizzo va ricordato che il testo originario della Legge n. 210/92 indicava esclusivamente il termine perentorio di 3 anni nel caso di vaccinazioni e di 10 anni nei casi di infezione da HIV.

Le innovazioni dettate dall’art. 7 della legge 20.12.1996 n. 641, sono state apportate dietro specifico intervento della Corte Costituzionale, cui ha fatto seguito la legge 25.7.1997 n. 238 che ha modificato ed integrato l’art. 3 della L. 210/92, imponendo di proporre la domanda “entro il termine perentorio di tre anni nel caso di … epatiti post trasfusionali”, a decorrere dal giorno in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno.

Quindi, sulla base di suddetta normativa i termini di presentazione della domanda non decorrono dal momento della semplice scoperta dell’infezione, ma da quando “l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno irreversibile” e che lo stesso sia stato causato ad opera di terzi.

In altre parole, nel caso di epatopatie HCV-relate, anche in relazione al fatto che l’evoluzione della patologia in una forma cronica è diagnosticabile solo a distanza di mesi/anni dal primo accertamento di positività (anticorpi e/o dell’HCV-RNA), il termine prescrizionale decorrerà dal momento in cui il soggetto avrà piena consapevolezza della patologia sviluppata anche ad esempio in relazione ad un trattamento terapeutico intrapreso. Inoltre, secondo la S.C. (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 6500 del 23.04.2003, Ragiusan, 2003, 231/232,325), nel caso di epatiti post-trasfusionali verificatesi prima delle modifiche introdotte dalla Legge n. 238 del 25 luglio 1997, la domanda amministrativa è proponibile nell’ordinario termine di 10 anni a decorrere dal momento in cui l’avente diritto ha avuto conoscenza del danno.

Nel caso de quo, nonostante il lungo iter clinico-diagnostico iniziato nelXXXXXXXXXX, è solo nel XXXXXXXXXXX con l’inizio del protocolloXXXXXXXXXXXXXXX che il ricorrente ha preso piena consapevolezza del suo stato di malattia e della riconducibilità dello stesso alle trasfusioni subite, condizione che lo porterà pochi mesi dopo la fine della cura presentazione della domanda di Indennizzo ex L. 210/1992

ESISTENZA DEL NESSO ED ERRONEITA’ DELLA VALUTAZIONE DELLA CMO

Per quanto attiene alla sussistenza del nesso di causa tra l’epatopatia HCVrelata e le emotrasfusioni subite nel XXXXXXXXXXXXXXX, va fatto presente che in passato, quando ancora non costituiva routine il controllo del sangue o dei suoi derivati data la scarsa o nulla conoscenza del virus, un potenziale veicolo di contagio era costituito dalle trasfusioni ematiche: solo nel 1990, infatti, il Canada aveva istituito lo screening universale sulle sacche di sangue trasfuse1, seguito dagli Stati Uniti nel 1992, con una diminuzione del rischio da 1 su 10.000 a 1 su 10.000.000 per unità di sangue2,3,4. Ed è solo dal 1997 che in Europa si introdusse l’obbligatorietà della ricerca di HCV-RNA in tutti i pool di plasma destinati al frazionamento, posizione che il nostro Ministero della Sanità recepì nel marzo 1995; prima di allora, benché i primi test per la ricerca dell’HCV fossero disponibili dal 1989, in Italia non vennero adottati che nel 1993.

In letteratura sono riportati molteplici casi di trasmissione di malattie infettive (HCV, HBV, HIV) ad opera di emoderivati somministrati per via endovenosa; in particolare, per quel che attiene l’epatite C, già nel 1994 la ditta Baxter dovette ritirare due dei propri prodotti contenenti immunoglobuline (Gammagard e Polygam) a seguito al riscontro di infezione da HCV in pazienti cui tali farmaci erano stati somministrati6,7,8 non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa nel Regno Unito9, in Irlanda10 e in Germania dell’Est11 negli anni 1977-78.

Nel caso specifico, partendo dal fatto che una tra le più frequenti forme di contagio dell’epatite C è rappresentato dalla trasmissione parenterale e che la cronologia degli eventi desumibili dalla documentazione sanitaria permette di escludere a tutti gli effetti altre forme di contagio, è possibile affermare che le trasfusioni di sangue effettuate nelXXXXXXXXXXXXXX siano state responsabili dell'infezione da HCV, come peraltro concluso dal CTP dott………………nella relazione costituente all.to ……………..

Sul punto va fatto presente che in assenza di fattori epatolesivi (abuso di alcol e/o di sostanze tossiche/farmaci, patologie del metabolismo glico-lipidico), l’infezione cronica da HCV progredisce lentamente e, affinché si sviluppi una malattia clinicamente significativa, anche sul piano dei fenomeni infiammatori prima e necrotico-degenerativi poi a carico del parenchima epatico, occorrono in media 20-30 anni.

Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dalla CMO nel verbale delXXXXXXXXXXXX, la gravità del danno epatico non può essere correlata al tempo trascorso dalla prima diagnosi, in quanto l’evoluzione del processo infiammatorio è influenzata da numerosissimi fattori estrinseci ed intrinseci, quali soprattutto la capacità rigenerativa dell’organo e la patogenicità del virus.

Venendo alla valutazione del danno epatico, la Legge n. 210/92 richiede quale condizione necessaria per ottenere il riconoscimento del diritto all’indennizzo, l’avere riportato una complicanza di tipo “irreversibile”, ossia una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica ascrivibile ad una delle categorie della Tabella A, allegata al Testo Unico delle norme in materia delle pensioni di guerra, ancorché modificato dal D.P.R. 834/81.

Detta tabella deriva dalla rielaborazione delle tabelle di riferimento per la valutazione delle infermità/lesioni che danno diritto alla pensione privilegiata di guerra risalente ai primi anni del ‘900.

Nel caso del ricorrente, un esame elastometrico del parenchima epatico (valutazione ecografica quantitativa della fibrosi) eseguito nelXXXXXXXXXXXX documentava valori di rigidità tessutale compatibili con una fibrosi moderata e la biopsia epatica, eseguita un mese dopo, forniva diagnosi di epatite cronica C con attività lieve e fibrosi con iniziali setti porto-portali…. segno di un quadro già compromesso ed irreversibile.

In altri termini, permane un danno epatico cronico che, come più sopra esplicitato, può evolvere verso forme molto più severe, come la cirrosi e/o l’epatocarcinoma.

Pertanto si ritiene che l’epatopatia cronica di cui è affetto il sig. XXXXXXXXXXXXXXXXX debba essere ascritta (con criterio di analogia a patologie dell’apparato digerente “gastrite cronica”, “colecistite cronica”) all’8° CATEGORIA della tabella A, allegata al DPR 30 dicembre 1981 n. 834.

Si ravvisano quindi, nel caso in esame, i presupposti medico-legali affinché vengano corrisposti gli indennizzi previsti e disciplinati dalla L. 25/2/92 n.210.

Tanto premesso in fatto ed in diritto la parte ricorrente, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che Ill.mo Tribunale adito, ai sensi dell’art. 442 e ss. c.p.c., Voglia fissare l’udienza di comparizione personale delle parti e di discussione della causa affinché siano accolte le seguenti conclusioni:

- accertare e dichiarare che il Sig. XXXXXXXXXXXXXX è affetto da danno permanente ed irreversibile alla salute, epatite C, ascrivibile ad una delle categorie della tabella allegata alla L. 210/92 e riconducibile causalmente al contagio con il virus dell’epatite C avvenuto nel corso delle emotrasfusioni subite in occasione del ricovero del XXXXXXXXXXXXXXX presso l’OspedaleXXXXXXXXXXXXXX; - dichiarare conseguentemente il diritto della ricorrente al conseguimento dell’indennizzo ex Legge 25.02.92 n. 210 nella misura indicata dalla legge; - condannare il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., alla corresponsione dell’assegno legislativamente previsto in favore del ricorrente con gli interessi e rivalutazione sui singoli ratei dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa - condannare il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento delle spese, competenze ed onorari di causa con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante.

In via istruttoria chiede:

- ex art. 210 c.p.c. ordinarsi al Ministero della Salute di produrre in giudizio tutta la documentazione relativa alla pratica dell’istante;

- ex art. 445 c.p.c. chiede nominarsi un C.T.U. al fine di accertarsi il nesso causale tra trasfusioni di sangue e patologia epatica anche sulla base delle informazioni, testimonianze a verbale, statistiche, probabilità scientifiche;

Si depositano i seguenti documenti:

RICHIEDI CONSULENZA