L'amministrazione giudiziaria nel corso dell'espropriazione immobiliare, presupposti, durata, obbligo di rendiconto e cessazione dell'amministrazione giudiziaria
ARTICOLO 592
Nomina dell'amministratore giudiziario.
[I]. L'amministrazione giudiziaria dell'immobile è disposta per un tempo non superiore a tre anni e affidata a uno o più creditori o a un istituto all'uopo autorizzato [159 1 att.], oppure allo stesso debitore se tutti i creditori vi consentono.
[II]. All'amministratore si applica il disposto degli articoli 65 e seguenti.
ARTICOLO 593
Rendiconto.
[I]. L'amministratore, nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione, e in ogni caso alla fine di ciascun trimestre, deve presentare in cancelleria il conto della sua gestione e depositare le rendite disponibili [594] nei modi stabiliti dal giudice.
[II]. Al termine della gestione l'amministratore deve presentare il rendiconto finale [560 1].
[III]. I conti parziali e quello finale debbono essere approvati dal giudice. Questi, con ordinanza non impugnabile [487 2], risolve le contestazioni che sorgono in merito ad essi, applicando le disposizioni degli articoli 263 e seguenti [1781 att.].
ARTICOLO 594
Assegnazione delle rendite.
[I]. Durante il corso dell'amministrazione giudiziaria, il giudice dell'esecuzione può disporre che le rendite riscosse siano assegnate ai creditori secondo le norme degli articoli 596 e seguenti [178 2 att.].
ARTICOLO 595
Cessazione dell'amministrazione giudiziaria.
[I]. In ogni momento il creditore pignorante o uno dei creditori intervenuti può chiedere che il giudice dell'esecuzione, sentite le altre parti [485], proceda a nuovo incanto [591] o all'assegnazione [589] dell'immobile. Durante l'amministrazione giudiziaria ognuno può fare offerta di acquisto a norma degli articoli 571 e seguenti.
[II]. L'amministrazione cessa, e deve essere ordinato un nuovo incanto, quando viene a scadere il termine previsto nell'ordinanza di cui all'articolo 592, tranne che il giudice, su richiesta di tutte le parti, non ritenga di poter concedere una o più proroghe che non prolunghino complessivamente l'amministrazione oltre i tre anni.