L'esecuzione per consegna o rilascio e degli obblighi di fare e non fare fungibili, il ruolo dell'ufficiale giudiziario, il precetto per consegna e rilascio ed il successivo preavviso di rilascio, l'uso della forza pubblica
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ARTICOLO 605
Precetto per consegna o rilascio.
[I]. Il precetto per consegna di beni mobili o rilascio di beni immobili deve contenere, oltre le indicazioni di cui all'articolo 480, anche la descrizione sommaria dei beni stessi [474 2 n. 1 e 3, 2930 c.c.].
[II]. Se il titolo esecutivo [474] dispone circa il termine della consegna o del rilascio, l'intimazione va fatta con riferimento a tale termine [482].
ARTICOLO 606
Modo della consegna.
[I]. Decorso il termine indicato nel precetto, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [474] e del precetto [605 1], si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell'articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lei designata.
ARTICOLO 607
Cose pignorate.
[I]. Se le cose da consegnare sono pignorate [518 1], la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.
ARTICOLO 608
Modo del rilascio.
[I]. L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà (1).
[II]. Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo [474] e del precetto [480, 605 1], si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.
(1) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 37 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo del comma in vigore fino a tale data
« [I] L'ufficiale giudiziario comunica [136] almeno tre giorni prima alla parte, che è tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procederà ».
ARTICOLO 608 BIS
Estinzione dell'esecuzione per rinuncia della parte istante (1).
[I]. L'esecuzione di cui all'articolo 605 si estingue se la parte istante, prima della consegna o del rilascio, rinuncia con atto da notificarsi alla parte esecutata e da consegnarsi all'ufficiale giudiziario procedente.
(1) Articolo inserito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 38 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
ARTICOLO 609
Provvedimenti circa i mobili estranei all'esecuzione.
[I]. Se nell'immobile si trovano cose mobili appartenenti alla parte tenuta al rilascio e che non debbono essere consegnate, l'ufficiale giudiziario, se la stessa parte non le asporta immediatamente, può disporne la custodia sul posto anche a cura della parte istante, se consente di custodirle, o il trasporto in altro luogo.
[II]. Se le cose sono pignorate [518 1] o sequestrate [678 1, 679 1], l'ufficiale giudiziario dà immediatamente notizia dell'avvenuto rilascio al creditore su istanza del quale fu eseguito il pignoramento o il sequestro, e al giudice dell'esecuzione (1) per l'eventuale sostituzione del custode [66, 521 1, 677 1, 678 1].
(1) V. sub art. 515.
ARTICOLO 610
Provvedimenti temporanei.
[I]. Se nel corso dell'esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell'esecuzione (1), anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti [183 att.].
(1) V. sub art. 515.
ARTICOLO 611
Spese dell'esecuzione.
[I]. Nel processo verbale [126 1] l'ufficiale giudiziario specifica tutte le spese anticipate dalla parte istante [95].
[II]. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice dell'esecuzione (1) a norma degli articoli 91 e seguenti (2) con decreto che costituisce titolo esecutivo [474 2].
(1) V. sub art. 515.
(2) Le parole « a norma degli articoli 91 e seguenti » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 39 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
ARTICOLO 612
Provvedimento.
[I]. Chi intende ottenere l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna per violazione di un obbligo di fare [2931 c.c.] o di non fare [2933 1 c.c.], dopo la notificazione del precetto [479 1, 3, 480 4], deve chiedere con ricorso al giudice dell'esecuzione (1) che siano determinate le modalità dell'esecuzione.
[II]. Il giudice dell'esecuzione (1)[263] provvede sentita la parte obbligata. Nella sua ordinanza designa l'ufficiale giudiziario che deve procedere all'esecuzione e le persone che debbono provvedere al compimento dell'opera non eseguita o alla distruzione di quella compiuta.
(1) V. sub art. 515.
ARTICOLO 613
Difficoltà sorte nel corso dell'esecuzione.
[I]. L'ufficiale giudiziario può farsi assistere dalla forza pubblica e deve chiedere al giudice dell'esecuzione (1) le opportune disposizioni per eliminare le difficoltà che sorgono nel corso dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione (1) provvede con decreto.
(1) V. sub art. 515.
ARTICOLO 614
Rimborso delle spese.
[I]. Al termine dell'esecuzione o nel corso di essa, la parte istante presenta al giudice dell'esecuzione (1) la nota delle spese anticipate vistata dall'ufficiale giudiziario [95], con domanda di decreto d'ingiunzione [633 ss.].
[II]. Il giudice dell'esecuzione (1), quando riconosce giustificate le spese denunciate, provvede con decreto a norma dell'articolo 642.
(1) V. sub art. 515.