L'estinzione del processo civile, per rinuncia agli atti, per inattività delle parti, per abbandono del giudizio, a seguito di cancellazione del ruolo o immediata per mancato rinnovo della notifica, per mancata integrazione del contraddittorio, per mancata riassunzione o prosecuzione del giudizio, per mancata costituzione dell'attore ove il convenuto non intenda proseguire il processo.
L' ordinanza e la sentenza di estinzione, la contestazione del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo civile.
ARTICOLO 306
Rinuncia agli atti del giudizio.
[I]. Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite [165 1, 166] che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
[II]. Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti [125] e notificati alle altre parti [170].
[III]. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo [308, 310, 338, 391].
[IV]. Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile [1773 n. 2].
ARTICOLO 307
Estinzione del processo per inattività delle parti (1).
[I]. Se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti siasi costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo [382, 171 1, 181 1, 270 2, 309], il processo, salvo il disposto dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio [153] di tre mesi, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue [125 att.] (2).
[II]. Il processo, una volta riassunto a norma del precedente comma, si estingue se nessuna delle parti siasi costituita, ovvero se nei casi previsti dalla legge il giudice ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
[III]. Oltre che nei casi previsti dai commi precedenti, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue altresì qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione [291 3], o di proseguire [2971, 302], riassumere [34, 35, 36, 382, 392, 401, 501, 544, 303, 353 2, 354 3, 355, 392, 427 1, 428 2, 443 3; 125-bis, 129-bis2, 133-bis2 att.] o integrare [1022] il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio [153] stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo [1521]. Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre (3).
[IV]. L’estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza del giudice istruttore ovvero con sentenza del collegio (4).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 31 l. 14 luglio 1950, n. 581.
(2) Comma così modificato dall'art. 46, comma 15, lett. a), della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha soppresso le parole: "del secondo comma" e ha sostituito le parole: "un anno" con le parole: "tre mesi".
(3) Comma così modificato dall'art. 46, comma 15, lett. b), della l. 18 giugno 2009, n. 69 che ha sostituito la parola: "sei" con la parola: "tre".
(4) Comma così sostituito dall'art. 46, comma 15, lett. c), della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «L'estinzione opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa. Essa è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, ovvero con sentenza del collegio, se dinanzi a questo venga eccepita».
ARTICOLO 308
Comunicazione e impugnabilità dell'ordinanza (1).
[I]. L'ordinanza che dichiara l'estinzione è comunicata [136] a cura del cancelliere se è pronunciata fuori della udienza. Contro di essa è ammesso reclamo nei modi di cui all'articolo 178, commi terzo, quarto e quinto.
[II]. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile [279 4], se l'accoglie [354 2; 129 3, 130 att.].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 32 l. 14 luglio 1950, n. 581.
ARTICOLO 309
Mancata comparizione all'udienza (1) (2).
[I]. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo 181.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 32 l. 14 luglio 1950, n. 581.
(2) Vedi in tema di patrocinio a spese dello Stato l'art. 128 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.