i procedimenti possessori nel rito civile

I procedimenti possessori, la reintegrazione e la manutenzione del possesso, la cautelarità, la fase, solo eventuale del reclamo, la competenza, i rapporti con il giudizio petitorio già instaurato o da instaurare

 

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ARTICOLO  703

Domanda di reintegrazione e di manutenzione nel possesso (1).

[I]. Le domande di reintegrazione [1168 1, 3 c.c.] e di manutenzione [1170 c.c.] nel possesso si propongono con ricorso [1251] al giudice (2) competente a norma dell'articolo 21 [28].

[II]. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili (3).

[III]. L'ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies (4).

[IV]. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669-novies, terzo comma (4).

(1)C. cost. 14 novembre 2007, n. 379 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente articolo e dell'art. 669-octies, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.art. 669-octies, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

(2) V. sub art. 660.

(3) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 7.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo in vigore, recitava: «[II] Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti.». Precedentemente il comma era stato sostituito agli originari secondo e terzo comma dall'art. 77 l. 26 novembre 1990, n. 353.

(4) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e-bis) n. 7.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006.

ARTICOLO  704

Domande di provvedimento possessorio nel corso di giudizio petitorio.

[I]. Ogni domanda relativa al possesso [1140 ss. c.c.], per fatti che avvengono durante la pendenza del giudizio petitorio, deve essere proposta davanti al giudice di quest'ultimo.

[II]. La reintegrazione nel possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili; ciascuna delle parti può proseguire il giudizio dinanzi al giudice del petitorio, ai sensi dell'articolo 703 (1).

(1) Comma così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e-bis) n. 8 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo in vigore, recitava: «[II]. La reintegrazione del possesso può essere tuttavia domandata al giudice competente a norma dell'articolo 703, il quale dà i provvedimenti temporanei indispensabili e rimette le parti davanti al giudice del petitorio.». Precedentemente il comma era stato sostituito dall'art. 109 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

ARTICOLO  705

Divieto di proporre giudizio petitorio (1).

[I]. Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finché il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.

[II]. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l'esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell'attore.

(1) La Corte cost., con sentenza 3 febbraio 1992, n. 25, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all'esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto.


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