i provvedimenti istruttori del giudice civile

Gli ordinari provvedimenti istruttori del giudice civile nel corso del processo di primo grado di cognizione

 

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ARTICOLO  184

Udienza di assunzione dei mezzi di prova (1).

[I]. Nell'udienza fissata con l'ordinanza prevista dal settimo comma dell'articolo 183, il giudice istruttore procede all'assunzione dei mezzi di prova ammessi.

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. c-ter) d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 11 lett.b)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo in vigore recitava: «Deduzioni istruttorie. [I]. Salva l'applicazione dell'articolo 187 il giudice istruttore, se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti; ovvero, su istanza di parte, rinvia ad altra udienza, assegnando un termine entro il quale le parti possono produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova, nonché altro termine per l'eventuale indicazione di prova contraria. [II]. I termini di cui al comma precedente sono perentori. [III]. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi». Precedentemente l'articolo era stato dapprima sostituito dall'art. 17 l. 14 luglio 1950, n. 581 e poi dall'art. 18 l. 26 novembre 1990, n. 353.

 

ARTICOLO  187

Provvedimenti del giudice istruttore (1).

[I]. Il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, rimette le parti davanti al collegio [189, 277 2; 80-bis att.].

[II]. Può rimettere le parti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione di merito avente carattere preliminare, solo quando la decisione di essa può definire il giudizio [279 2].

[III]. Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza [37, 38] o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito [225 2, 279 2].

[IV]. Qualora il collegio provveda a norma dell'articolo 279, secondo comma, numero 4), i termini di cui all'articolo 183, ottavo comma, non concessi prima della rimessione al collegio, sono assegnati dal giudice istruttore, su istanza di parte, nella prima udienza dinanzi a lui (2).

[V]. Il giudice dà ogni altra disposizione relativa al processo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 18 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma sostituito dall'art. 22 l. 26 novembre 1990, n. 353. Successivamente le parole « di cui all'articolo 183, ottavo comma » sono state sostituite alle parole « di cui all'articolo 184 » dall'art. 23 lett c-quinquiesd.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, inserita dall'art. 12l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 3-quinquies d.l. n. 35, cit., le modifiche si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore recitava: «Se ritiene che siano ammissibili e rilevanti, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti, ordina gli altri mezzi che può disporre d'ufficio, tranne quelli riservati al collegio, e a meno che non ritenga opportuno rimettere le parti al collegio per la sola decisione della questione relativa alla ammissibilità o alla rilevanza dei predetti mezzi di prova. In tal caso il giudice assegna alle parti termini per la comunicazione di memorie. Per la decisione del collegio si osservano i commi sesto e settimo dell'articolo 178».

ARTICOLO  188

Attività istruttoria del giudice.

[I]. Il giudice istruttore provvede all'assunzione di mezzi di prova [202 ss.] e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo seguente.

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