I redditi di lavoro dipendente - scheda

I redditi di lavoro dipendente


Ai sensi dell'art. 49 del TUIR, sono redditi da lavoro dipendente: "quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati;
b) le somme di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile (si tratta degli interessi e della rivalutazione monetaria).
A mente della richiamata definizione legislativa, nella categoria dei redditi da lavoro dipendente, sono compresi:

a) i redditi di lavoro dipendente, pubblico e privato;

b) i redditi del lavoro a domicilio;

c) le pensioni di ogni tipo e gli assegni ad esse equiparati connesse ad un precedente rapporto di impiego o servizio.

Per quanto concerne la determinazione del reddito di lavoro dipendente, la norma fondamentale è quella dell'art. 51 del TUIR che enuncia il c.d. principio dell'omnicomprensività stabilendo che: "il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".
Dal richiamato primo comma dell'art. 51 TUIR si inferisce la tassabilità non solo dei redditi monetari ma anche dei redditi in natura nonchè il principio della tassazione collegata alla percezione (c.d. principio di cassa).
Particolari problematiche sono sorte con riferimento alla tassabilità delle indennità risarcitorie, il criterio interpretativo da utilizzare è quello secondo cui le indennità risarcitorie sono tassate quando il risarcimento sostituisce un reddito; in tale prospettiva, la giurisprudenza ha ritenuto tassabili:
l'indennità integrativa speciale dei dipendenti statali;
l'indennità di contingenza dei lavoratori privati; l'indennità di malattia e di maternità;
l'indennità di rischio, di residenza e di trasferta;
l'indennità sostitutiva delle ferie;
il premio fedeltà.

Nella determinazione del reddito imponibile di lavoro dipendente, non rilevano le spese di produzione; le somme erogate dal datore a titolo di rimborso spese rientrano dunque nella base imponibile del reddito del lavoratore (con l'eccezione delle spese di viaggio e di trasporto rimborsate dall'impresa e documentate).

Come detto sono tassati come redditi di lavoro dipendente anche i compensi in natura, i cc.dd. fringe benefits (ad es. l'uso di autovetture aziendali, mense scontate, attività dopolavoristiche). La tassazione è esclusa se il valore dei fringe benefits nel periodo di imposta non supera l'importo di Euro 258,23.
Il comma 2 dell'art. 51 del TUIR elenca i redditi di lavoro dipendenti esclusi dalla base imponibile.
Non sono tassati:

i contributi che il datore versa per l'assistenza, la previdenza e la sanità;

le erogazioni liberali concesse in occasione di festività;

le prestazioni di vitto (ad esempio, la mensa aziendale o i buoni pasto);

le prestazioni di servizi di trasporto collettivo.

Le azioni attribuite, con funzione retributiva, alla generalità dei dipendenti, non sono tassate ma solo nei limiti di un importo pari ad Euro 2.065,83 ed a condizione che non siano riacquistate o cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione.


È reddito di lavoro dipendente quello che deriva da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparate.
Ai fini IRPEF, i redditi di lavoro dipendente vengono tassati mediante ritenuta alla fonte operata dal sostituto d’imposta il quale versa all’erario le trattenute operate sulla retribuzione del dipendente. Il sostituto deve altresì rilasciare al lavoratore, entro il 28 febbraio di ogni anno, una certificazione unica, il CUD, valevole anche ai fini dei contributi INPS, attestante l’ammontare complessivo dei redditi corrisposti, delle ritenute operate e dei contribuiti INPS e premi INAIL versati.


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