Forma termini e note di procedura sul pignoramento immobiliare, l'ordinanza che dispone sulla custodia dell'immobile pignorato, il rilascio dell'immobile pignorato e la sua visita, l'inefficacia sopravvenuta del pignoramento ed il pignoramento successivo
ARTICOLO 555
Forma del pignoramento.
[I]. Il pignoramento immobiliare si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione [2914 1 n. 1 c.c.] di un atto nel quale gli si indicano esattamente [170 att.], con gli estremi richiesti dal codice civile per la individuazione dell'immobile ipotecato [2826 c.c.], i beni e i diritti immobiliari [812, 813 c.c.] che si intendono sottoporre a esecuzione, e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'articolo 492.
[II]. Immediatamente dopo la notificazione l'ufficiale giudiziario consegna copia autentica dell'atto con le note di trascrizione [26591 c.c.] al competente conservatore dei registri immobiliari [266 3 c.c.], che trascrive l'atto e gli restituisce una delle note [2664 2 c.c.] (1).
[III]. Le attività previste nel comma precedente possono essere compiute anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra [557 2].
(1) Comma così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
ARTICOLO 556
Espropriazione di mobili insieme con immobili.
[I]. Il creditore può fare pignorare insieme coll'immobile anche i mobili che lo arredano, quando appare opportuno che l'espropriazione avvenga unitariamente.
[II]. In tal caso l'ufficiale giudiziario forma atti separati per l'immobile e per i mobili [518], ma li deposita insieme nella cancelleria del tribunale [5571].
ARTICOLO 557
Deposito dell'atto di pignoramento.
[I]. L'ufficiale giudiziario che ha eseguito il pignoramento deve depositare immediatamente nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione [261] l'atto di pignoramento e, appena possibile, la nota di trascrizione restituitagli [555 2] dal conservatore dei registri immobiliari [2664 2 c.c.] (1).
[II]. Il creditore pignorante deve depositare il titolo esecutivo [474] e il precetto [480] entro dieci giorni (2) dal pignoramento e, nell'ipotesi di cui all'articolo 555, ultimo comma, la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari [561 2] (1).
[III]. Il cancelliere al momento del deposito dell'atto di pignoramento forma il fascicolo dell'esecuzione [488].
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
(2) Le parole « dieci giorni » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « cinque giorni » dall'art. 23 lett. e) n. 19 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
ARTICOLO 558
Limitazione dell'espropriazione.
[I]. Se un creditore ipotecario [2808 c.c.] estende il pignoramento a immobili non ipotecati a suo favore, il giudice dell'esecuzione [484] può applicare il disposto dell'articolo 496, oppure può sospenderne la vendita fino al compimento di quella relativa agli immobili ipotecati [2911 1 c.c.].
ARTICOLO 559
Custodia dei beni pignorati.
[I]. Col pignoramento il debitore è costituito custode [560; 334, 335 c.p.] dei beni pignorati e di tutti gli accessori, compresi le pertinenze [817 1 c.c.] e i frutti [820 c.c.], senza diritto a compenso (1).
[II]. Su istanza del creditore pignorante o di un creditore intervenuto [564], il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore [485], può nominare custode una persona diversa dallo stesso debitore [65-67]. Il giudice provvede a nominare una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore (2).
[III]. Il giudice provvede alla sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui incombenti (3).
[IV]. Il giudice, se custode dei beni pignorati è il debitore e salvo che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia utilità, dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui è autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che custode dei beni medesimi sia la persona incaricata delle dette operazioni o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534 (3).
[V]. Qualora tale istituto non sia disponibile o debba essere sostituito, è nominato custode altro soggetto (3).
[VI]. I provvedimenti di cui ai commi che precedono sono pronunciati con ordinanza non impugnabile (4).
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
(2) Periodo aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 20.1 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
(3) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 20.2 d.l. n. 35, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
(4) Comma aggiunto, in sede di conversione, dall'art. 2 3 lett. e) n. 20.2 d.l. n. 35, cit., come modificato dall'art. 13 lett. h)l. 28 dicembre 2005, n. 263, cit., con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
ARTICOLO 560
Modo della custodia.
[I]. Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593 [5862].
[II]. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione [1571 ss. c.c.] l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione [171 att.].
[III]. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell'immobile pignorato, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca la detta autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile (1).
[IV]. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il rilascio ed è eseguito a cura del custode anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano (1).
[V]. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'articolo 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge e occorrenti per conseguirne la disponibilità (1).
(1) L'art. 23 lett. e) n. 21d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 13 lett. i)l. 28 dicembre 2005, n. 263, ha sostituito gli attuali commi terzo, quarto e quinto agli originari commi terzo e quarto, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dei commi terzo e quarto in vigore fino a tale data
[III]. Con l'autorizzazione del giudice il debitore può continuare ad abitare nell'immobile pignorato, occupando i locali strettamente necessari a lui e alla sua famiglia.
[IV]. Se il debitore dimostra di non avere altri mezzi di sostentamento, il giudice può anche concedergli un assegno alimentare sulle rendite, nei limiti dello stretto necessario.
ARTICOLO 561
Pignoramento successivo.
[I]. Il conservatore dei registri immobiliari, se nel trascrivere [555 2] un atto di pignoramento trova che sugli stessi beni è stato eseguito un altro pignoramento, ne fa menzione nella nota di trascrizione che restituisce [2664 2 c.c.] (1).
[II]. L'atto di pignoramento con gli altri documenti indicati nell'articolo 557 è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all'udienza prevista nell'articolo 564 (2). In tale caso l'esecuzione si svolge in unico processo.
[III]. Se il pignoramento successivo è compiuto dopo l'udienza di cui sopra, si applica l'articolo 524, ultimo comma.
(1) Comma così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
(2) Le parole « nell'articolo 564 » sono state sostituite alle parole « nell'articolo 563, secondo comma » dall'art. 23 lett. e) n. 24 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
ARTICOLO 562
Inefficacia del pignoramento e cancellazione della trascrizione.
[I]. Se il pignoramento diviene inefficace per il decorso del termine previsto nell'articolo 497, il giudice dell'esecuzione con l'ordinanza di cui all'articolo 630 dispone che sia cancellata la trascrizione [172 att.].
[II]. Il conservatore dei registri immobiliari provvede alla cancellazione su presentazione dell'ordinanza (1).
(1) Comma modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.