il titolo esecutivo e l'inizio dell'esecuzione forzata

Titolo esecutivo, precetto e inizio della procedura di esecuzione forzata, la notificazione del titolo esecutivo e del precetto, i nuovi titoli esecutivi, le scritture private autenticate, il cumulo dei mezzi di espropriazione, i luoghi di notificazione del precetto del titolo esecutivo e delle opposizioni, l'onere di elezione del domicilio

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l'opposizione agli atti esecutivi

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ARTICOLO  474

Titolo esecutivo (1).

[I]. L'esecuzione forzata [2910, 2930 ss. c.c.] non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile [1183 ss. c.c.].

[II]. Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze [282, 283, 337 1, 351, 373, 401, 407, 431 1, 5, 447 1], i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva [179 3, 185 3, 186-bis2, 186-ter2, 186-quater2, 199 2, 263 2, 264 2, 322 2, 4112-3, 412 1, 420 3, 423 3, 586 3, 611 2, 642 1-2, 647 1, 653 1, 663 1, 664 3, 665 2, 669-septies3, 8143; 53, 1062, 109, 1542, 1772, 1891, 191, 1952 att.];

2) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito [1992 ss. c.c.] ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia [1684 1, 1790 1, 1791 1 c.c.];

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli [2699 ss. c.c.].

[III]. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma.

(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 1d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dall'art. 13lett. a)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 2 3-quater d.l. n. 35, cit., come sostituito dapprima dall'art. 8 d.l. 30 giugno 2005, n. 115, conv., con modif., in l. 17 agosto 2005, n. 168 e successivamente dall' art. 1 6 l. n. 263, cit., e da ultimo modificato dall'art. 39-quater d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., in l. 23 febbraio 2006, n. 51, introdotto in fase di conversione.

Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data

474. TITOLO ESECUTIVO. - [I]. L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.

[II]. Sono titoli esecutivi:

1) le sentenze, e i provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;

2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito e gli atti ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;

3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in essi contenute.

ARTICOLO  475

Spedizione in forma esecutiva.

[I]. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

[II]. La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita [153 att.].

[III]. La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione « Repubblica italiana - In nome della legge » e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti » (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 6 d.lgs.C.p.S. 19 giugno 1946, n. 1.

ARTICOLO  476

Altre copie in forma esecutiva.

[I]. Non può spedirsi senza giusto motivo più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte.

[II]. Le ulteriori copie sono chieste dalla parte interessata, in caso di provvedimento con ricorso al capo dell'ufficio che l'ha pronunciato, e negli altri casi al presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato.

[III]. Sull'istanza si provvede con decreto [135].

[IV]. Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria da euro 1.000 a 5.000 (1), con decreto del capo dell'ufficio o del presidente del tribunale competente a norma del secondo comma [154 att.].

(1) Le parole « da euro 1.000 a 5.000 » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « non superiore a 5 euro » dall'art. 23 lett. e) n. 2 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dal 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., introdotto dall'art. 16l. 28 dicembre 2005, n. 263 e da ultimo modificato dall'art. 39-quater d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., in l. 23 febbraio 2006, n. 51, introdotto in fase di conversione. Ai sensi del medesimo art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., le modifiche apportate agli artt. 476, 479, 490, 492, 495, 499, 500, 510, 512, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 532, 534-bis, 534-ter, 546, 557, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 566, 567, 569, 570, 571, 572, 573, 575, 576, 580, 584, 585, 586, 588, 589, 590, 591, 591-bis, 591-ter, 596, 598, 600, 608, 608-bis, 611, 615, 617, 624, 624-bis, 630 e 631 si applicano anche alle procedure esecutive pendenti al 1° marzo 2006; quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore; l'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006.

ARTICOLO  477

Efficacia del titolo esecutivo contro gli eredi.

[I]. Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro gli eredi, ma si può loro notificare il precetto [480] soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione [479] del titolo.

[II]. Entro un anno dalla morte, la notificazione può farsi agli eredi collettivamente e impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto [303 2, 328 2].

ARTICOLO  478

Prestazione della cauzione.

[I]. Se l'efficacia del titolo esecutivo è subordinata a cauzione [119], non si può iniziare l'esecuzione forzata finché quella non sia stata prestata. Della prestazione si fa constare con annotazione in calce o in margine al titolo spedito in forma esecutiva [475], o con atto separato che deve essere unito al titolo [86, 155 att.].

ARTICOLO  479

Notificazione del titolo esecutivo e del precetto.

[I]. Se la legge non dispone altrimenti [6542, 6771; 1561 att.], l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva [475] e del precetto [480].

[II]. La notificazione del titolo esecutivo deve essere fatta alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti (1).

[III]. Il precetto può essere redatto di seguito al titolo esecutivo ed essere notificato insieme con questo, purché la notificazione sia fatta alla parte personalmente.

(1) Le parole « ma, se esso è costituito da una sentenza, la notificazione, entro l'anno dalla pubblicazione, può essere fatta a norma dell'articolo 170 » che figuravano in fine al comma, sono state soppresse, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 3 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

ARTICOLO  480

Forma del precetto.

[I]. Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo [474] entro un termine non minore di dieci giorni [6052], salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.

[II]. Il precetto deve contenere a pena di nullità [156, 617] l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo [4791, 6542], se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge [474, 603 2]. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione [148], deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale.

[III]. Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio [489 1] della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione [26]. In mancanza le opposizioni al precetto [615 1, 617] si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso (1).

[IV]. Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

(1)C. cost. 29 dicembre 2005, n. 480 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, una questione di legittimità costituzionale del presente comma sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 secondo comma e 111 secondo comma Cost.

ARTICOLO  481

Cessazione dell'efficacia del precetto.

[I]. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione [4804] non è iniziata l'esecuzione [491, 5022, 606, 6081, 6121].

[II]. Se contro il precetto è proposta opposizione [615 1, 617], il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell'articolo 627.

ARTICOLO  482

Termine ad adempiere.

[I]. Non si può iniziare l'esecuzione forzata prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso [479 1]; ma il presidente del tribunale competente per l'esecuzione [26] o un giudice da lui delegato, se vi è pericolo nel ritardo, può autorizzare l'esecuzione immediata, con cauzione [119] o senza. L'autorizzazione è data con decreto scritto in calce al precetto e trascritto a cura dell'ufficiale giudiziario nella copia da notificarsi (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 88 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

ARTICOLO  483

Cumulo dei mezzi di espropriazione (1).

[I]. Il creditore può valersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge [2910 c.c.], ma, su opposizione del debitore, il giudice dell'esecuzione, con ordinanza non impugnabile, può limitare l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina.

[II]. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal giudice di quest'ultima.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 89 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

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