Interpello disapplicativo

 

l'interpello disapplicativo in materia di eslusione e interposizione

 

L'interpello disapplicativo rientra nella generale categoria degli interpelli che il contribuente è abilitato a rivolgere all'Agenzia delle Entrate in via preventiva per vagliare la correttezza delle proprie scelte operative che abbiano impatti nella materia tributaria ed in particolare sulla compilazione della dichiarazione dei redditi.

L'interpello ordinario è previsto e disciplinato dall'art. 11 dello Statuto del contribuente mentre l'interpello disapplicativo è contemplato, in via generale, dall'art. 37 bis comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n 600 che stabilisce la disapplicabilità delle: "norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deudizioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario", nei casi in cui non possano verificarsi effetti elusivi.

L'interpello disapplicativo può essere presentato, in via generale, con riferimento ad ogni norma che limiti o escluda misure di vantaggio per il contribuente.

L'interpello disapplicativo si propone con istanza al Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate.

L'istanza deve:

 

A) fornire una dettagliata descrizione dell'operazione per la quale si domanda la disapplicazione della norma antielusiva;

 

B) motivare l'istanza disapplicativa mediante la dimostrazione dell'inesistenza, nella specie, delle finalità elusive (in sostanza il contribuente dovrà motivare, sotto il profilo sostanziale, le ragioni dell'operazione economica);

 

c) indicare, conclusivamente, le norme antielusive delle quali si chiede la disapplicazione.

 

La procedura prevede che la direzione risponda all'istanza entro il termine di centoventi giorni; trascorso questo termine il contrbuente può inviare una diffida ad adempiere; la mancata risposta a tale diffida ha valore di silenzio assenso; il contribuente potrà dunque compiere l'operazione disapplicando, sotto il profilo tributario, la norma antielusiva e tranedone i benefici fiscali conseguenti.

 

La procedura dell'interpello disapplicativo riguarda le seguenti fattispecie:

 

1) operazioni elencate dall'art. 37 bis del D.p.r. 29 settembre 1973 n 600;

 

2) operazioni in materia di interposizione;

 

3) operazioni di cui all'art. 108 del TUIR (in tema di qualificazione di determinate spese come spese di rappresentanza o di propaganda o di pubblicità)

 

4) indeducibilità dei costi connessi a rapporti con imprese residenti nei paradisi fiscali ex artt. 10 e 11 del TUIR.

 

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