l'interpello
disapplicativo in materia di eslusione e interposizione
L'interpello
disapplicativo rientra nella generale categoria degli interpelli che il
contribuente è abilitato a rivolgere all'Agenzia delle Entrate in via
preventiva per vagliare la correttezza delle proprie scelte operative che
abbiano impatti nella materia tributaria ed in particolare sulla compilazione
della dichiarazione dei redditi.
L'interpello
ordinario è previsto e disciplinato dall'art. 11 dello Statuto del contribuente
mentre l'interpello disapplicativo è contemplato, in via generale, dall'art. 37
bis comma 8 del D.P.R. 29 settembre 1973 n 600 che stabilisce la
disapplicabilità delle: "norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deudizioni, detrazioni, crediti di imposta o
altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento
tributario", nei casi in cui non possano verificarsi effetti elusivi.
L'interpello
disapplicativo può essere presentato, in via generale, con riferimento ad ogni
norma che limiti o escluda misure di vantaggio per il contribuente.
L'interpello
disapplicativo si propone con istanza al Direttore regionale dell'Agenzia delle
entrate.
L'istanza deve:
A) fornire una
dettagliata descrizione dell'operazione per la quale si domanda la
disapplicazione della norma antielusiva;
B) motivare
l'istanza disapplicativa mediante la dimostrazione dell'inesistenza, nella
specie, delle finalità elusive (in sostanza il contribuente dovrà motivare,
sotto il profilo sostanziale, le ragioni dell'operazione economica);
c) indicare,
conclusivamente, le norme antielusive delle quali si chiede la disapplicazione.
La procedura
prevede che la direzione risponda all'istanza entro il termine di centoventi
giorni; trascorso questo termine il contrbuente può inviare una diffida ad
adempiere; la mancata risposta a tale diffida ha valore di silenzio assenso; il
contribuente potrà dunque compiere l'operazione disapplicando, sotto il profilo
tributario, la norma antielusiva e tranedone i benefici fiscali conseguenti.
La procedura
dell'interpello disapplicativo riguarda le seguenti fattispecie:
1) operazioni
elencate dall'art. 37 bis del D.p.r. 29 settembre 1973 n 600;
2) operazioni in
materia di interposizione;
3) operazioni di
cui all'art. 108 del TUIR (in tema di qualificazione di determinate spese come
spese di rappresentanza o di propaganda o di pubblicità)
4) indeducibilità
dei costi connessi a rapporti con imprese residenti nei paradisi fiscali ex
artt. 10 e 11 del TUIR.