l'imposta di registro nozioni di base
L’imposta di registro è un’imposta reale indiretta sugli affari che colpisce con aliquote, in prevalenza proporzionali (si configura come un’imposta) ma anche in misura fissa (si configura come una tassa), la capacità contributiva che si deduce da atti di scambio della ricchezza, nonché da atti giuridici negoziali di vario genere, in occasione della loro registrazione.
La registrazione può essere:
- A termine fisso: se è stabilito un termine dalla formazione dell’atto entro cui si è obbligati a chiedere la registrazione. Tale termine è di 20 giorni per atti formati in Italia, 60 per atti formati all’estero e 30 per gli atti soggetti a registrazione telematica. Sono soggetti a questo tipo di registrazione tutti gli atti scritti compiuti in Italia, i contratti verbali di locazione di beni immobili, di trasferimento, affitto o costituzione d’azienda.
- In caso d’uso: se l’atto deve essere registrato quando viene depositato, per essere poi acquisito presso le cancellerie giudiziarie o presso le pubbliche amministrazioni. Sono soggetti a questo tipo di registrazione i contratti di locazione di beni immobili se non in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a 30 giorni nell’anno, i contratti di lavoro autonomo e le scritture private non autenticate se contengono disposizioni relative ad operazioni sottoposte a IVA. Per evitare la doppia imposizione, la legge ha sancito il principio dell’alternatività dell’applicazione dell’imposta di registro rispetto all’IVA; gli atti soggetti ad IVA vanno registrati solo in caso d’uso e scontano l’imposta di registro in misura fissa.
- Volontaria: gli atti per i quali non si è obbligati alla registrazione, possono essere ugualmente registrati. In questo caso l’imposta è determinata in misura fissa. Vi sono poi alcuni casi in cui la pubblica amministrazione può procedere alla registrazione d’ufficio (es. qualora la pubblica amministrazione sia venuta nel legittimo possesso di una scrittura privata non autenticata).
Oggi, le procedure relative alla registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione dei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, sono effettuate mediante l’utilizzo di procedure telematiche.
La registrazione può essere:
- A termine fisso: se è stabilito un termine dalla formazione dell’atto entro cui si è obbligati a chiedere la registrazione. Tale termine è di 20 giorni per atti formati in Italia, 60 per atti formati all’estero e 30 per gli atti soggetti a registrazione telematica. Sono soggetti a questo tipo di registrazione tutti gli atti scritti compiuti in Italia, i contratti verbali di locazione di beni immobili, di trasferimento, affitto o costituzione d’azienda.
- In caso d’uso: se l’atto deve essere registrato quando viene depositato, per essere poi acquisito presso le cancellerie giudiziarie o presso le pubbliche amministrazioni. Sono soggetti a questo tipo di registrazione i contratti di locazione di beni immobili se non in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata di durata non superiore a 30 giorni nell’anno, i contratti di lavoro autonomo e le scritture private non autenticate se contengono disposizioni relative ad operazioni sottoposte a IVA. Per evitare la doppia imposizione, la legge ha sancito il principio dell’alternatività dell’applicazione dell’imposta di registro rispetto all’IVA; gli atti soggetti ad IVA vanno registrati solo in caso d’uso e scontano l’imposta di registro in misura fissa.
- Volontaria: gli atti per i quali non si è obbligati alla registrazione, possono essere ugualmente registrati. In questo caso l’imposta è determinata in misura fissa. Vi sono poi alcuni casi in cui la pubblica amministrazione può procedere alla registrazione d’ufficio (es. qualora la pubblica amministrazione sia venuta nel legittimo possesso di una scrittura privata non autenticata).
Oggi, le procedure relative alla registrazione degli atti relativi a diritti sugli immobili, alla trascrizione, all’iscrizione e all’annotazione dei registri immobiliari, nonché alla voltura catastale, sono effettuate mediante l’utilizzo di procedure telematiche.
i soggetti passivi dell'imposta di registro
Soggetti passivi dell’imposta sono coloro che pongono in essere o che si avvantaggiano dell’atto soggetto a registrazione. Costoro sono i veri debitori dell’imposta.
Tuttavia, altri soggetti possono avere una serie di obblighi come responsabili solidali.
Occorre dunque distinguere i soggetti obbligati a chiedere la registrazione (il pubblico ufficiale, le parti per gli atti gli atti compiuti senza l’assistenza di un notaio o segretario comunale, i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari, gli impiegati dell’amministrazione finanziaria per gli atti da registrarsi d’ufficio…)
ed i soggetti tenuti al pagamento del tributo (le parti solidalmente e chi si serve dell’atto per chiedere un provvedimento all’autorità giudiziaria, solidalmente con le parti ma relativamente al pagamento dell’imposta principale (quella dovuta al momento della registrazione) i pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto, chi ha richiesto la registrazione per gli atti registrati in caso d’uso o volontaria, gli agenti immobiliari solidalmente con le parti per le scritture private non autenticate…).
Nei contratti in cui è parte lo Stato, l’imposta grava sull’altro contraente tranne per gli atti delle amministrazioni dello Stato presentati volontariamente. Nel caso di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta cade sull’ente espropriante o acquirente, senza diritto di rivalsa. Tuttavia, la stessa imposta non è dovuta se è lo Stato che acquista o espropria e si dovesse procedere a registrazione volontaria, essa sarà gratuita.
Un atto che contiene sia disposizioni a titolo oneroso che disposizioni a titolo gratuito è soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso mentre la parte a titolo gratuito sconterà eventualmente la sola imposta sulle donazioni.
Qualora invece, nell’atto sia inserita una disposizione onerosa di beni o diritti per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, a meno che non sia stabilito un corrispettivo distinto per ogni singolo bene o diritto.
Tuttavia, altri soggetti possono avere una serie di obblighi come responsabili solidali.
Occorre dunque distinguere i soggetti obbligati a chiedere la registrazione (il pubblico ufficiale, le parti per gli atti gli atti compiuti senza l’assistenza di un notaio o segretario comunale, i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli atti giudiziari, gli impiegati dell’amministrazione finanziaria per gli atti da registrarsi d’ufficio…)
ed i soggetti tenuti al pagamento del tributo (le parti solidalmente e chi si serve dell’atto per chiedere un provvedimento all’autorità giudiziaria, solidalmente con le parti ma relativamente al pagamento dell’imposta principale (quella dovuta al momento della registrazione) i pubblici ufficiali che hanno redatto l’atto, chi ha richiesto la registrazione per gli atti registrati in caso d’uso o volontaria, gli agenti immobiliari solidalmente con le parti per le scritture private non autenticate…).
Nei contratti in cui è parte lo Stato, l’imposta grava sull’altro contraente tranne per gli atti delle amministrazioni dello Stato presentati volontariamente. Nel caso di espropriazione per pubblica utilità o di trasferimento coattivo della proprietà o di diritti reali di godimento l’imposta cade sull’ente espropriante o acquirente, senza diritto di rivalsa. Tuttavia, la stessa imposta non è dovuta se è lo Stato che acquista o espropria e si dovesse procedere a registrazione volontaria, essa sarà gratuita.
Un atto che contiene sia disposizioni a titolo oneroso che disposizioni a titolo gratuito è soggetto all’imposta di registro per la parte a titolo oneroso mentre la parte a titolo gratuito sconterà eventualmente la sola imposta sulle donazioni.
Qualora invece, nell’atto sia inserita una disposizione onerosa di beni o diritti per i quali sono previste aliquote diverse, si applica l’aliquota più elevata, a meno che non sia stabilito un corrispettivo distinto per ogni singolo bene o diritto.
La base imponibile dell'imposta di registro
La base imponibile è il corrispettivo dichiarato nell’atto ovvero il valore venale dei beni o dei diritti che costituiscono l’oggetto dell’atto registrato. Si assume come valore venale quello dichiarato dalle parti. In mancanza o se superiore il valore è dato dai corrispettivi pattuiti. Nel caso in cui non si potesse far ricorso a nessuno di questi due criteri di valutazione, sarà l’ufficio a determinarlo.
gli atti di accertamento in materia di imposta di registro
Per quel che concerne gli immobili e le aziende, l’ufficio del registro, qualora ritenga che il valore venale dei beni o diritti sia superiore a quello dichiarato provvede alla rettifica nonché alla liquidazione della maggiore imposta con gli interessi e le sanzioni mediante notificazione di avviso entro due anni dal pagamento dell’imposta principale
La misura dell'imposta e il pagamento del tributo
La legge prevede due tipi d’imposta di registro: un’imposta proporzionale e un’imposta in misura fissa. Entrambe variano secondo la natura e il contenuto degli atti cui si riferiscono.
Se non dovuta in misura fissa, l’imposta viene liquidata mediante l’applicazione delle aliquote alla base imponibile. In ogni caso, il pagamento deve essere contestuale alla registrazione.
Oltre all’imposta principale, la legge prevede anche l’imposta suppletiva (richiesta dopo la registrazione quando l’ufficio incorre in errore od omissione sul calcolo dell’imposta dovuta) e l’imposta complementare (da applicarsi dopo la registrazione perché, al momento di essa, mancavano gli elementi utili a determinare l’effettivo importo).