La contumacia di attore e convenuto nel processo civile

La contumacia dell'attore e del convenuto nel processo civile, la costituzione tardiva del contumace il disconoscimento della scrittura privata e la rimessione in termini per nullità della citazione o della notificazione

La dichiarazione della contumacia viene emessa dal giudice alla prima udienza del giudizio di primo grado allorchè una delle parti (attore o convenuto) pur avendo azionato il giudizio (nel caso dell'attore con la citazione) e pur essendo stata regolarmente evocata in giudizio (nel caso del convenuto) non si siano costituite nelle forme previste dal codice di rito e, cioè, nei modi di cui all'art. 165 cpc da parte dell'attore nel termine di dieci giorni dall'ultima delle notificazione e mediante il deposito della comparsa di costituzione nelle forme di cui all'art. 166 cpc, venti giorni prima dell'udienza in citazione o di quella differita dal giudice adito, da parte del convenuto.

Ove la mancata costituzione in giudizio riguardi l'attore, peraltro, il processo proseguirà solo laddove il convenuto lo richieda altrimenti la causa viene cancellata dal ruolo ed il processo si estingue.

Se la contumacia riguarda il convenuto (caso assai più frequente) il processo, ove non si debba procedere con il rinnovo della notificazione della citazione, prosegue e tutti gli atti del processo si presumono come comunicati al convenuto contumace una volta depositati in giudizio.

Richiesta di interrogatorio formale, deferimento del giuramento, domande riconvenzionali o nuove che lo riguardino devono invece essere comunicate personalmente al contumace così come la sentenza che definisce il giudizio ai fini della decorrenza del termine breve per l'appello.

A seguito dell'intervento della Consulta, considerando  che la scrittura privata prodotta si reputa riconosciuta dalla controparte processuale se non disconosciuta e considerando che la presunzione opera anche nei confronti della parte contumace, deve essere notificato anche il verbale ove si dia atto della produzione di una nuova scrittura privata che riguardi il contumace.

In caso di costituzione tardiva del contumace, sempre possibile, lo stesso potrà chiedere di esperire le attività processuali che gli sarebbero precluse se dimostra di non avere avuto conoscenza della citazione per la sua nullità o per la nullità della notificazione. In tal caso il giudice provvederà, esperita la prova sulla nullità, a rimettere in termini il contumace con ordinanza.

ARTICOLO  290

Contumacia dell'attore.

[I]. Nel dichiarare la contumacia dell'attore a norma dell'articolo 171, ultimo comma, il giudice istruttore, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio e dà le disposizioni previste nell'articolo 187, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo, e il processo si estingue [181, 307 1].

ARTICOLO  291

Contumacia del convenuto (1).

[I]. Se il convenuto non si costituisce [166] e il giudice istruttore rileva un vizio che importi nullità nella notificazione della citazione [160], fissa all'attore un termine perentorio [153] per rinnovarla. La rinnovazione impedisce ogni decadenza (2).

[II]. Se il convenuto non si costituisce neppure all'udienza fissata a norma del comma precedente, il giudice provvede a norma dell'articolo 171, ultimo comma.

[III]. Se l'ordine di rinnovazione della citazione di cui al primo comma non è eseguito, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 27 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) A norma dell'art. 46, comma 24, della l. 18 giugno 2009, n. 69, la disposizione di cui al presente comma, si applica anche nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e contabili.

 

ARTICOLO  292

Notificazione e comunicazione di atti al contumace (1).

[I]. L'ordinanza che ammette l'interrogatorio o il giuramento [230, 233, 240, 241], e le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali [36, 267 ss.] da chiunque proposte sono notificate personalmente al contumace nei termini [152] che il giudice istruttore fissa con ordinanza [3272] (2).

[II]. Le altre comparse si considerano comunicate con il deposito in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale [1112 att.].

[III]. Tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione.

[IV]. Le sentenze sono notificate alla parte personalmente.

(1) La Corte cost., con sentenza 28 novembre 1986, n. 250, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al giudice di pace.

(2) La Corte cost., con sentenza 6 giugno 1989, n. 317ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, in relazione all'art. 215 n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza.

ARTICOLO  293

Costituzione del contumace.

[I]. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (1).

[II]. La costituzione può avvenire mediante deposito di una comparsa [166], della procura [83] e dei documenti in cancelleria o mediante comparizione all'udienza.

[III]. In ogni caso il contumace che si costituisce può disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice istruttore, le scritture contro di lui prodotte [215 1 n. 1].

(1) Comma così sostituito dall'art. 21 lett. r)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[I]. La parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'articolo 189.».

ARTICOLO  294

Rimessione in termini (1).

[I]. Il contumace che si costituisce può chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attività che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullità della citazione [164 1] o della sua notificazione [160] gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione è stata impedita da causa a lui non imputabile.

[II]. Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti.

[III]. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza.

[IV]. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attività difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia già matura per la decisione rispetto alle parti già costituite.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 28 l. 14 luglio 1950, n. 581.

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