la distribuzione della somma nell'espropriazione immobiliare

La formazione del progetto di distribuzione e le relative contestazioni nell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare

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ARTICOLO  596

Formazione del progetto di distribuzione.

[I]. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 510 primo comma, il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis (1), non più tardi di trenta giorni dal versamento del prezzo [574 1, 585 1], provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la graduazione dei creditori che vi partecipano [565, 566], e lo deposita in cancelleria affinché possa essere consultato dai creditori e dal debitore, fissando l'udienza per la loro audizione [179 att.].

[II]. Tra la comunicazione dell'invito e l'udienza debbono intercorrere almeno dieci giorni.

(1) Le parole « o il professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 34 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

ARTICOLO  597

Mancata comparizione.

[I]. La mancata comparizione alla prima udienza [596 1] e in quella fissata a norma dell'articolo 485 ultimo comma importa approvazione del progetto per gli effetti di cui all'articolo seguente.

 

ARTICOLO  598

Approvazione del progetto.

[I]. Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, se ne dà atto nel processo verbale e il giudice dell'esecuzione o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis (1) ordina il pagamento delle singole quote, altrimenti si applica la disposizione dell'articolo 512 [179 att.].

(1) Le parole « o professionista delegato a norma dell'articolo 591-bis » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 35 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.

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