La nuova disciplina delle spese di lite nel processo civile, dopo la L. n. 69/2009, la compensazione delle spese solo in caso di gravi ed eccezionali ragioni, la distrazione delle spese a favore del difensore il risarcimento in caso di lite temeraria e la condanna aggiuntiva ex art. 96 cpc 3° comma. Le spese del processo esecutivo
ARTICOLO 91
Condanna alle spese.
[I]. Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui [277, 2792 n. 1,2,3,5], condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte [385, 75 att.] e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92 (1).
[II]. Le spese della sentenza sono liquidate dal cancelliere con nota in margine alla stessa; quelle della notificazione della sentenza [3261], del titolo esecutivo [474] e del precetto [480] sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota in margine all'originale e alla copia notificata.
[III]. I reclami contro le liquidazioni di cui al comma precedente sono decisi con le forme previste negli articoli 287 e 288 dal capo dell'ufficio a cui appartiene il cancelliere o l'ufficiale giudiziario.
(1) Comma così modificato dall'art. 45, comma 10, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa. Eguale provvedimento emette nella sua sentenza il giudice che regola la competenza».
ARTICOLO 92
Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese.
[I]. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice [2162], se le ritiene eccessive o superflue; e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
[II]. Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti [2877 2 c.c.] (1).
[III]. Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione [185 3, 199 2, 420 3].
(1) Comma così sostituito dall'art. 21 lett. a)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006, ai sensi dell'art. 2 4 l. n. 263, cit., come modificato dall'art. 39-quater2d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, conv., con modif., in l. 23 febbraio 2006, n. 51, inserito in sede di conversione. Ai sensi del medesimo art. 2 4 l. n. 263, cit., le modifiche apportate agli artt. 92, 136, 145, 147, 149, 155, 163-bis, 170, 186-bis, 186-ter, 186-quater, 255, 256, 269, 283, 293, 642, 787 e 788 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Successivamente il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 11, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti».
ARTICOLO 93
Distrazione delle spese.
[I]. Il difensore con procura [83] può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
[II]. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze [288], la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.
ARTICOLO 94
Condanna di rappresentanti o curatori.
[I]. Gli eredi beneficiati [484 c.c.], i tutori [348 c.c.], i curatori [392, 424 c.c.] e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio [752-4] possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita.
ARTICOLO 95
Spese del processo di esecuzione.
[I]. Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione [510, 611, 614] sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile [2755, 2770 1, 2777 1 c.c.].
ARTICOLO 96
Responsabilità aggravata.
[I]. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
[II]. Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare [669-duodecies], o trascritta domanda giudiziaria [2652 ss., 2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca giudiziale [2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.
[III]. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata (1).
(1) Comma inserito dall'art. 45, comma 12, della l. 18 giugno 2009, n. 69.
ARTICOLO 97
Responsabilità di più soccombenti.
[I]. Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese [91] e ai danni [96] in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.
[II]. Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.
ARTICOLO 98
Cauzione per le spese (1).
[I]. Il giudice istruttore, il pretore o il conciliatore, su istanza del convenuto, può disporre con ordinanza che l'attore non ammesso al gratuito patrocinio presti cauzione per il rimborso delle spese, quando vi è fondato timore che l'eventuale condanna possa restare ineseguita.
[II]. Se la cauzione non è prestata nel termine stabilito, il processo si estingue.
(1) La Corte cost., con sentenza 29 novembre 1960, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.