la sentenza provvisoriamente esecutiva e l'inibitoria in appello

la sentenza provvisoriamente esecutiva di primo grado e la richiesta di inibitoria in appello, i nuovi presupposti per l'inibitoria, il rischio di insolvenza, la notificazione della sentenza di primo grado ai fini della decorrenza del termine breve dell'appello

Come noto, per effetto delle modifiche apportate dal Legislatore nel 1993 all'art. 282 cpc tutte le sentenze di condanna emesse in primo grado sono provvisoriamente esecutive. La provvisoria esecutività può peraltro essere sospesa su istanza di inibitoria promossa dalla parte soccombente in primo grado. I nuovi presupposti per svolgere l'istanza di inibitoria sono la sussistenza di gravi e fondati motivi e il pericolo di insolvenza. In sostanza, l'inibitoria sarà concessa in presenza dei requisiti del fumus e del periculum e, cioè, alla luce dei motivi dell'appello qualora lo stesso appaia, ad un primo esame, fondato e qualora l'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado possa determinare l'insolvenza della parte. L'istanza di inibitoria va proposta contestualmente all'appello principale o incidentale.

ARTICOLO  282

Esecuzione provvisoria (1).

[I]. La sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 33 l. 26 novembre 1990, n. 353. Il testo recitava: «[I]. Su istanza di parte, la sentenza appellabile può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se la domanda è fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato, oppure se vi è pericolo nel ritardo. [II]. L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono particolari motivi per rifiutarla».

ARTICOLO  283

Provvedimenti sull'esecuzione provvisoria in appello (1).

[I]. Il giudice dell'appello, su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale [342] o con quella incidentale [343], quando sussistono gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata [351], con o senza cauzione.

(1) Articolo sostituito dapprima dall'art. 34 l. 26 novembre 1990, n. 353 e successivamente dall'art. 21 lett. q)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dal 1° marzo 2006. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., tali modifiche si applicano per i procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «[I]. Il giudice d'appello su istanza di parte, proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando ricorrono gravi motivi, sospende in tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza impugnata».

ARTICOLO  285

Modo di notificazione della sentenza.

[I]. La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione [325, 326], si fa, su istanza di parte, a norma dell'articolo 170, [286, 292 4, 479 2] (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 46, comma 10, della l.18 giugno 2009, n. 69, che ha soppresso le parole: "primo e terzo comma".

ARTICOLO  286

Notificazione nel caso d'interruzione.

[I]. Se dopo la chiusura della discussione [275; 117 att.] si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell'articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio [75, 110].

[II]. Se si è avverato uno dei casi previsti nell'articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente [170].

RICHIEDI CONSULENZA