le delibere assembleari nulle e annullabili


Il regime di invalidità delle delibere assembleari nelle spa, annullabilità virtuale e nullità testuale


Nell'ambito delle società per azioni, il principio civilistico della nullità virtuale e dell'annullabilità testuale (ovvero prevista solo nei casi espressamente indicati dal Legislatore) lascia spazio ad un microsistema regolato da opposti principi. In particolare, la nullità delle delibere è prevista solo nei casi espressamente contemplati dall'art. 2379 cc (delibera con oggetto o contenuto illecito o impossibile, omessa convocazione, omessa verbalizzazione della delibera assembleare), laddove ogni diversa ipotesi di contrarietà alla legge o allo statuto delle delibere assembleari rientra nella casistica delle delibere annullabili ex art. 2377 cc.
Onde meglio chiarire i confini dell'art. 2379 cc occorre, poi, evidenziare come solo l'omissione della convocazione e della verbalizzazione possono comportare la nullità non già una convocazione irregolare che, provenendo, da un membro dell'organo di amministrazione o controllo consenta di individuare la data ed il luogo della convocazione. Così l'omessa verbalizzazione si verifica solo qualora non sia dato individuare l'oggetto della deliberazione.
Il regime della nullità delle delibere assembleari si presenta, poi, come connotato da elementi eccentrici rispetto a quello della nullità generale di cui agli artt. 1418 cc e ss. In particolare, sono previsti termini di decadenza per esperire l'azione di nullità della delibera assembleare, azione proponibile da chiunque vi abbia interesse. Il termine generale è quello di tre anni dalla data di iscrizione o deposito della delibera invalida nel registro delle imprese ove previsto ovvero dalla iscrizione della delibera nel libro delle adunanze. Sono, poi, fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede sulla base della delibera invalida. Inoltre, con riferimento ai casi di omessa verbalizzazione, è prevista una forma di sanatoria consistente nella successiva verbalizzazione ed iscrizione della delibera impugnata. In relazione a particolari delibere aventi ad oggetto la riduzione o l'aumento del capitale sociale, il termine di decadenza per l'impugnativa è ancora più ristretto: 180 giorni dall'iscrizione, dal deposito nel registro delle imprese ovvero dall'iscrizione nel libro delle adunanze della delibera.
In ogni diversa ipotesi di contrarietà della delibera con la legge o con la statuto il rimedio esperibile sarà quello dell'annullabilità nel termine di decadenza di 90 giorni. La deliberazione è peraltro annullabile solo da parte dei soci assenti e dissenzienti e postula, in caso di errori nel conteggio dei voti o di partecipazione al voto di soggetti non legittimati, il superamento della c.d. prova di resistenza. Occorre, cioè, che i voti invalidi abbiano contribuito in modo determinante alla formazione dei quorum costitutivi o deliberativi. Per ciò che riguarda l'inesattezza o incompletezza del verbale, possono causare l'annullamento della deliberazione assembleare solo laddove impediscano di accertare il contenuto o gli effetti della delibera.
Non ogni socio è ammesso all'impugnativa ma solo i soci che rappresentino una determinata percentuale del capitale sociale (5% nelle società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio e 1 per mille nelle altre). I soci che non rappresentino le suddette percentuali del capitale di rischio possono però agire per il risarcimento del danno.
Legittimati all'impugnativa della delibera contraria allo statuto e alla legge sono anche gli amministratori ed il collegio sindacale (nonchè il consiglio di sorveglianza nelle società che adottino il sistema dualistico).
L'eventuale annullamento della delibera non compromette i diritti acquisiti dai terzi di buona fede.
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