le forme degli atti del processo civile

Le forme ed il contenuto degli atti del processo civile: gli atti di parte, il processo verbale di udienza, la sentenza, l'ordinanza ed il decreto, traduzione degli atti e nomina di interpreti e traduttori
 
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ARTICOLO  121

Libertà di forme.

[I]. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo [131 2, 136 1, 156 1-2; 46 att.].

ARTICOLO  122

Uso della lingua italiana. Nomina dell'interprete (1).

[I]. In tutto il processo è prescritto l'uso della lingua italiana.

[II]. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete.

[III]. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

(1) La Corte cost., con sentenza 24 febbraio 1992, n. 62, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, in combinato disposto con gli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana, nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte.

ARTICOLO  123

Nomina del traduttore.

[I]. Quando occorre procedere all'esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell'articolo precedente.

ARTICOLO  124

Interrogazione del sordo e del muto.

[I]. Se nel procedimento deve essere sentito un sordo, un muto o un sordomuto (1), le interrogazioni e le risposte possono essere fatte per iscritto.

[II]. Quando occorre, il giudice nomina un interprete, il quale presta giuramento a norma dell'articolo 122, ultimo comma.

(1) L'art. 1 l. 20 febbraio 2006, n. 95 ha disposto che in tutte le disposizioni legislative vigenti il termine «sordomuto» sia sostituito con l'espressione «sordo».

ARTICOLO  125

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte (1).

[I]. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione [163], il ricorso [414], la comparsa [167, 416], il controricorso [370], il precetto [480] debbono indicare l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente [821-2, 86, 4171], oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale (2).

[II]. La procura al difensore dell'attore può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione [1651] della parte rappresentata.

[III]. La disposizione del comma precedente non si applica quando la legge richiede che la citazione sia sottoscritta dal difensore munito di mandato speciale [221 2, 365, 370 3, 398 3].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6 l. 14 luglio 1950, n. 581.

(2) Comma così modificato dall'art. 4, comma 8, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modif., in l. 22 febbraio 2010, n. 24.

ARTICOLO  126

Contenuto del processo verbale.

[I]. Il processo verbale [572, 130, 180, 1951; 44 att.] deve contenere l'indicazione delle persone intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti che documenta sono compiuti; deve inoltre contenere la descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le dichiarazioni ricevute.

[II]. Il processo verbale è sottoscritto dal cancelliere. Se vi sono altri intervenuti, il cancelliere, quando la legge non dispone altrimenti [1302], dà loro lettura del processo verbale e li invita a sottoscriverlo. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta espressa menzione.

ARTICOLO  127

Direzione dell'udienza.

[I]. L'udienza è diretta dal giudice singolo o dal presidente del collegio.

[II]. Il giudice che la dirige può fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione delle cause avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali essa deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente [175].

ARTICOLO  128

Udienza pubblica.

[I]. L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità [84 1 att.], ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.

[II]. Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni [683].

ARTICOLO  129

Doveri di chi interviene o assiste all'udienza.

[I]. Chi interviene o assiste all'udienza non può portare armi o bastoni e deve stare a capo scoperto e in silenzio.

[II]. È vietato fare segni di approvazione o di disapprovazione o cagionare in qualsiasi modo disturbo.

ARTICOLO  130

Redazione del processo verbale.

[I]. Il cancelliere redige il processo verbale di udienza sotto la direzione del giudice [126].

[II]. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede l'udienza e dal cancelliere; di esso non si dà lettura, salvo espressa istanza di parte.

ARTICOLO  131

Forma dei provvedimenti in generale.

[I]. La legge prescrive in quali casi il giudice pronuncia sentenza, ordinanza o decreto.

[II]. In mancanza di tali prescrizioni, i provvedimenti sono dati in qualsiasi forma idonea al raggiungimento del loro scopo [121, 156].

[III]. Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario processo verbale, il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti del collegio stesso, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio (1).

(1) Comma inserito dall'art. 16 l. 13 aprile 1988, n. 117. La Corte cost., con sentenza 19 gennaio 1989, n. 18ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 16 della legge n. 117 del 1988 nella parte in cui dispone che «è compilato sommario processo verbale» anziché «può, se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale».

ARTICOLO  132

Contenuto della sentenza.

[I]. La sentenza [35 att.] è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione: Repubblica italiana.

[II]. Essa deve contenere:

1) l'indicazione del giudice che l'ha pronunciata;

2) l'indicazione delle parti e dei loro difensori;

3) le conclusioni del pubblico ministero e quelle delle parti;

4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione (1).

5) il dispositivo, la data della deliberazione e la sottoscrizione del giudice [1612, 4291, 4312; 1191-2 att.].

[III]. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta soltanto dal presidente e dal giudice estensore. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o per altro impedimento, la sentenza viene sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento (2).

(1) Numero così sostituito dall'art. 45, comma 17, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Il testo precedente recitava: «4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione;». Ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della l. n. 69 del 2009, la disposizione, come modificata, si applica ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della medesima legge.

(2) Comma così sostituito dall'art. 6 l. 8 agosto 1977, n. 532.

ARTICOLO  133

Pubblicazione e comunicazione della sentenza.

[I]. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.

[II]. Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il dispositivo, ne dà notizia alle parti che si sono costituite [136].

[III]. L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 23 lett. a)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80. Il secondo periodo è stato aggiunto in sede di conversione.

ARTICOLO  134

Forma, contenuto e comunicazione dell'ordinanza.

[I]. L'ordinanza [131 1] è succintamente motivata. Se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale [126, 130]; se è pronunciata fuori dell'udienza, è scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice o, quando questo è collegiale, del presidente.

[II]. Il cancelliere comunica alle parti l'ordinanza pronunciata fuori dell'udienza, salvo che la legge ne prescriva la notificazione [179 2, 192 1, 237 2, 292 1; 121 att.].

[III]. L'avviso di cui al secondo comma può essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere l'avviso (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 23 lett. b)d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80. Il secondo periodo è stato aggiunto in sede di conversione.

ARTICOLO  135

Forma e contenuto del decreto.

[I]. Il decreto è pronunciato d'ufficio o su istanza anche verbale della parte.

[II]. Se è pronunciato su ricorso, è scritto in calce al medesimo.

[III]. Quando l'istanza è proposta verbalmente, se ne redige processo verbale [126] e il decreto è inserito nello stesso.

[IV]. Il decreto non è motivato, salvo che la motivazione sia prescritta espressamente dalla legge [163-bis2, 6402, 6411, 669-sexies2, 737]; è datato ed è sottoscritto dal giudice o, quando questo è collegiale, dal presidente.

ARTICOLO  136

Comunicazioni.

[I]. Il cancelliere, con biglietto di cancelleria [45 att.] in carta non bollata, fa le comunicazioni [133 2, 134 2, 163-bis3, 168-bis5, 181, 267 2, 289 2, 420 11, 485 2, 574 1, 630 2, 631 1, 709] che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero [71], alle parti [170, 176 2, 267 2], al consulente [192 1; 90 1, 91 2 att.], agli altri ausiliari del giudice [68] e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.

[II]. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica (1).

[III]. Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi (2).

(1) Comma sostituito dapprima dall'art. 7 l. 7 febbraio 1979, n. 59 e successivamente dall'art. 21 lett. b) n. 1l. 28 dicembre 2005, n. 263. Ai sensi dell' art. 2 4 l. n. 263, cit., le modifiche apportate agli artt. 92, 136, 145, 147, 149, 155, 163-bis, 170, 186-bis, 186-ter, 186-quater, 255, 256, 269, 283, 293, 642, 787 e 788 si applicano ai procedimenti instaurati successivamente al 1° marzo 2006. Fino a tale data, il testo del secondo comma in vigore era: «[II]. Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è notificato dall'ufficiale giudiziario»,

(2) Comma aggiunto dall'art. 2 1 lett. b) n. 2 l. n. 263, cit., con effetto a partire dal 1° marzo 2006.

 

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