Le nullità processuali nel codice di rito

La nullità degli atti nel processo civile, la sanatoria e l'eccezione di parte, il principio del raggiungimento dello scopo come generale sanatoria degli atti nulli, la nullità delle notificazioni e la nullità della sentenza, la propagazione della nullità degli atti a quelli conseguenti

 

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ARTICOLO  156

Rilevanza della nullità.

[I]. Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge [128 1, 158, 160, 161 1, 164, 221 2, 360 1 n. 4, 480 2, 807 1, 808, 829].

[II]. Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo [121].

[III]. La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

ARTICOLO  157

Rilevabilità e sanatoria della nullità.

[I]. Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio [158, 164 1, 291 1].

[II]. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso.

[III]. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente.

ARTICOLO  158

Nullità derivante dalla costituzione del giudice.

[I]. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice [1142 att.] o all'intervento del pubblico ministero [70, 221 3, 397n. 1] è insanabile e deve essere rilevata d'ufficio, salva la disposizione dell'articolo 161.

 

ARTICOLO  159

Estensione della nullità.

[I]. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti [2929 c.c.].

[II]. La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

[III]. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo [2701 c.c.].

ARTICOLO  160

Nullità della notificazione.

[I]. La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia [138 ss.], o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data [137 2,3, 138, 139 2,3,5,6, 141, 143 2, 148 2], salva l'applicazione degli articoli 156 e 157 [291 1, 294 1, 327 2, 354 1].

ARTICOLO  161

Nullità della sentenza.

[I]. La nullità delle sentenze soggette ad appello [339, 440] o a ricorso per cassazione [360] può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione.

[II]. Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice [132 2, 354 1, 383 3; 1192 att.].

 

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