ordine di esibizione e richiesta di informazioni alla PA

I mezzi di prova nel codice di procedura civile: l'ordine di esibizione alla parte e al terzo e la richiesta di informazioni alla PA, i presupposti dell'ammissibilità delle relative istanze istruttorie e la tutela del terzo, citazione o intervento in opposizione, la valutazione del comportamento della parte che rifiuti l'esibizione

Argomenti correlati

la consulenza tecnica

esibizione documenti e informazioni PA

riconoscimento e disconoscimento scrittura

interrogatorio formale e confessione giudiziale

il giuramento

la testimonianza

 

ARTICOLO  210

Ordine di esibizione alla parte o al terzo.

[I]. Negli stessi limiti entro i quali può essere ordinata a norma dell'articolo 118 l'ispezione di cose in possesso di una parte o di un terzo, il giudice istruttore, su istanza di parte [94 att.], può ordinare all'altra parte o a un terzo di esibire in giudizio un documento o altra cosa di cui ritenga necessaria l'acquisizione al processo [670 1 n. 2].

[II]. Nell'ordinare l'esibizione, il giudice dà i provvedimenti opportuni circa il tempo, il luogo e il modo dell'esibizione [95 att.].

[III]. Se l'esibizione importa una spesa, questa deve essere in ogni caso anticipata dalla parte che ha proposta l'istanza di esibizione.

 

ARTICOLO  211

Tutela dei diritti del terzo.

[I]. Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi [118 1].

[II]. Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio [105] prima della scadenza del termine assegnatogli [677 3-4].

ARTICOLO  212

Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio.

[I]. Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia [271 4 ss. c.c.] anche fotografica [2719 c.c.] o un estratto autentico [2718 c.c.] del documento.

[II]. Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio [2214 ss. c.c.] o di registri al fine di estrarne determinate partite [2711 2 c.c.], il giudice, su istanza dell'interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista [68].

 

ARTICOLO  213

Richiesta d'informazioni alla pubblica amministrazione.

[I]. Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo [96 att.].

Argomenti correlati

la consulenza tecnica

esibizione documenti e informazioni PA

riconoscimento e disconoscimento scrittura

interrogatorio formale e confessione giudiziale

il giuramento

la testimonianza

 

RICHIEDI CONSULENZA