Il diritto alla difesa tecnica nel processo civile, la procura alle liti, la rinuncia e la revoca del mandato, i doveri delle parti e la cancellazione delle espressioni offensive
ARTICOLO 82
Patrocinio (1) (2).
[I]. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede 516,46 euro.
[II]. Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona (3).
[III]. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti al tribunale e alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo (4).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 20 l. 21 novembre 1991, n. 374. Il testo precedente recitava: «[I]. Davanti ai conciliatori le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore. [II]. Davanti ai pretori le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il pretore tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte può autorizzarla a stare in giudizio di persona. [III]. Salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, davanti ai tribunali e alle Corti d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore legalmente esercente; e davanti alla Corte di cassazione col ministero di un avvocato iscritto nell'apposito albo».
(2) Vedi anche, in tema di patrocinio a spese dello Stato, artt. 80 e 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(3) V. l'art. 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di opposizione a ordinanza ingiunzione, ai sensi del quale l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare personalmente in giudizio.
(4) Comma così modificato dall'art. 61 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
ARTICOLO 83
Procura alle liti.
[I]. Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.
[II]. La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata [2699, 2703 c.c.].
[III]. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione [163], del ricorso [366, 414], del controricorso [370], della comparsa di risposta [167, 416] o d'intervento [2671], del precetto [480] o della domanda d'intervento nell'esecuzione [499] , ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica (1).
[IV]. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.
(1) Comma così modificato dall'art. 1 l. 27 maggio 1997, n. 141. L'art. 2 della stessa legge stabilisce poi che « La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge». Successivamente il presente comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 45, comma 9, della l. 18 giugno 2009, n. 69. Precedentemente a tale ultima modifica, il testo recitava: «La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce».
ARTICOLO 84
Poteri del difensore.
[I]. Quando la parte sta in giudizio col ministero del difensore, questi può compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente riservati [221 2, 231, 233 ss., 306 2, 390 2].
[II]. In ogni caso non può compiere atti che importano disposizione del diritto in contesa, se non ne ha ricevuto espressamente il potere.
ARTICOLO 85
Revoca e rinuncia alla procura.
[I]. La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore [3013].
ARTICOLO 86
Difesa personale della parte.
[I]. La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.
ARTICOLO 87
Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.
[I]. La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice [201].
ARTICOLO 88
Dovere di lealtà e di probità.
[I]. Le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità [1162, 1751, 395].
[II]. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi.
ARTICOLO 89
Espressioni sconvenienti od offensive.
[I]. Negli scritti presentati e nei discorsi pronunciati davanti al giudice, le parti e i loro difensori non debbono usare espressioni sconvenienti od offensive.
[II]. Il giudice, in ogni stato dell'istruzione, può disporre con ordinanza che si cancellino le espressioni sconvenienti od offensive, e, con la sentenza che decide la causa, può inoltre assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno anche non patrimoniale [2059 c.c.; 1852 c.p.] sofferto, quando le espressioni offensive non riguardano l'oggetto della causa [598 2 c.p.].
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