revocazione e opposizione di terzo

la revocazione ordinaria e straordinaria e l'opposizione di terzo, i presupposti, i termini e le forme per proporre la revocazione ordinaria e straordinaria e l'opposizione di terzo
 
Art. 395 cpc
Casi di revocazione.

[I]. Le sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere impugnate per revocazione [391-bis, 391-ter, 403 1, 827; 2652 n. 9, 2690 n. 6 c.c.]:
1) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra [881, 656];
2) se si è giudicato in base a prove riconosciute o comunque dichiarate false dopo la sentenza oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della sentenza [391-ter, 656];
3) se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario [391-ter];
4) se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare [323, 324, 391-bis];
5) se la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, purché non abbia pronunciato sulla relativa eccezione [324; 656; 2909 c.c.];
6) se la sentenza è effetto del dolo del giudice [55n. 1], accertato con sentenza passata in giudicato [391-ter, 656].

(1) La Corte cost., con sentenza 30 gennaio 1986, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella prima parte e nel n. 4, con nella parte in cui non prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione rese su ricorsi basati sull'art. 360 n. 4 c.p.c. ed affette dall'errore di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. Successivamente la Corte cost., con sentenza 20 dicembre 1989, n. 558, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della prima parte e del n. 4 nella parte in cui non prevedono la revocazione per errore di fatto avverso i provvedimenti di convalida di sfratto e licenza per finita locazione e di convalida di sfratto per morosità emessi in assenza o per mancata opposizione dell'intimato. Ancora, la Corte cost., con sentenza 31 gennaio 1991, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del n. 4 dell'articolo nella parte in cui non prevede la revocazione di sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto nella lettura degli atti interni al suo stesso giudizio. Infine, la Corte cost., con sentenza 20 febbraio 1995, n. 51, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della prima parte e del n. 1 nella parte in cui non prevede la revocazione avverso i provvedimenti di convalida di sfratto per morosità che siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

Art. 396 cpc
Revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello.


[I]. Le sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello [3251, 326, 327] possono essere impugnate per revocazione nei casi dei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo precedente, purché la scoperta del dolo o della falsità o il ricupero dei documenti o la pronuncia della sentenza di cui al numero 6 siano avvenuti dopo la scadenza del termine suddetto.
[II]. Se i fatti menzionati nel comma precedente avvengono durante il corso del termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

Art. 397 cpc
Revocazione proponibile dal pubblico ministero.


[I]. Nelle cause in cui l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio a norma dell'articolo 70, primo comma, le sentenze previste nei due articoli precedenti possono essere impugnate per revocazione dal pubblico ministero:
1) quando la sentenza è stata pronunciata senza che egli sia stato sentito [701, 71, 158, 161];
2) quando la sentenza è l'effetto della collusione posta in opera dalle parti per frodare la legge [723-4].

Art. 398 cpc
Proposizione della domanda.


[I]. La revocazione si propone con citazione [163, 414; 70-ter att.] davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.
[II]. La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilità, il motivo della revocazione e le prove relative alla dimostrazione dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità, o del recupero dei documenti [326 1].
[III]. La citazione deve essere sottoscritta da un difensore munito di procura speciale [832-3] (1).
[IV]. La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione [325 2] o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui è proposta la revocazione, su istanza di parte, può sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione [133 2] della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 7 l. 18 ottobre 1977, n. 793.

(2) Comma così sostituito dall'art. 68 l. 26 novembre 1990, n. 353.

Art. 399 cpc
Deposito della citazione e della risposta.


[I]. Se la revocazione è proposta davanti al tribunale o alla corte d'appello, la citazione deve essere depositata, a pena di improcedibilità, entro venti giorni dalla notificazione, nella cancelleria del giudice adito insieme con la copia autentica della sentenza impugnata (1).
[II]. Le altre parti debbono costituirsi nello stesso termine mediante deposito in cancelleria di una comparsa contenente le loro conclusioni.
[III]. Se la revocazione è proposta davanti al giudice di pace il deposito e la costituzione di cui ai due commi precedenti debbono farsi a norma dell'articolo 319 (2).

(1) Comma così sostituito dall'art. 8 l. 18 ottobre 1977, n. 793.

Art. 400 cpc
Procedimento.


[I]. Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo [311, 359].

(2) Comma così sostituito dall'art. 79 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.

Art. 401 cpc
Sospensione dell'esecuzione (1).


[I]. Il giudice della revocazione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, la ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.
 
(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Art. 402 cpc
Decisione (1).


[I]. Con la sentenza che pronuncia la revocazione il giudice decide il merito della causa e dispone l'eventuale restituzione di ciò che siasi conseguito con la sentenza revocata (2).
[II]. Il giudice, se per la decisione del merito della causa ritiene di dover disporre nuovi mezzi istruttori [191 ss.], pronuncia, con sentenza, la revocazione della sentenza impugnata [279 2] e rimette con ordinanza le parti davanti all'istruttore [175 ss.; 180 ss.].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

(2) Comma così sostituito agli originari commi 1 e 2 dall'art. 9 l. 18 ottobre 1977, n. 793.

Art. 403 cpc
Impugnazione della sentenza di revocazione.


[I]. Non può essere impugnata per revocazione la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione.
[II]. Contro di essa sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione [391-bis; 391-ter].

Art. 404 cpc
Casi di opposizione di terzo (1).


[I]. Un terzo può fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato [324] o comunque esecutiva [282, 337 1, 431 1, 5, 4471] pronunciata tra altre persone quando pregiudica i suoi diritti [344] (2).
[II]. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno [344, 656; 2652n. 9, 2690n. 6 c.c.].

(1) La Corte cost., con sentenza 7 giugno 1984, n. 167, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione, emanata per la mancata comparizione dell'intimato o per la mancata opposizione dell'intimato pur comparso. Successivamente la Corte cost., con sentenza 22 ottobre 1985, n. 237 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di sfratto per morosità. Infine la Corte cost., con sentenza 20 dicembre 1988, n. 1105, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza con la quale il pretore dispone l'affrancazione del fondo ex art. 4 l. 22 luglio 1966, n. 607.

(2) La Corte cost., con sentenza 26 maggio 1995, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di convalida di licenza per finita locazione.

Art. 405 cpc
Domanda di opposizione.


[I]. L'opposizione è proposta davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza, secondo le forme prescritte per il procedimento davanti a lui.
[II]. La citazione deve contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 163, anche l'indicazione della sentenza impugnata e, nel caso del secondo comma dell'articolo precedente, l'indicazione del giorno in cui il terzo è venuto a conoscenza del dolo o della collusione, e della relativa prova [326 1].

Art. 406 cpc
Procedimento.


[I]. Davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui, in quanto non derogate da quelle del presente capo [311, 359].

Art. 407 cpc
Sospensione dell'esecuzione (1).


[I]. Il giudice dell'opposizione può pronunciare, su istanza di parte inserita nell'atto di citazione, l'ordinanza prevista nell'articolo 373, con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 7 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.

Art. 408 cpc
Decisione (1).


[I]. Il giudice, se dichiara inammissibile o improcedibile la domanda o la rigetta per infondatezza dei motivi, condanna l'opponente al pagamento di una pena pecuniaria [179 1] di 2 euro se la sentenza impugnata è del giudice di pace, di 2 euro se è del tribunale e di 2 euro in ogni altro caso [127 att.].

(1) Articolo così modificato dall'art. 80 d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, con effetto, ai sensi dell'art. 247 comma 1 dello stesso decreto quale modificato dall'art. 1 l. 16 giugno 1998, n. 188, dal 2 giugno 1999.
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