La richiesta di assegnazione da parte del creditore pignorante o intervenuto nell'esecuzione forzata, presupposti e modalità dell'assegnazione, questioni inerenti la distribuzione del ricavato della vendita forzata
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ARTICOLO 502
Termine per l'assegnazione o la vendita del pegno.
[I]. Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l'espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca [544; 27563, 27614, 2795, 2804 c.c.] si seguono le norme del presente codice, ma l'assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento [491; 2911 1 c.c.] (1).
[II]. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto [479 1, 3, 491, 501].
(1) Comma così modificato dal r.d. 20 aprile 1942, n. 504.
ARTICOLO 503
Modi della vendita forzata.
[I]. La vendita forzata può farsi con incanto [534 ss., 576 ss.] o senza [532 ss., 570 ss.], secondo le forme previste nei capi seguenti [164 att.; 2919 ss. c.c.].
ARTICOLO 504
Cessazione della vendita forzata.
[I]. Se la vendita è fatta in più volte o in più lotti [576 1 n. 1], deve cessare quando il prezzo già ottenuto raggiunge l'importo delle spese e dei crediti menzionati nell'articolo 495 primo comma [163 att.].
ARTICOLO 505
Assegnazione.
[I]. Il creditore pignorante può chiedere l'assegnazione dei beni pignorati, nei limiti e secondo le regole contenute nei capi seguenti [529 ss., 552 ss., 589 ss.; 2925 ss. c.c.].
[II]. Se sono intervenuti altri creditori, l'assegnazione può essere chiesta a vantaggio di uno solo o di più, d'accordo fra tutti.
ARTICOLO 506
Valore minimo per l'assegnazione.
[I]. L'assegnazione può essere fatta soltanto per un valore non inferiore alle spese di esecuzione e ai crediti aventi diritto a prelazione [2741 c.c.] anteriore a quello dell'offerente.
[II]. Se il valore eccede quello indicato nel comma precedente, sull'eccedenza concorrono l'offerente e gli altri creditori, osservate le cause di prelazione che li assistono [589; 162 att.].
ARTICOLO 507
Forma dell'assegnazione.
[I]. L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione [484, 487] contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione [162 att.].
ARTICOLO 508
Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario.
[I]. Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno [2784 ss. c.c.] o da ipoteca [2808 ss. c.c.], l'aggiudicatario o assegnatario, con la autorizzazione del giudice dell'esecuzione [484], può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore [585 ss., 602 ss.].
[II]. In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.
ARTICOLO 509
Composizione della somma ricavata.
[I]. La somma da distribuire è formata da quanto proviene a titolo di prezzo o conguaglio delle cose vendute o assegnate [495 5, 506 1, 529 ss., 552 ss., 570 ss., 590 2], di rendita o provento delle cose pignorate [492, 5591, 5602, 592 ss.; 1592 att.], di multa e risarcimento di danno da parte dell'aggiudicatario [540 2, 587; 1771 att.].
ARTICOLO 510
Distribuzione della somma ricavata (1).
[I]. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese [95].
[II]. In caso diverso la somma ricavata è dal giudice distribuita [512] tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti [541 ss., 596 ss.], con riguardo alle cause legittime di prelazione [2741 c.c.] e previo accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.
[III]. L'accantonamento è disposto dal giudice dell'esecuzione per il tempo ritenuto necessario affinché i predetti creditori possano munirsi di titolo esecutivo e, in ogni caso, per un periodo di tempo non superiore a tre anni. Decorso il termine fissato, su istanza di una delle parti o anche d'ufficio, il giudice dispone la comparizione davanti a sé del debitore, del creditore procedente e dei creditori intervenuti, con l'eccezione di coloro che siano già stati integralmente soddisfatti, e dà luogo alla distribuzione della somma accantonata tenuto conto anche dei creditori intervenuti che si siano nel frattempo muniti di titolo esecutivo. La comparizione delle parti per la distribuzione della somma accantonata è disposta anche prima che sia decorso il termine fissato se vi è istanza di uno dei predetti creditori e non ve ne siano altri che ancora debbano munirsi di titolo esecutivo.
[IV]. Il residuo della somma ricavata, dopo l'ulteriore distribuzione di cui al terzo comma ovvero dopo che sia decorso il termine nello stesso previsto, è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione [2863 2 c.c.].
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 8d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, come sostituito dall'art. 13 lett. e)l. 28 dicembre 2005, n. 263, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
510. DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA RICAVATA. - [I]. Se vi è un solo creditore pignorante senza intervento di altri creditori, il giudice dell'esecuzione, sentito il debitore, dispone a favore del creditore pignorante il pagamento di quanto gli spetta per capitale, interessi e spese.
[II]. In caso diverso, la somma ricavata è dal giudice distribuita tra i creditori a norma delle disposizioni contenute nei capi seguenti, con riguardo alle cause legittime di prelazione.
[III]. Il residuo della somma ricavata è consegnato al debitore o al terzo che ha subito l'espropriazione.
ARTICOLO 511
Domanda di sostituzione.
[I]. I creditori di un creditore avente diritto alla distribuzione possono chiedere di essere a lui sostituiti, proponendo domanda a norma dell'articolo 499, secondo comma.
[II]. Il giudice dell'esecuzione provvede alla distribuzione [510] anche nei loro confronti, ma le contestazioni relative alle loro domande [512 1] non possono ritardare la distribuzione tra gli altri creditori concorrenti.
ARTICOLO 512
Risoluzione delle controversie (1).
[I]. Se, in sede di distribuzione, sorge controversia tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione, circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.
[II]. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.
(1) Articolo così sostituito, in sede di conversione, dall'art. 23 lett. e) n. 9 d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif., in l. 14 maggio 2005, n. 80, con effetto dalla data indicata sub art. 476. Per la disciplina transitoria v. art. 2 3-sexies d.l. n. 35, cit., sub art. 476.
Si riporta il testo dell'articolo in vigore fino a tale data
512. (1) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. - [I]. Se, in sede di distribuzione [5102], sorge controversia tra creditori concorrenti o tra creditori e debitore o terzo assoggettato all'espropriazione [602 ss.] circa la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o circa la sussistenza di diritti di prelazione [27412 c.c.], il giudice dell'esecuzione [484] provvede all'istruzione della causa [175 ss.], se è competente [17]; altrimenti rimette le parti davanti al giudice competente a norma dell'articolo 17, fissando un termine perentorio [153] per la riassunzione [125 att.].
[II]. Il giudice, se non sospende totalmente il procedimento, provvede alla distribuzione della parte della somma ricavata non controversa [6242].
(1) Articolo così sostituito dall'art. 9 d.P.R. 17 ottobre 1950, n. 857.
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