I contributi dovuti dai Dottori Commercialisti sono il contributo soggettivo, il contributo integrativo ed il contributo di maternità. I contributi soggettivi dei commercialisti, ai sensi dell’art. 1 del Regolamento di disciplina del Regime Previdenziale, nonché ai sensi dell’art. 10 della L. n. 21/86 e dell’art. 9 dello Statuto, sono dovuti dagli iscritti alla Cassa (o tenuti all'iscrizione); dai pensionati di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità a carico della Cassa che proseguono l'attività professionale, senza applicazione del contributo minimo; dai pensionati di invalidità a carico della Cassa che proseguono l'attività professionale. I contributi soggettivi dovuti dai Dottori Commercialisti sono determinati applicando la percentuale scelta di anno in anno dal singolo professionista nel ventaglio compreso tra il 10% e il 17% al "reddito netto professionale" prodotto nell'anno precedente.
Tali contributi sono dovuti dai Dottori Comemrcialisti sino ad un limite massimo individuato, nel regolamento di disciplina del regime previdenziale nella misura di Euro 140.000,00, da rivalutarsi annualmente ai sensi del comma dell’art. 10 del medesimo regolamento (limite pari, per il 2007, ad Euro148.500,00) .
Ove il Dottore Commercialista svolga l'attività professionale in tutto o in parte in studio associato, il "reddito netto professionale" dovrà comprendere la quota del reddito netto, prodotto dall'associazione, di pertinenza dell'associato in base alla percentuale di partecipazione agli utili.
E’ in ogni caso dovuto un "contributo minimo soggettivo" pari, nel 2007, a Euro 2.220,00.
Gli iscritti infratrentacinquenni che presentano domanda di iscrizione entro il 3º anno di esercizio professionale, per i primi tre anni di esercizio coincidenti con i primi tre anni di iscrizione, possono pagare il contributo soggettivo sulla base dell’applicazione dell’aliquota al RNP, senza l’obbligo, ma con la facoltà, di pagare il contributo minimo (cfr. art.1, c.6 Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziale).
Per quanto riguarda i contributi minimi, coloro che usufruiscono del servizio telematico SAT PCM pagano i contributi minimi con addebito automatico sul conto bancario mediante RID con data valuta coincidente al giorno di scadenza del pagamento. Per gli altri il pagamento avviene mediante bollettini bancari Mav trasmessi presso il domicilio professionale
I contributi minimi vengono versati in due rate scadenti rispettivamente il 31/05 e il 31/10 dell'anno.
Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi (soggettivo e integrativo) devono essere versate entro il 15/12 di ciascun anno, ai sensi dell’art.3 del Regolamento di Disciplina del Regime Previdenziali.