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L’iscrizione alla Cassa Commercialisti è obbligatoria per tutti i dottori commercialisti iscritti all’Albo che esercitano la professione con carattere di continuità e che non versino in alcuna condizione di incompatibilità (cfr. art. 22 della L. n. 21/81; artt. 6 e 7 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale).
La continuità dell’esercizio professionale si realizza al raggiungimento dei limiti dei redditi o dei volumi d’affari annuali o della loro media quadriennale di cui all’art. 6 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale.
Ove non siano raggiunte le medie quadriennali richieste, le singole annualità risultate al di sotto dei limiti stabiliti anno per anno, vengono annullate con diritto alla restituzione della relativa contribuzione soggettiva versata.
L’iscrizione è facoltativa per gli iscritti ad altra forma previdenziale o per i già pensionati in relazione a diversa attività lavorativa contestualmente o precedentemente svolta.
E’ consentita la conservazione dell’iscrizione in caso di inattività derivante dall’assunzione di funzioni politiche, da inabilità, dalla maternità, dalla permanenza all’estero per motivi di studio, da eventi eccezionali calamitosi (cfr. artt. 22 della L. n. 21/86 e 6 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale).
E’ previsto, a carico degli iscritti e di coloro che sono tenuti all’iscrizione alla Cassa Commercialisti, un contributo soggettivo obbligatorio nella misura percentuale variabile (e da scegliere da parte di ciascun iscritto in sede di presentazione della comunicazione obbligatoria dei dati reddituali) tra il 10% e il 17% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF per l’anno precedente sino al limite di Euro 140.000,00 (per il 2004), annualmente rivalutabile.
E’ comunque dovuto un contributo minimo (pari, per l’anno 2004, a Euro 2.085,00).
Per i professionisti che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima del 35° anno d’età, il contributo minimo non è obbligatorio ma facoltativo.
E’ previsto, a carico di tutti gli iscritti all’Albo, l’obbligo di applicare una maggiorazione percentuale del 4% (per il periodo dal 2005 al 2009) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA e di versarne alla Cassa il relativo ammontare.
Per le Associazioni professionali e per le Società dei professionisti, il professionista è tenuto a versare alla Cassa il contributo integrativo in relazione alla quota degli utili.
E’ previsto un contributo integrativo minimo pari all’applicazione della percentuale sopra indicata ad un volume d’affari pari a 15 volte il contributo soggettivo minimo (cfr. art. 2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale).
I contributi si prescrivono nel termine di cinque anni dal termine per la presentazione della comunicazione reddituale (cfr. artt. 19 della L. n. 21/86 e 3 commi 9 e 10 della L. n. 335/95).
I contributi minimi sono riscossi in due rate scadenti il 31 maggio e il 31 ottobre dell’anno di riferimento.
Le eccedenze contributive debbono essere pagate entro il termine del 15 dicembre.
La Cassa Commercialisti può procedere alla riscossione delle somme insolute a titolo di contributi ed accessori, iscrivendo il relativo importo a ruolo ed avvalendosi della normativa relativa alla riscossione delle imposte dirette (cfr. art. 3 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale e art. 17 della L. n. 21/86).
Per coloro che siano iscritti alla Cassa con decorrenza anteriore al 31.12.2003 e che cessino dall’iscrizione alla Cassa, senza aver maturato il diritto a pensione, è prevista la possibilità di conseguire la restituzione dei contributi soggettivi versati sino al 31.12.2003 e rivalutati e del montante contributivo successivamente maturato.
Per gli iscritti con decorrenza successiva è data facoltà di conseguire la restituzione del montante soltanto a condizione che, alla data della cessazione del rapporto assicurativo, il professionista abbia un’anzianità d’iscrizione inferiore al quinquennio.
Tale facoltà è estesa agli eredi dell’iscritto deceduto senza diritto a pensione che non abbiano titolo a percepire la pensione indiretta (cfr. art. 4 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale).
Tutti gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti debbono inviare la comunicazione dei redditi professionali e dei volumi d’affari entro il 15 novembre di ciascun anno (art. 3 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale).
Le fattispecie sanzionate sono: la tardiva comunicazione dei dati reddituali; l’omessa comunicazione; la comunicazione infedele; il tardivo versamento dei contributi dovuti in autoliquidazione (c.d. eccedenze); l’omesso versamento dei contributi dovuti in autoliquidazione; la tardiva iscrizione; la comunicazione si considera tardiva nel periodo intercorrente dalla data di scadenza sino alla scadenza della comunicazione per l’anno successivo (in questi casi, se la comunicazione avviene entro il 15/12 la sanzione è pari al 6% dell’eccedenza contributiva dovuta, altrimenti la sanzione è pari al 10%).
In caso di omessa comunicazione, cioè in caso di mancato invio della comunicazione nel termine del 15/11 dell’anno successivo, la sanzione è pari al 25% dell’eccedenza contributiva.
Nel caso di infedele comunicazione, cioè di comunicazione difforme rispetto a quella presentata a fini fiscali, la sanzione è pari al 100% del conseguente contributo evaso o non dovuto (cfr. art. 22 del Regolamento di disciplina del Regime di Previdenza e 8 del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale).
Per ciascuna delle sopra citate fattispecie sanzionate è prevista la possibilità di conseguire una riduzione della sanzione regolarizzando spontaneamente la posizione previdenziale e contributiva con riferimento alle inadempienze commesse (cfr. l’allegato D del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza e l’art. 9 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale).
La Cassa Commercialisti corrisponde pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, invalidità, inabilità, reversibilità ed indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda ma, mentre le pensioni di vecchiaia, con quota d’anzianità d’iscrizione e contributiva antecedente il 31.12.2003 e le pensioni ai superstiti decorrono dalla data dell’evento, la pensione d’anzianità, la pensione di vecchiaia anticipata, la pensione unica contributiva e le pensioni d’invalidità e inabilità decorrono dalla data della domanda (salva l’applicazione delle finestre per quanto attiene alle pensioni di vecchiaia anticipata e d’anzianità – cfr. artt. 12, 13, 14, 16, 17 e 18 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale).
Le pensioni dei dottori commercialisti che abbiano periodi di iscrizione e contribuzione anteriori alla data del 31.12.2003, sono calcolate con sistema misto (parte reddituale e parte contributivo), quelle dei dottori commercialisti che siano iscritti alla Cassa a decorrere dalla data del 1.1.2004 sono integralmente calcolate con il sistema contributivo.
Le pensioni miste vedranno una quota calcolata con il sistema reddituale di cui all’art. 2 della L. n. 21/86, cioè formando la base pensionabile (su cui vedi ultra) ed applicando alla base pensionabile le aliquote pensionistiche dell’1,75% e dello 0,5% per l’anzianità d’iscrizione e contribuzione maturata sino al 31.12.2003.
La seconda quota pensionistica sarà, invece, calcolata con il metodo contributivo, applicando al montante dei contributi dovuti e versati a decorrere dal 1.1.2004 (rivalutato secondo la media quinquennale del PIL per il primo quinquennio e successivamente sulla base del rendimento medio degli investimenti con un rendimento minimo garantito del 1,5%) un coefficiente di trasformazione legato all’età anagrafica d’accesso al pensionamento.
Per quanto attiene alla quota reddituale, i redditi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della quota sono quelli dichiarati sino al 2003 ed il numero dei redditi da inserire nella base pensionabile viene annualmente incrementato sino a raggiungere a regime i 25 anni (cfr. art. 10 e tabella B del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale).
Le pensioni uniche contributive saranno calcolate unicamente come la quota B della pensione mista.
La pensione di vecchiaia mista è corrisposta, a regime, al compimento del 68° anno d’età e dopo la maturazione di un’anzianità contributiva e d’iscrizione di almeno 33 anni.
Nella fase transitoria sono previsti requisiti d’età, d’iscrizione e contributivi minori (cfr. la tabella D del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, la Legge n. 21/86 prevedeva 65 anni d’età e 30 d’anzianità contributiva e d’iscrizione).
Rimane ferma la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia mista con 70 anni d’età e 25 d’anzianità contributiva e d’iscrizione.
La pensione di vecchiaia anticipata, per coloro che abbiano maturato i requisiti entro il 31/12/2004, è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno il 58° anno d’età e possano vantare un’anzianità contributiva almeno pari a 35 anni.
A decorrere dal 1.1.2005, invece, la pensione di vecchiaia anticipata sarà corrisposta a coloro che abbiano almeno 61 anni d’età e 38 anni d’anzianità contributiva e d’iscrizione ovvero 40 anni d’anzianità contributiva e d’iscrizione a prescindere dall’età (cfr. la tabella E del Regolamento di disciplina del Regime previdenziale). Non è più richiesta la condizione di cui all’art. 3 della L. n. 21/86 della preventiva cancellazione dall’Albo professionale (cfr. art. 14 del regolamento di disciplina del regime previdenziale).
La pensione unica contributiva è corrisposta, a condizione che siano stati maturati almeno cinque anni d’anzianità contributiva e di iscrizione, al compimento del 62° anno d’età, su domanda e a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda stessa (cfr. art. 13 del regolamento di disciplina del regime previdenziale).
La pensione di inabilità è corrisposta, su domanda, previa cancellazione dall’Albo, a coloro la cui capacità all’esercizio della professione sia totalmente esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione.
La pensione decorre dal momento della presentazione della domanda a condizione che l’iscritto abbia compiuto almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione in caso di malattia (mentre nel caso dell’infortunio è esclusivamente richiesto che la domanda d’iscrizione sia stata inoltrata prima del verificarsi dell’evento invalidante).
E’ previsto un importo minimo della pensione d’inabilità pari al 70% del trattamento minimo rivalutato in vigore alla data del 31.12.2003.
La pensione di invalidità spetta a coloro la cui capacità all’esercizio professionale, a causa di malattia o infortunio, sia ridotta a meno di un terzo, purchè siano stati maturati 10 anni d’anzianità d’iscrizione e contribuzione (in caso di malattia) o 5 anni (in caso di infortunio).
E’ previsto un importo minimo della pensione d’invalidità pari al 70% del trattamento minimo rivalutato in vigore alla data del 31.12.2003 (cfr. artt. 16 e 17 del regolamento di disciplina del Regime previdenziale).
La misura è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità (cfr. art. 28 dello Statuto).
Le pensioni di vecchiaia (mista e contributiva), anzianità, invalidità ed inabilità sono reversibili, nella misura del 60% (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro), in favore del coniuge e, in assenza del coniuge, nella misura del 60% in favore in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 20% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.
La pensione indiretta spetta agli indicati superstiti nelle misure percentuali precisate, in caso di decesso di iscritto senza diritto a pensione che possa vantare i requisiti assicurativi necessari per la pensione di inabilità (cfr. art. 30 dello Statuto).
E’ previsto un importo minimo della pensione indiretta pari al 70% del trattamento minimo rivalutato in vigore alla data del 31.12.2003.
E’ previsto un contributo di solidarietà a carico dei pensionati (cfr. art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale nonché le tabelle F del medesimo regolamento).
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