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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERCURIO Ettore - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 4078/2006 proposto da:
C.N.P.A.F. - CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVASTANO 20, presso lo studio dell'avvocato DE STEFANO Maurizio, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;
ricorrente –
contro
T.M.;
intimato –
avverso la sentenza n. 5379/2004 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/02/2005 R.G.N. 1494/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/02/2009 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l'Avvocato MAURIZIO DE STEFANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicatala Corte d'appello di Napoli confermava la statuizione resa dal locale Tribunale con cui era stata accolta la domanda proposta dall'avv. T.M. nei confronti della Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza Forense per ottenere le differenze sui ratei di pensione per il periodo dal primo settembre 1995 al 31 marzo 1997. La Corte territoriale - premesso che, ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 2, modificato dalla l.
n. 141 del 1992, art. 1, la pensione va calcolata per ogni anno di effettiva contribuzione in misura pari all'1,75% della media dei più elevati redditi professionali dichiarati per gli ultimi quindici anni anteriori al pensionamento e che i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati ai sensi dell'art. 15 della medesima legge, mentre la Cassa aggiorna ogni anno detti coefficienti di rivalutazione sulla base dei dati Istat, considerando il 75% degli aumenti tra i coefficienti relativi all'anno di produzione del reddito e quello del penultimo anno anteriore al pensionamento - rilevava che con il D.M. 25 settembre 1990 la percentuale di rivalutazione era stata aumentata dal 75% al 100%; ciò premesso confermava la illegittimità dell'operato della Cassa, per avere applicato detto indice del 100% solo sui redditi maturati dopo il 1991, sul rilievo che, secondo la legge, il coefficiente di rivalutazione da prendere in considerazione è unico per tutti gli anni.
Avverso detta sentenza la Cassa propone ricorso con un unico motivo.
L'avv. T. è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la Cassa lamenta violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e deduce che la Corte Territoriale non si sarebbe avveduta che esso ricorrente aveva prestato acquiescenza al capo della sentenza di primo grado riguardante la rivalutazione dei redditi conseguiti negli anni anteriori al 1991 nella misura del 100%, mentre restava devoluta alla Corte d'appello la ulteriore questione, costituente capo autonomo, relativa alla misura delle somme da versare all'interessato, dal momento che già in primo grado si era dedotta la inesattezza dei conteggi allegati al ricorso, perchè in essi si era tenuto conto anche degli scaglioni di reddito in vigore nell'anno 1995, e cioè nell'anno dei pensionamento. Lo stesso Giudice di primo grado aveva rilevato che le questioni da risolvere erano due; che la prima riguardava i conteggi, mentre la seconda atteneva ai criteri di rivalutazione. In relazione alla prima, il Tribunale aveva affermato che l'erroneità del calcolo degli scaglioni su cui applicare i coefficienti era documentata dai tabulati forniti dalla stessa Cassa, la quale, del resto non aveva formulato alcuna obiezione sui punto. Detta questione era stata riproposta in appello ma non esaminata dalla Corte adita.
Il ricorso è fondato.
Va invero riconfermato il principio più volte enunciato (tra le tante Cass. n. 11639 del 22 giugno 2004) per cui l'interpretazione della domanda, e quindi anche dell'atto di appello, spetta al giudice del merito, per cui, ove questi abbia espressamente ritenuto che una certa domanda era stata avanzata, ovvero non era stata avanzata, tale statuizione, ancorchè erronea non può essere direttamente censurata per ultrapetizione, atteso che - avendo comunque il giudice svolto una motivazione sul punto, dimostrando come una certa questione debba ritenersi ricompresa o non ricompresa tra quelle da decidere - il difetto di ultrapetizione, ovvero di mancata decisione sulla domanda, non è logicamente verificabile prima di avere accertato che quella medesima motivazione sia erronea; la sentenza non può pertanto essere annullata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., se preliminarmente non si annulli quella parte di essa in cui si sono spiegate le ragioni che hanno indotto alla trattazione o alla non trattazione della questione. In tal caso, l'errore del giudice non si configura come "error in procedendo", ma attiene esclusivamente al momento logico relativo all'accertamento in concreto della volontà della parte, e non a quello inerente a principi processuali. Quando invece, come nella specie, la sentenza impugnata non rechi alcuna motivazione sul punto, e la parte lamenti che la trattazione della questione costituisca ultra petizione, perchè la medesima non era proposta o riproposta, ovvero la parte si dolga che ad un capo di impugnazione non sia stata data risposta, in tali casi la corte di legittimità ha diretto accesso agli atti per accertare la sussistenza o non del vizio denunciato.
Nella specie, il giudice di primo grado non aveva trattato solo la questione relativa all'applicazione dei coefficienti di rivalutazione, ma anche quella relativa al calcolo degli scaglioni di reddito da prendere in considerazione, disattendendo le doglianze esposte in ricorso sul punto. Con l'atto di appello si intese espressamente impugnare solo detta questione e cioè il fatto che la Cassa avrebbe tenuto conto, erroneamente, degli scaglioni di reddito in vigore dell'anno 1995, in quanto era l'anno di pensionamento dell'av. T..
Con la sentenza impugnata, la Corte di Napoli, non ha trattato, nè deciso su detta questione, soffermandosi solo sull'altra relativa alla applicazione dei coefficienti di rivalutazione, sulla quale peraltro non era stato proposto appello.
Ne consegue la fondatezza della censura fatta valere con il presente ricorso, di violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altro giudice che si designa nella medesima Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, la quale deciderà anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2009
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