La previdenza forense così come originariamente disciplinata dalla l. n. 576/1980
Si premette che il presente articolo è conservato quale quadro storico della previdenza forense che, di recente, è stata integralmente ridisegnata con Riforma Previdenziale Forense, articolata nel nuovo Regolamento delle prestazioni previdenziali e nel nuovo Regolamento dei contributi.
L’iscrizione alla Cassa Nazionale Forense è obbligatoria ed avviene su domanda o d’ufficio concorrendo i requisiti dell’iscrizione all’Albo professionale e l’esercizio continuativo della professione, secondo i criteri determinati dal Comitato dei Delegati (cfr. art. 22 della L. n. 576/80).
E’ consentita la conservazione dell’iscrizione alla Cassa Nazionale Forense, a prescindere dalla realizzazione di determinati limiti reddituali e/o di volumi d’affari, in caso di inattività derivante dall’assunzione di particolari funzioni o cariche politiche e/o istituzionali (Parlamento, Corte Costituzionale ecc. ecc.)
E’ previsto, a carico degli iscritti alla Cassa Nazionale Forense, un contributo soggettivo obbligatorio nella misura del 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al limite della prima fascia reddituale e nella misura del 3% per la quota reddituale eccedente.
E’ previsto un contributo minimo.
Il contributo soggettivo è dovuto anche dai pensionati che proseguano l’esercizio professionale ma senza minimo per i primi cinque anni e, successivamente, nella misura percentuale del 3%.
Per gli avvocati che iniziano la professione e che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i 35 anni d’età il contributo è dimezzato per i primi tre anni (cfr. art. 2 del Regolamento dei contributi).
E’ previsto, a carico di tutti gli iscritti all’Albo, l’obbligo di applicare una maggiorazione percentuale del 2% (contributo integrativo) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA e di versarne alla Cassa il relativo ammontare.
In caso di partecipazione ad Associazioni professionali, il professionista è tenuto a versare alla Cassa Nazionale Forense il contributo integrativo in relazione alla quota degli utili.
E’ previsto un contributo integrativo minimo, cui non sono tenuti i pensionati che proseguano l’esercizio della professione (cfr. art. 3 del Regolamento dei contributi).
I contributi si prescrivono nel termine di dieci anni dalla data dell’invio della comunicazione obbligatoria relativa ai redditi ed ai volumi d’affari (cfr. art. 19 della L. n. 576/1980).
Tutti gli Avvocati iscritti, anche solo per una frazione di anno, all’Albo professionale debbono inviare, entro il 30 settembre di ciascun anno, la comunicazione dei redditi professionali e dei volumi d’affari prodotti nell’anno precedente (art. 7 del regolamento dei contributi) i soggetti obbligati che compartecipino ad associazioni professionali o società di professionisti dovranno contestualmente inviare comunicazione anche relativa ai redditi e ai volumi d’affari della società o associazione compartecipate (cfr. art. 17 del Regolamento dei contributi).
I contributi minimi sono riscossi in quattro rate, secondo modalità e termini stabiliti dal C.d.A.
Le eccedenze contributive (rispetto ai minimi) debbono essere pagate, per metà, entro il termine del 31 luglio dell’anno di riferimento e, per la residua parte, entro il 31 dicembre successivo.
Cassa Forense può procedere alla riscossione delle somme insolute a titolo di contributi, sanzioni ed accessori, iscrivendo il relativo importo a ruolo ed avvalendosi della normativa relativa alla riscossione delle imposte dirette (cfr. artt. da 20 a 23 del Regolamento dei contributi).
Le fattispecie sanzionate sono: la tardiva comunicazione dei dati reddituali; l’omessa comunicazione; la comunicazione infedele; il tardivo versamento dei contributi dovuti in forma di autoliquidazione; l’omesso versamento dei contributi dovuti in forma di autoliquidazione; l’omesso versamento dei contributi il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco.
La sanzione prevista per le inadempienze connesse alla comunicazione dei dati reddituali e del volume d’affari è stabilita nella misura del contributo integrativo minimo previsto nell’anno della commessa inadempienza.
Tale sanzione, in caso di ritardo, è ridotta al 25% se la comunicazione viene inviata entro 30 giorni dalla scadenza del termine, al 50% se viene inviata entro il 31 dicembre.
La sanzione prevista per l’omesso versamento dei contributi il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco è pari al 100% del contributo evaso. Sono previste riduzioni delle sanzioni in caso di adesione all’accertamento e in caso di ravvedimento operoso (artt. da 5 a 8 del Regolamento sulle sanzioni).
L’art. 4 del Regolamento generale, sopprimendo l’istituto della restituzione dei contributi, ha introdotto a favore degli iscritti che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno d’età senza aver maturato i requisiti contributivi per l’accesso alla pensione di vecchiaia, la facoltà di chiedere l’erogazione di una pensione, reversibile ai superstiti, liquidata con il sistema contributivo di cui alla L. n. 335/95, calcolata con riferimento esclusivo ai contributi versati nella misura percentuale del 10% sulla prima fascia di reddito, a condizione che i medesimi iscritti possano vantare un’anzianità contributiva almeno quinquennale.
Identica facoltà, alle medesime condizioni assicurative, è riconosciuta ai superstiti di iscritto che non abbiano titolo a percepire la pensione indiretta (cfr. art. 4 del Regolamento generale).
La legge prevedeva (art. 21 L. n. 576/1980), la restituzione dei contributi soggettivi versati in caso di cancellazione dalla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione.
La Cassa Forense corrisponde pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità ed indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda e, salvo che per vecchiaia, reversibilità ed indirette (che decorrono dalla data dell’evento), decorrono dalla data di presentazione della domanda (cfr. art. 1 della L. n. 576/1980).
La pensione di vecchiaia è corrisposta con 65 anni d’età e 30 anni di anzianità contributiva e di iscrizione e si calcola prendendo, come base pensionabile, la media dei migliori 10 redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni relative ai 15 anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione (per la media si considera soltanto la parte di reddito soggetta al contributo nella misura percentuale del 10%).
A decorrere dal 1.1.2002, i redditi da inserire nella base pensionabile sono i migliori 20 sugli ultimi 25; per coloro che, alla data del 1.1.2002 avessero già maturato un’anzianità contributiva decennale e 45 anni d’età, la pensione sarà composta di due quote: la prima, relativa all’anzianità maturata sino al 31.12.2001 calcolata prendendo come base pensionabile i migliori dieci redditi sugli ultimi quindici, la seconda, relativa all’anzianità successiva calcolata prendendo, come base pensionabile, i migliori venti redditi sugli ultimi venticinque.
Sulla base pensionabile viene, poi, applicata, per ogni anno di iscrizione, l’aliquota del 1,75% sul primo scaglione di reddito (Euro 39.200,00 per il 2005) e, sugli ulteriori scaglioni, le aliquote del 1,50%; 1,30%; 1,15%.
La pensione decorre dalla data della maturazione dei requisiti anagrafico contributivi. E’ previsto un minimo di pensione pari a otto volte il contributo minimo dovuto nell’anno anteriore alla maturazione del diritto a pensione.
Successivamente al pensionamento, la prosecuzione dell’attività professionale dà titolo alla percezione di un primo supplemento pensionistico biennale e di un secondo triennale calcolati, con riferimento ai redditi prodotti successivamente al pensionamento con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia.
La pensione d’anzianità è corrisposta, previa cancellazione dall’Albo professionale, a coloro che abbiano maturato 35 anni d’anzianità contributiva ed i requisiti anagrafici di cui alla L. n. 335/95 e successive integrazioni e modificazioni o, a prescindere dall’età, 40 anni di contributi.
La pensione decorre dalla domanda e si calcola come la pensione di vecchiaia.
La pensione di inabilità è corrisposta, su domanda, previa cancellazione dall’Albo, a coloro la cui capacità all’esercizio della professione sia totalmente esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione.
La pensione decorre dal momento della presentazione della domanda a condizione che l’iscrizione sia in atto da dieci anni (5 in caso di infortunio) e che la stessa sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento dei 40 anni.
A determinate condizioni reddituali dell’inabile è previsto che l’anzianità assicurativa ai fini della determinazione dell’importo sia incrementata di 10 anni fino ad un massimo di trentacinque.
Anche la pensione d’inabilità è integrata sino a concorrenza del trattamento minimo previsto per le pensioni di vecchiaia (cfr. art. 2 L. n. 141/92).
La pensione di invalidità spetta a coloro la cui capacità all’esercizio professionale, a causa di malattia o infortunio, sia ridotta a meno di un terzo, concorrendo i requisiti assicurativi e contributivi previsti per la pensione di inabilità.
La misura è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità ed il minimo garantito è pari al 70% del minimo previsto per le pensioni di vecchiaia (cfr. art. 5 della L. n. 576/1980).
Le pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità ed inabilità sono reversibili, nella misura del 60% (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro), in favore del coniuge e, in assenza del coniuge, nella misura del 60% in favore in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 20% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.
Ai fini del calcolo della relativa pensione di reversibilità, l’importo della precedente pensione d’invalidità viene incrementato di tre settimi.
La pensione indiretta spetta agli indicati superstiti nelle misure percentuali precisate, in caso di decesso di iscritto senza diritto a pensione che possa vantare un requisito assicurativo-contributivo almeno decennale; in tal caso l’anzianità assicurativa, ai fini del calcolo, viene incrementata di dieci anni sino al raggiungimento di un massimo di trentacinque anni (cfr. art. 3 della L. n. 141/1992).