Cass Civ Sez Lav n 11612 2008

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. DE LUCA   Michele                      -  rel. Presidente   - 
Dott. FIGURELLI Donato                      -  Consigliere  - 
Dott. CELENTANO Attilio                    -  Consigliere  - 
Dott. DI CERBO  Vincenzo                   -  Consigliere  - 
Dott. NOBILE    Vittorio                        -  Consigliere  - 

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CASSA  ITALIANA  DI  PREVIDENZA  E  ASSISTENZA  DEI  GEOMETRI  LIBERI  PROFESSIONISTI,  in  persona del legale rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliata in ROMA VIA GREGORIO VII  108,  presso  lo  studio  dell'avvocato SCONOCCHIA BRUNO, che la rappresenta e  difende  unitamente all'avvocato CINELLI MAURIZIO, giusta delega in atti;

ricorrente –

contro

A.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MEDAGLIE  D'ORO 143, presso lo studio dell'avvocato GELSUMINO CHIARA, rappresentato e  difeso dall'avvocato ROTATORI GIACOMO, giusta delega in atti;

controricorrente –

avverso  la   sentenza  n.  240/04 della Corte  d'Appello  di  ANCONA,  depositata il 01/06/04 R.G.N. 290/03;
udita  la  relazione  della causa svolta nella pubblica  udienza  del  27/03/08 dal presidente DE LUCA Michele;
udito l'Avvocato SCONOCCHIA;
udito l'Avvocato ROTATORI;
udito  il  P.M.  in persona del Sostituto Procuratore Generale  Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del Tribunale di Pesaro, che aveva accolto la domanda proposta da A.D. contro la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti, per ottenere la erogazione della pensione di anzianità - che era stata sospesa dalla Cassa, in dipendenza della carica, rivestita dall' A., di consigliere di amministrazione della Banca di credito cooperativo di Fano - essenzialmente in base ai rilievi seguenti:
il Giudice di primo grado ha ritenuto illegittima, perchè contraria ad una norma di legge (L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 3), la delibera del Comitato dei delegati della Cassa (n. 18 del 22 dicembre 1997), "che ha modificato -introducendo una ulteriore causa di incompatibilità rispetto alla pensione di anzianità - l'originario (art.) 3 del regolamento, quale era dettato dalla L. n. 773 del 1982";
ne consegue la illegittimità della sospensione della erogazione della pensione, che si fonda sulla delibera (22 dicembre 1997, n. 18) e sul regolamento della Cassa, da essa modificato;
nè sussiste l'asserito vizio di ultrapetizione, in quanto - a fronte della eccezione della Cassa che l'art. 3 del regolamento era stato modificato da detta delibera del 1997 - l' A. ha contestato la legittimità della delibera, per contrasto con la legge ed "ha sostenuto la permanente vigenza del precedente testo dell'articolo 3 del Regolamento";
peraltro la stessa delibera di modifica del regolamento - in quanto incide sui requisiti soggettivi per l'accesso alla pensione - è illegittima anche sotto il profilo che non è stata preceduta da preventiva contrattazione collettiva nazionale; "in punto di fatto, non è contestato che la carica di consigliere di amministrazione della Banca di credito cooperativo, rivestita dall' A., non integri l'ipotesi di incompatibilità (o, meglio, di sospensione della erogazione della pensione di anzianità) prevista dall'articolo 3 del regolamento della Cassa, come dettato dalla L. n. 773 del 1982:
la stessa, infatti, non comportava l'iscrizione ad un albo professionale o ad un elenco di lavoratori autonomi e non integrava certamente una attività di lavoro dipendente (mentre era certamente definibile come una prestazione continuativa, seppure a cadenza saltuaria, di lavoro professionale autonomo, ricadente nella previsione dell'articolo 3 (del regolamento) nella versione introdotta dalla delibera del Comitato dei delegati n. 18 del 22.12.1997)".
Avverso la sentenza d'appello, la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi. L'intimato D.A. resiste con controricorso, illustrato da memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 112, 414 e 420 c.p.c.; e D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 2 e 3), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti censura la sentenza impugnata - per avere dichiarato illegittima la delibera del Comitato dei delegati della Cassa (n. 18 del 22 dicembre 1997), - sebbene inducessero ad opposta decisione le circostanze e le considerazioni seguenti: controparte non ha "neppure nominato" - nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado - detta delibera del Comitato dei delegati (adottata ai sensi del D.Lgs. n. 509 del 1994), nè i "provvedimenti presupposti e conseguenti", quali la procedura per l'adozione ed il provvedimento ministeriale di approvazione;
peraltro - ove si dovesse ritenere la declaratoria della illegittimità di atti neanche dedotti in giudizio - l'impugnazione degli stessi atti "è soggetta alla giurisdizione del Giudice amministrativo".
Con il secondo motivo - denunciando (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3) violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 509 del 1994, artt. 2 e 3; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12,;L. n. 289 del 2002, art. 44; anche in relazione agli artt. 2, 3 e 38 Cost.) - la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere, bensì, riconosciuto la potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati, in materia di requisiti per l'accesso alle prestazioni, ma di averla subordinata, tuttavia, ad una "preventiva determinazione in sede di contrattazione collettiva" - sebbene tale determinazione fosse prevista (dal D.Lgs. n. 509, del 1994, art. 3, comma 2, lett. b) soltanto per le "forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria" - tra le quali non rientrano le gestioni previdenziali per liberi professionisti (quale, appunto, la gestione della Cassa ricorrente) - e, peraltro, la potestà normativa degli enti previdenziali privatizzati riguarda (ai sensi della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12) "anche la materia della incompatibilità tra godimento della pensione e svolgimento di attività di lavoro".
Con il terzo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2 e 3; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12; L. n. 289 del 2002, art. 44; anche in relazione agli artt. 2, 3 e 38 Cost.; art. 12 disp. att. c.p.c., recte c.c.; e artt. 1362 e 1363 c.c.), nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - la Cassa ricorrente censura la sentenza impugnata - per avere negato la legittimità della delibera del Comitato dei delegati della Cassa (n. 18 del 22 dicembre 1997), - sebbene inducessero ad opposta decisione le circostanze e le considerazioni seguenti:
la sentenza impugnata omette di spiegare la ragione della qualificazione della delibera in termini di "determinazione dei requisiti soggettivi per l'attribuzione delle singole prestazioni";
la sentenza impugnata omette di considerare "contenuto complessivo e ratio" della delibera "nonchè la sua conformità alle linee guida(....)che (...) regolano la potestà normativa degli enti (previdenziali) privatizzati", sebbene - dal tenore letterale della stessa delibera - ne risulta il riferimento a "principi fondamenta li dell'ordinamento pensionistico, tanto generale(L. n. 335 del 1995) che specifico (D.Lgs. n. 509 del 1994 - quali equilibrio di bilancio, stabilità della gestione, cura delle aspettative delle generazioni future, ripartizione dei sacrifici e solidarietà internazionale - fatti propri dalle riforme del 1992 e 1995 (vedi D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, comma 2; L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12), in coerenza con la costituzione (art. 2, 3 e 38);
comunque, la delibera in questione - se interpretata correttamente - "evidenzia la volontà della stessa di operare, non sul piano della "determinazione dei requisiti soggettivi" (......), ma su quello della mera erogazione dei ratei di pensione che, in caso di sussistenza di una causa di incompatibilità, viene semplicemente sospesa" Il ricorso non è fondato.
2. Comporta una compressione del diritto al lavoro e contrasta, perciò, con il principio costituzionale (art. 4 della Costituzione), che ne reca la garanzia - secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 137 del 7 aprile 2006 ed, ivi richiamate, le sentenze della stessa Corte n. 73 del 28 febbraio 1992 e 437 del 7 novembre 2002) - la disposizione (di cui alla L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 3, comma 2, Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri), in quanto prevede che la corresponsione della pensione di anzianità - a carico della Cassa - non solo è subordinata alla cancellazione dall'albo dei geometri, ma è incompatibile, altresì, con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.
3. Lo stesso parametro (articolo 4 della Costituzione, cit.) risulta funzionale, altresì, alla verifica - circa la legittimità dell'art. 3 del regolamento della Cassa (come sostituito dalla Delib. 22 dicembre 1997, n. 18, del Comitato dei delegati, che estende la incompatibilità, con la pensione di anzianità, a qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonomo, anche di natura occasionale) - anche a volere prescindere dalla considerazione che la stessa Corte costituzionale (nella sentenza n. 137 del 7 aprile 2006, cit.) ritiene plausibile - sia pure ai fini della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - il rilievo del giudice rimettente che "la sospensione stabilita dal regolamento (come sostituito, appunto, dalla Delib. 22 dicembre 1997, n. 18, del Comitato dei delegati, cit.) e in concreto imposta è conseguente alla disposizione di legge censurata e destinata a cadere in caso di dichiarazione di illegittimità di quest'ultima".
Evidente pare, infatti, il contrasto con il parametro prospettato (art. 4 Cost., cit.) - in quanto il diritto al lavoro ne risulta compresso, vieppiù, rispetto alla disposizione di legge censurata dalla Corte costituzionale (L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 3, comma 2, cit.) - della disposizione regolamentare in esame (art. 3 del regolamento della Cassa, come sostituito dalla Delib. 22 dicembre 1997 del Comitato dei delegati), ancorchè siano affatto diversi - in relazione alla natura giuridica, che venga attribuita alla stessa disposizione regolamentare - gli effetti di detto contrasto.4. Infatti il contrasto con norme imperative (quale, appunto, l'art. 4 Cost.) comporta la nullità (art. 1418 c.c.) della disposizione regolamentare in esame (art. 3 del regolamento della Cassa, come sostituito dalla Delib. 22 dicembre 1997, n. 18, del Comitato dei delegati) - ove questa si consideri deliberazione privatistica (in tal senso, vedi Cass. n. 16650 del 2005) - mentre ne legittima la disapplicazione in via incidentale, funzionale alla tutela del diritto soggettivo (nella specie, alla pensione di anzianità) azionato dinanzi al Giudice ordinario ( L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 5 Allegato E: vedi, per tutte, Cass. n. 1665/2000; 4659/2001;332, 6801, 12001, 13770/2002; 3252, 6627, 7043/2003; 3089, 6450, 10177, 16175/2004; 10044/2005; 10628/2006; 1599, 1152/2007), ove se ne prospetti - sulla base delle indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 248 del 18 luglio 1997), circa il permanente carattere pubblicistico dell'attività di previdenza ed assistenza, nonostante la privatizzazione degli enti che la esercitano (quale l'attuale ricorrente) - la natura di fonte regolamentare o, comunque, di normazione secondaria (come sembra sostenere la Cassa ricorrente, invocando, a sostegno, Cons. stato, sez. 6^, 12 maggio 2004, n. 3005; vedi, altresì, Cons. stato, sez. 6^, 23 gennaio 2006, n. 182).
5. Questa Corte è dispensata, tuttavia, dal prendere posizione sulla questione da ultima prospettata (vedine, comunque, le sentenze n. 26810/2007 delle sezioni unite, 13078/2004 della terza sezione, con riferimento al problema, che pare contiguo, concernente la natura giuridica, appunto, del codice deontologico o disciplinare per liberi professionisti).
Quale che ne sia la soluzione, infatti, resta, comunque, priva di qualsiasi fondamento giuridico la dedotta sospensione della pensione di anzianità - risultando parimenti travolte, dal contrasto con il parametro prospettato (art. 4 Cost., cit.), sia la fonte legale (L. 20 ottobre 1982, n. 773, art. 3 cit.), sia la disposizione del regolamento della Cassa ricorrente (come sostituita dalla delibera del Comitato dei delegati della Cassa n. 18 del 22 dicembre 1997, cit.), che ne sono addotte a sostegno - anche a volere prescindere dalla considerazione che la stessa Corte costituzionale (nella sentenza n. 137 del 7 aprile 2006, cit.) ha ritenuto plausibile - per quanto si è detto - il rilievo del Giudice rimettente che (anche) "la sospensione (....) in concreto imposta è conseguente alla disposizione di legge censurata e destinata a cadere in caso di dichiarazione di illegittimità di quest'ultima".
6. Tanto basta per rigettare il ricorso, perchè infondato.
Alla luce dei principi di diritto enunciati, infatti, ne risultano infondate sia le censure di merito - che riposano, essenzialmente, sulla asserita e, per quanto si è detto, denegata legittimità della dedotta sospensione, per incompatibilità, di pensione di anzianità a carico della Cassa ricorrente - sia le censure di rito, che suppongono - quale parametro di (asserita e, per quanto si è detto, denegata) legittimità della stessa sospensione - l'art. 3 del regolamento della Cassa (come sostituito dalla Delib. 22 dicembre 1997, n. 18, del Comitato dei delegati, cit.) - del quale denunciano l'omessa o, comunque irrituale allegazione (peraltro infondatamente, sia detto per inciso, siccome ritenuto, correttamente, dalla sentenza impugnata) - anzichè il principio costituzionale (art. 4 Cost.) di garanzia del diritto al lavoro.
7. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 385, comma 1, in relazione all'art 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; Condanna la Cassa ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 17,00, oltre Euro 2.000,00, (duemila) per onorario.
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2008.

Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2008
 
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