Cass Civ Sez Lav n 23643 2006

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:                           
Dott. CICIRETTI      Stefano                      -  Presidente   - 
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio                     -  Consigliere  - 
Dott. CELENTANO      Attilio                      -  Consigliere  - 
Dott. DI NUBILA      Vincenzo                -  rel. Consigliere  - 
Dott. DE MATTEIS     Aldo                         -  Consigliere  - 
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso iscritto al n. R.G. 6951.04 proposto da:
CASSA  ITALIANA  DI  PREVIDENZA  E  ASSISTENZA  DEI  GEOMETRI  LIBERI PROFESSIONISTI  in  persona del legale rappresentante  "pro  tempore" Presidente S.F.,  rappresentata  e  difesa  dagli  avv.  CINELLI MAURIZIO, GIANFRANCO PALERMO, BRUNO SCONOCCHIA per mandato  a margine  del  ricorso,  elett. dom. in  Roma  presso  il  terzo,  via
Gregorio VII n. 108;

ricorrente –

contro

D.M.N.  in atti generalizzato, rappresentato  e  difeso   TERENZIO  ALESSANDRO  per delega a margine del controricorso,  elett. dom. in Roma presso il difensore, via Pier Luigi da Palestrina 19;

intimato controricorrente –
 
avverso  la  sentenza della Corte di Appello di Roma n. 4807.2003  in data 20.2.2003 depositata il 13.1.2004;
udita  la  relazione della causa fatta dal Dott. Vincenzo  Di  Nubila all'udienza del 10.10.2006;                                         
udito per il ricorrente l'avv. Sconocchia;
udito per il resistente l'avv. Terenzio;
udito il Procuratore Generale in persona del sostituto Dott. RICCARDO FUZIO, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 31.1.2000, l'arch. D.M. N. adiva il Tribunale di Roma ed esponeva di avere presentato istanza di retrodatazione della propria posizione assicurativa presso la Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti dal 1967 al 1960, conformemente alla delibera della predetta Cassa n. 283 del 1994; con tale delibera, era stato consentito agli assicurati di versare contributi arretrati, alla sola condizione che gli interessati fossero iscritti nei ruoli dell'imposta di Ricchezza Mobile cat. C/1. L' istanza era stata inizialmente accolta, ma successivamente la stessa Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti aveva revocato tutti i provvedimenti del tipo considerato, a motivo che era entrata in vigore la L. n. 335 del 1995. Tale normativa rendeva indisponibile la prescrizione dei contributi; sosteneva peraltro l'attore che nella specie la prescrizione anteatta era rinunciabile e disponibile, onde l'atto col quale la Cassa aveva rimesso in termine gli iscritti per il versamento dei contributi arretrati costituiva non equivoca rinuncia ad avvalersi della prescrizione.
2. Si costituiva la Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti ed eccepiva che la prescrizione "de qua" era irrinunciabile anche nel regime anteriore alla predetta L. n. 335 del 1995, onde il D.M. non poteva essere ammesso a versare contributi prescritti. Il Tribunale di Roma respingeva la domanda compensando le spese. Proponeva appello l'attore e la Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava il diritto dell'appellante alla retrodatazione dell'iscrizione alla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti dal 1.1.1960, compensando integralmente le spese del doppio grado.
3. La Corte di Appello così motivava:
va condivisa la sentenza della Corte di Cassazione n. 11140.2001, secondo la quale la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, si applica non soltanto all'INPS, ma a tutte le forme di previdenza obbligatoria; va escluso un diritto soggettivo al versamento di contributi prescritti e la prescrizione già maturata è sottratta alla disponibilità delle parti;
- va tuttavia applicato il comma 10 del predetto articolo, il quale esclude l'applicazione del comma 9 "per i casi di atti interrottivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente";
- la Delib. n. 383 del 1994 della Cassa costituisce rinuncia alla prescrizione e alla stessa, in quanto anteriore alla L. n. 335 del 1995, va applicato il regime generale della prescrizione: l'art. 55 del R.D.L. n. 1827 del 1935, si applica alla sola assicurazione generale obbligatoria;
- sotto altro profilo, la Delib. del 1994 può considerarsi come atto di una procedura iniziata nel rispetto della normativa preesistente e come tale sottratta alla nuova disciplina.
4. Ha proposto ricorso per Cassazione la Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti, deducendo due motivi.
Resiste con controricorso D.M.N., il quale ha presentato memoria integrativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Col primo motivo del ricorso, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 degli artt. 2937 c.c., della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 e art. 10, R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55: erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto che il principio della irricevibilità dei contributi prescritti abbia assunto portata generale solo a partire dal 1995, dato che il principio suddetto costituiva una regola generale anche anteriormente in virtù del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55. In ogni caso, la delibera di carattere generale adottata nel 1994 dalla Cassa non costituisce atto interruttivo della prescrizione o procedura iniziatà; i contributi erano già ampiamente prescritti, onde non giova all'attore il richiamo alle procedure iniziate vigente il termine precedente.
6. Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa punti decisivi della controversia, ex art. 360 c.c., n. 5: la sentenza non spiega per quali motivi alla Delib. n. 383 del 1994 dovrebbe riconoscersi il valore di atto abdicativo del diritto a far valere la prescrizione e di "procedura iniziata nel rispetto della normativa preesistente".
7. Il resistente D.M. sostiene invece che il R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, era applicabile alla sola assicurazione generale obbligatoria, vale a dire per i crediti dell'INPS; che tale norma non era estensibile alle altre forme di assicurazione, in quanto norma eccezionale;
che pertanto la Delib. n. 383 del 1994, della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti era perfettamente legittima; che pertanto rientrava nella disponibilità della Cassa anche la rinuncia alla prescrizione; che il geometra doveva essere iscritto di ufficio alla Cassa fino dal 1960.
8. Il ricorso della Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti è fondato e va accolto. La L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, stabilisce che le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale "si prescrivono e non possono essere versate" con il decorso del termine di dieci anni, ridotto a cinque anni dal 1.1.1996. Tale regola vale anche per le contribuzioni inerenti a periodi anteriori all'entrata in vigore della stessa legge, fatta eccezione per "atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente", nel qual caso il termine della prescrizione rimane quello anteriore. La giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto che "nella materia previdenziale, a differenza che in quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, sicchè deve escludersi l'esistenza di un diritto soggettivo degli assicurati a versare contributi previdenziali prescritti. Detto principio - che attualmente è fissato dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 ed è desumibile per il periodo precedente l'entrata in vigore di tale disposizione, dal R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 55, comma 2 - vale per ogni forma di assicurazione obbligatoria e, in base al comma 10 della citata della L. n. 335 del 1995, art. 3, si applica anche per i contributi prescritti prima dell'entrata in vigore della medesima legge": Cass. 12.1.2002 n. 330, cui adde Cass. 16.8.2001 n. 11140, 4.6.2003 n. 8898, 10.12.2004 n. 23116, 24.3.2006 n. 6340.
9. Se dunque anche prima del 1995 il regime delle assicurazioni previdenziali sostitutive dell'INPS è ispirato alla regola della indisponibilità della prescrizione, la delibera con la quale la Cassa di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti consentiva ai liberi professionisti di versare contributi arretrati - ed ampiamente prescritti - è invalida e va disapplicata. La stessa delibera, ancorchè interpretata quale atto iniziale di una procedura amministrativa finalizzata al versamento di contributi prescritti, non giova all'attore e non vale a rendere operante il previgente termine di prescrizione, peraltro ampiamente scaduto anche in base alla normativa anteriore (dieci anni anzichè cinque).
10. Deriva dalle considerazioni che precedono che la domanda giudiziale proposta dall'attore è infondata. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata ed il processo può essere definito nel merito, non risultando necessari ulteriori accertamenti: la domanda del D.M. va rigettata. Giusti motivi, in relazione all'opinabilità delle contrapposte interpretazioni di legge, all'incertezza iniziale circa l'esito della lite, al comportamento processuale delle parti, ai diversi esiti del giudizio di merito tutti ragionevolmente motivati, consigliano la compensazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da D.M.N.. Compensa le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2006.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2006
 
 

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