Geometri dipendenti e contributi alla Cassa

Le pretese contributive della Cassa geometri nei confronti degli iscritti all'Albo dei geometri che hanno un rapporto di lavoro dipendente, una recente approfondita sentenza del Tribunale di Perugia esclude la legittimità di tali pretese
 
 
Con una recente sentenza, del 10 aprile del 2017, il Tribunale di Perugia ha accolto la domanda proposta da un geometra che aveva proposto opposizione avverso cartelle esattoriali notificategli sulla base di ruoli formati dalla Cassa Geometri per contributi minimi asseritamente dovuti in relazione ad anni in cui, contestualmente all'attività di lavoro dipendente, secondo la prospettazione della Cassa, il geometra avrebbe effettuato pratiche di natura professionale. Con un'accurata ricostruzione, anche storica, delle norme di riferimento, il giudice è giunto ha ritenere che l'attuale art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri che ha innovato, amliandoli, i presupposti per l'iscrizione alla Cassa Geometri stabiliti dall'art. 22 della l. n. 773 del 1982 sia illegittimo non essendo attuazione dell'autonomia regolamentare che il Legislatore ha concesso solo in talune materie ed a talune condizioni alle casse di previdenza privatizzate.
 

Le opposizioni proposte e in questa sede riunite sono fondate e, pertanto, devono essere accolte ritenendo questo giudicante che, in considerazione dei noti principi vigenti in materia di gerarchia delle fonti del diritto, il requisito dell’esercizio dell’attività professionale con carattere di continuità ed esclusività, come previsto dall’art. 22 della legge 773/1982 ai fini dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa, non possa essere derogato o, ancor peggio, abrogato da norme di rango statutario e regolamentare (pur se approvate da decreti ministeriali) contemplanti i presupposti per l’iscrizione del professionista alla Cassa, secondo quanto deliberato dal Comitato dei delegati della CIPAG nelle riunioni del 27.05.2002 e del 27.11.2002.

Al fine di dare conto delle ragioni di tale conclusione, si impone una ricognizione delle varie fonti normative applicabili alla presente fattispecie.

L’art. 1 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, rubricatoIscritti alla Cassa” prevedeva che <<Sono obbligatoriamente iscritti alla "Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri" istituita con legge 24 ottobre 1955, n. 990, tutti gli iscritti negli Albi professionali dei geometri>>.

L’art. 26. (Contribuzione relativa alla gestione previdenziale), al comma 8, precisava poi che “I geometri iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata, a decorrere dal 1 gennaio 1978 sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa. Coloro che alla data del 31 dicembre 1977, pur trovandosi nelle condizioni predette, risultano iscritti alla Cassa, cessano dall'obbligo dell'iscrizione, conservando tuttavia la facoltà di proseguire nell'assicurazione con le stesse modalità previste dalla presente legge

Interveniva poi la Legge 20 ottobre 1982, n. 773 (Riforma della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri), la quale all’art. 22 (Iscrizione alla Cassa) disponeva:

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.

2. L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.

Seguiva la Legge 24 dicembre 1993, n. 537 che, all’art. 1, comma 32 disponeva a sua volta:

32. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare o sopprimere enti pubblici di previdenza e assistenza.

33. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 32 il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi, nonché a quelli contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni:

....

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali prodotte dalla complessiva riduzione degli enti, anche mediante:

....

5.2) provvedimenti correttivi delle contribuzioni;

5.3) misure dirette a realizzare economie di gestione e un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni previdenziali;”.

Veniva pertanto emanato il Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, i cui primi due commi dell’art. 2 (“ Gestione”) hanno disposto (tutte le evidenziazioni in neretto, che seguono, sono opera dello scrivente):

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta.

2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale”.

Dopo circa un anno interveniva la Legge 8 agosto 1995, n. 335, che con l’art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale), nella versione poi modificata dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, ha previsto:

12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994 la stabilità delle gestioni previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi è da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto articolo 2, comma 2, è redatto secondo criteri determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonché dal Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo 2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”.

Nell’ambito di questo tessuto normativo si è innestata la previsione contenuta nell’Art. 5 dello Statuto della Cassa che, a far data dal 1.01.2003, prevede:

“Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i geometri ed i geometri laureati iscritti all'Albo professionale dei Geometri che esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libera professione. L'esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all'Albo salvo prova contraria, che l'iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30/6/1994 n. 509”.

In tal modo, secondo la tesi sostenuta dalla difesa della Cassa resistente, sarebbe stata introdotta una vera e propria presunzione iuris tantum, in base alla quale l’iscrizione del Geometra all’Albo professionale comporta l’esercizio della professione; tale presunzione può essere vinta, secondo la disciplina dettata dalla delibera n. 2 del 23.01.2003 del CDA, approvata con decreto ministeriale, mediante la produzione da parte dell’interessato di un apposito modello di autocertificazione attestante i seguenti requisiti: a) il mancato esercizio di attività professionale di geometra; b) la mancata titolarità di partita IVA; c) invio ogni anno di dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale.

Interveniva, infine, la Delibera n. 123 del 20.05.2009l, approvata con D.M. 14.07.2009, disciplinante alcune ipotesi di impossibilità di cancellazione del soggetto dalla Cassa in costanza d’iscrizione all’albo professionale, fra le quali quella che interessa la presente fattispecie, vale a dire quella dei “geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società a meno che ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: a) il dipendente sia inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e l’attività, svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni proprie di tale ruolo; b) il dipendente presenti dichiarazione del datore di lavoro nella quale si attesti che nello svolgimento delle sue mansioni il dipendente non esercita attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra, e comunque non utilizza il timbro professionale o sottoscrive atti in tale qualità”.

Appare, infine, opportuno evidenziare che, allo scopo di “… assicurare l’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni”, il legislatore è ancora intervenuto in materia con l’art. 24, comma 24, della legge n. 214 del 2011 attribuendo agli enti previdenziali privatizzati il potere-dovere di adottare “misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant’anni”.

Ciò premesso, la difesa della Cassa resistente fa leva sul principio, di per sé ormai pacifico, secondo cui gli enti previdenziali privatizzati (tale va considerata anche la CIPAG), nell'esercizio della propria autonomia, sono abilitati ad abrogare o derogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni.

In effetti, su tale punto questo stesso Giudicante, con sentenza n. 306/2016 11/07/2016, in una fattispecie che vedeva convenuta la Cassa di Previdenza Forense, ha sviluppato le seguenti considerazioni:

<<L’art. 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 509/94 - emanato in attuazione della delega per il riordino o la soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza, secondo il disposto dell’art. 1, comma 32, della Legge n. 537/93 -, prevede che “Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto, in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta”, pur se sotto la vigilanza esercitata, ai sensi del successivo articolo 3, comma 1, “dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché` dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1. …”.

Il successivo comma 2 prevede, inoltre, che “Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

a) lo statuto e i regolamenti, nonché  le relative integrazioni o modificazioni;

b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.”>>.

Non vi è pertanto dubbio che gli enti privatizzati, soggetti anche al controllo della Corte dei Conti (art. 3, comma 5, del decreto legislativo n. 509/1994) siano dotati di ampi poteri di autonomia non solo con riferimento agli investimenti, alla gestione e all’organizzazione complessiva dell’ente, ma anche rispetto alle contribuzioni pretese e alle prestazioni erogate.

Tale conclusione era possibile anche in vigenza dell’originaria previsione contenuta nell’art. 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, la quale stabiliva che, per “assicurare l’equilibrio di bilancio”, gli Enti previdenziali privati possono adottare tutti i necessari provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti”.

Del resto, tale ampia autonomia nell’adozione dei provvedimenti in materia previdenziale è stata riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12209/2011, (conforme Cass. n. 24202/2009), ha affermato che “In materia di trattamento previdenziale, le casse privatizzate, nell'esercizio della propria autonomia, possono derogare o abrogare disposizioni di legge in funzione dell'obiettivo di assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive gestioni. Ne consegue che la Cassa forense può, fermo restando il sistema retributivo di calcolo della pensione, optare per il sistema contributivo a condizioni di maggior favore, stabilendo al contempo la non restituibilità dei contributi versati, senza che ci sia una lesione dei diritti quesiti o di legittime aspettative.

In quest’ottica, può essere richiamata anche la recente pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° ottobre 2014, n. 4882 (fattispecie relativa alla Cassa dei ragionieri e periti commerciali; conforme, Consiglio di Stato, sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014) che, pur riconoscendo alla Cassa la piena capacità e autonomia negoziale tipica di ogni soggetto dotato di personalità giuridica privata, ha evidenziato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta: “… la trasformazione operata dal D.Lgs. n. 509 del 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico: è a tale attività, e alla connessa rilevanza, che si correlano il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti, anche in considerazione che il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali”.

Pertanto, sempre secondo la difesa della resistente, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Cassa sarebbe sufficiente lo svolgimento da parte del ricorrente, pur se a vario titolo e con diverse modalità, di una qualsivoglia attività di geometra, salve le eccezioni che, nella presente fattispecie, astrattamente ragionando, effettivamente non ricorrerebbero, in quanto:

- non risulta che  quest’ultimo abbia inviato la dichiarazione autocertificata attestante la mancata produzione di redditi aventi natura professionale, essendo in atti un solo generico accenno ad un atto di autocertificazione di non esercizio dell’attività professionale (v. comunicazione CIPAG protocollo n. 32468 del 23/05/2014 – all. 3 del fascicolo di parte ricorrente).

- non vi è prova e allegazione che, per gli anni 2011, 2012 e 2013 per cui è causa, lo stesso era inquadrato nel ruolo professionale di geometra previsto dal CCNL e che l’attività svolta alle esclusive dipendenze del datore di lavoro rientra tra le mansioni proprie di tale ruolo: in effetti, lo stesso deduce genericamente di essere inquadrato al VI livello del CCNL di categoria (la cui declaratoria fa riferimento agli “Impiegati, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell’impresa o dagli impiegati di I° categoria super”), circostanza di per sé non dirimente in mancanza di produzione del CCNL da cui desumere l’esonero dall’iscrizione alla Cassa;

- risulta smentita per tabulas l’asserzione secondo cui il ricorrente sarebbe stato assunto quale dipendente proprio in quanto dotato di un ruolo professionale “che contempli l’inquadramento di dipendenti in albi” (pag. 4 del ricorso) poiché egli presentava domanda di cancellazione dall’Albo professionale, che veniva accolta a far data dal 01/01/2014 (doc. 12 del fascicolo di parte convenuta);

- dagli atti di causa non risulta che il ricorrente abbia presentato, per gli anni contributivi oggetto del giudizio, la prescritta dichiarazione del datore di lavoro attestante lo svolgimento di mansioni non comportanti esercizio di attività tecnico professionale propria del geometra e la mancata utilizzazione del timbro professionale o la mancata sottoscrizione in tale qualità dei quattro atti di variazione catastale contestati: infatti, l’unico documento di tal genere in atti è rappresentato dalla dichiarazione, rilasciata dal sig. Mauro Cassini, legale rappresentante della società datrice di lavoro del ricorrente, solo in data 30/06/2015 (doc. 12 del fascicolo di parte convenuta); trattasi, evidentemente, di dichiarazione successiva al periodo per il quale la Cassa ha addebitato al ricorrente i contributi iscritti a ruolo oggetto del giudizio.

In definitiva, a fronte dell’iscrizione del ricorrente all’Albo dei Geometri per il periodo contributivo oggetto del giudizio ed a fronte della mancanza di una prova idonea a superare la suddetta presunzione iuris tantum di esercizio della libera professione previsti dallo Statuto della Cassa e delle delibere sopra indicate approvate con decreto ministeriale, ove fosse ritenuta valido l’esercizio delle prerogative legate all’autonomia di cui la Cassa resistente dispone, dovrebbe essere dichiarata la legittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Cassa ed il conseguente obbligo del Rondoni al versamento dei contributi previdenziali, sia pure nei limiti minimi richiesti, considerando che non sarebbe ostacolo alla stessa la contestuale iscrizione del ricorrente, per gli anni di cui è causa, a due forme di previdenza obbligatorie (INPS e CIPAG) essendovi compatibilità con i principi del sistema previdenziale italiano (che conosce altre ipotesi di doppia iscrizione), come evidenziato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88/1995.

Tuttavia, in senso contrario, deve osservarsi che, nonostante la detta autonomia gestionale, organizzativa e contabile ma anche normativa, come desumibile dalle disposizioni degli artt. 1, co. 4, lett. a), 3, co. 4, e 1, co. 3, sempre del d.lgs. n. 509 del 1994, la questione centrale che deve essere affrontata nel presente giudizio riguarda, piuttosto, l’individuazione dell’effettiva portata e dei limiti di tale autonomia, vale a dire fino a che punto essa possa essere esercitata.

A tale proposito, va evidenziato che la Corte costituzionale (Cfr. Corte Cost. 5 febbraio 1999, n. 15, e Corte cost. 18 luglio 1997, n. 248) aveva riconosciuto all’autonomia concessa agli enti privatizzati, originariamente previsti dal decreto legislativo n. 509 del 1994, un significato riguardo soprattutto al profilo gestionale e non a quello della determinazione dei contenuti e delle prestazioni, mentre la stessa Corte di Cassazione aveva affermato che la suddetta normativa non ha attributo a quegli enti “il potere di incidere sulla disciplina sostanziale” di tali forme obbligatorie di previdenza, «né sulla normativa in materia di contributi e prestazioni, salvi i poteri di cui essi, eventualmente, già disponessero, sulla base della normativa preesistente”.

Come anticipato, l’art. 3, co. 12, della legge n. 335 del 1995, ha dettato alcune disposizioni per garantire l’equilibrio dei bilanci degli enti previdenziali privati, precisando che ciò deve avvenire «nel rispetto dei principi di autonomia affermati dal d.lgs. n. 509 del 1994». In particolare, quella disposizione, nella sua formulazione originaria, aveva stabilito che gli enti previdenziali privati, «in esito alle risultanze e in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, co. 2, del d.lgs. n. 509 del 1994» (15), potevano adottare provvedimenti:

a) di “variazione delle aliquote contributive”;

b) di “riparametrazione dei coefficienti di rendimento”;

c) e, in via residuale, di riparametrazione “di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico”.

Si è anche detto che la norma, nella più ampia versione modificata dall’art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, ribadendo il “rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”, ha fatto solo riferimento alla finalità di “assicurare l'equilibrio di bilancio ….da ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta anni. …. avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”.

I limiti che tale potere-dover incontra sono, anzitutto, quelli legati al rispetto dei principi costituzionali (compreso quello della ragionevolezza), nonché promananti da specifiche disposizioni di legge tra cui, in primo luogo, quelle già passate in rassegna (si osservi che secondo l’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del 1994, l’autonomia degli enti previdenziali privati incontra i limiti “fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell’attività svolta”).

Appare pertanto evidente che nell’espletamento di tale indagine occorre tenere a mente, oltre all’interesse concreto perseguito dal legislatore (garantire il diritto costituzionale alla copertura assicurativa-previdenziale di tutti i lavoratori), che l’autonomia, anche normativa, attribuita dal legislatore agli enti previdenziali privatizzati risiede nella generale tendenza dell’odierno ordinamento giuridico a valorizzare il ruolo dei diversi soggetti “privati” nei vari settori del sociale (per rimanere in tema, a titolo di esempio, si prenda in considerazione la disciplina della previdenza complementare di cui ai decreti legislativi n. 124 del 1993 e n. 252 del 2005), ritenendolo uno strumento idoneo al miglior perseguimento delle finalità del servizio pubblico ad essi affidato nel senso appena sopra richiamato.

Fatte tali premesse, a parere dello scrivente, l'art. 5 dello Statuto della Cassa Geometri, nella versione modificata dalle delibere del 2002, introduce alcuni presupposti che determinano l'obbligatorietà dell'iscrizione alla stessa del soggetto iscritto all’Albo professionale, con eliminazione dei requisiti della continuità dell'esercizio professionale, e con l’introduzione di una presunzione di esercizio della professione basata sulla mera iscrizione all'Albo professionale.

Tuttavia, tale presunzione non risulta contemplata dalla normativa passata in rassegna, con la conseguenza che detta previsione deve considerarsi illegittima in quanto promanante da un atto unilaterale della Cassa emesso al di fuori dell’ambito di liceità in cui la suddetta autonomia può esplicarsi.

A parere dello scrivente, va infatti osservato che la mera esigenza di contenimento della spesa previdenziale e/o di salvaguardia dell’equilibrio di bilancio non può autorizzare la Cassa ad adottare provvedimenti che incidano, non già sulla contribuzione (entità, criteri di calcolo, percentuali, anzianità contributiva), ma sui requisiti sostanziali (l’an) di assoggettamento dell’iscritto all’Albo professionale anche all’iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria, considerando altresì che, sotto il profilo del principio costituzionale della ragionevolezza, non si comprende come potrebbe giustificarsi  - mediante il riferimento all’equilibrio di bilancio e al contenimento della spesa - l’assoggettamento anche alla contribuzione previdenziale della Cassa professionale del dipendente privato che, per un verso, assolve il proprio obbligo previdenziale mediante le trattenute INPS sulle proprie buste paga e, per altro verso, non otterrebbe, presumibilmente, alcun vantaggio pensionistico e assistenziale dal versamento di contributi alla C.I.P.A.G. la quale, a sua volta, rispetto alla posizione di detto soggetto, non verrebbe mai a trovarsi nella condizione di erogare prestazioni previdenziali, con conseguente inesistenza di fattori incidenti sulla propria spesa previdenziale e/o sull’equilibrio dei propri bilanci.

Incidentalmente, appare opportuno rilevare che, mentre il richiamo all’art. 2229 del codice civile non è in grado di scalfire tali conclusioni, atteso che esso si limita a demandare alle associazioni professionali “l’accertamento dei requisiti per l’iscrizione negli albi o negli elenchi”, il contrasto a pratiche di esercizio abusivo della professione, come dedotto dalla difesa della Cassa resistente, non pare lecitamente perseguibile mediante una sorta di sanzione, unilateralmente stabilita, che imponga ai geometri con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi la contribuzione alla Cassa privata unitamente alla obbligatoria contribuzione all’INPS: e vale appena il caso di ribadire che la norma (non derogabile) contenuta nel comma secondo dell’art. 22 della Legge 20 ottobre 1982, n. 773, ha previsto persino che “ L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale”.

Trattasi di una conclusione fatta propria anche da parte della giurisprudenza di merito (cfr., Tribunale Milano, Sezione L civile  Sentenza 30 novembre 2016, n. 2739 - Dott.ssa Maria Grazia Florio), ai cui principi, richiamati anche ai sensi dell’art. 118 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, questo giudicante intende aderire.

Nello specifico, nel suddetto arresto giurisprudenziale, tra l’altro, è stato evidenziato: “L'art. 1, co. 488, L. 147/2013 ha stabilito che "l'ultimo periodo dell'articolo uno, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittime ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine".

Ne deriva che, come affermato in altra pronuncia di questo Tribunale che si ritiene di condividere e alla quale si fa richiamo ai sensi dell'art. 118 disp. att., "la disposizione di cui all'articolo uno, comma 763, legge 296/2006 non conferisce agli enti previdenziali il potere di disciplinare ogni aspetto della gestione previdenziale di riferimento, ma esclusivamente di definire quegli aspetti a ricaduta economica idonei a garantirne l'equilibrio finanziario: trattasi di questioni afferenti alla gestione operativa, alla definizione delle aliquote, alla modalità di riscossione e/o alla definizione dei periodi di anzianità e vecchiaia di riferimento.

È, questa, un'interpretazione obbligata dal tenore letterale del comma 763 nella parte in cui, con esclusivo riferimento all'esigenza di salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo termine, consente alle Casse di adottare provvedimenti che debbono obbligatoriamente tener conto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni.

Nel corpo della norma non c’è elemento alcuno che consenta di affermare che alle Casse sia stato attribuito il potere di liberamente modificare i presupposti giuridici e fattuali dei quali deriva l'obbligatorietà dell'iscrizione e, finanche, il riparto degli oneri probatori in materia." (Tribunale di Milano, 8.10.2015 - RGL 6302/15, dr.ssa Ch.Co.).

Ritenuta, pertanto, l'illegittimità della norma che introduce l'obbligatorietà della contribuzione anche per l'ipotesi di esercizio non continuativo della professione, non può che concludersi per la fondatezza della domanda attorea, essendo pacifico che il ricorrente - per il periodo di riferimento lavoratore subordinato iscritto alla gestione Inps - abbia compiuto due soli atti professionali, uno per l'anno 2009 ed uno per l'anno 2010 (doc. 8, fascicolo Cassa).

 

Tutti gli approfondimenti sulla previdenza dei geometri

RICHIEDI CONSULENZA