Il ricorso alla Cassa Geometri in opposizione a provvedimenti lesivi dei propri interessi e/o diritti soggettivi è disciplinato da diverse fonti regolamentari e di legge non perfettamente raccordate tra loro.
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In questo articolo ci occupiamo della fase amministrativa (cioè quella del ricorso al Cda della Cassa Geometri avverso provvedimenti lesivi adottati dalla Giunta Esecutiva) rinviando, per tutto ciò che riguarda la successiva, eventuale, fase giudiziale contenziosa, all'articolo di carattere generale presente su questo stesso sito che tratta i profili della procedibilità e della proponibilità della domanda giudiziale, nonchè quello relativo all'individuazione del Giudice competente per territorio.
La legge che, per prima, ha regolato la materia delle competenze della Giunta Esecutiva e dei ricorsi al Cda avverso i provvedimenti della Giunta stessa è la L. n. 990/1955 che, all’art. 11, prevedeva che la Giunta Esecutiva avesse competenze in materia di provvedimenti di iscrizione alla Cassa di Previdenza e in materia di liquidazione di pensioni. L’art. 12 della L. n. 990/1955 prevedeva, a sua volta, la possibilità di proporre reclamo avverso le deliberazioni della G.E. nel termine di un mese dalla comunicazione del provvedimento e il termine di due mesi per la successiva decisione del ricorso da parte del Cda della Cassa.
La legge n. 37 del 1967 ha modificato termini e modalità dei ricorsi amministrativi al Cda della Cassa Geometri avverso i provvedimenti della Giunta Esecutiva. Ha ampliato i termini del ricorso prevedendo che lo stesso debba essere promosso entro 90 giorni, anziché trenta, dalla comunicazione del provvedimento e che la successiva decisione del Cda debba essere assunta entro i successivi 90 giorni. In particolare, poi, la L. n. 37 del 1967 ha tolto la competenza alla Giunta Esecutiva in materia di iscrizione probabilmente come conseguenza della modifica dei presupposti dell’iscrizione stessa. La l. n. 990 del 1955, infatti, prevedeva che l’iscrizione alla Cassa Geometri fosse ancorata al duplice presupposto dell’iscrizione all’Albo e dell’esercizio continuativo della professione mentre la L. n. 37 del 1967 ha posto l’iscrizione alla Cassa come un’automatica conseguenza dell’iscrizione all’Albo professionale.
Con la L. n. 773/1982 i requisiti per l’iscrizione alla Cassa Geometri sono stati nuovamente modificati, essendo stato reintrodotto il requisito della continuità dell’esercizio professionale a fianco all’iscrizione all’Albo.E tuttavia, tra le competenze della Giunta Esecutiva, non è stata reintrodotta quella in materia di provvedimenti di iscrizione all’ente di previdenza.
Successivamente alla privatizzazione dell’ente, la disarmonia tra l’insussistenza di una espressa competenza della Giunta Esecutiva in materia di iscrizione e la non automaticità dell’iscrizione all’ente di previdenza ha trovato puntuale riscontro nelle disposizioni dello Statuto essendo stata ripresa la formulazione di cui alla L. n. 37 del 1967 che contemplava, tra le competenze della Giunta, esclusivamente quella in materia di liquidazione delle pensioni. Ancor più anomalo è che, tra le competenze della Giunta Esecutiva, siano compresi espressamente i provvedimenti di dichiarazione d’inefficacia di periodi di iscrizione all’ente di previdenza e non già i presupposti provvedimenti di iscrizione alla Cassa Geometri.
In materia di termini e modalità del ricorso al Cda della Cassa Geometri lo Statuto, all’art. 31, prevede che: “Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva è ammesso ricorso al Consiglio di Amministrazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione. 31.2 La decisione del Consiglio di Amministrazione è definitiva; essa può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria competente”.
Con riferimento specifico a problematiche riguardanti richieste di contributi che si assumano illegittime, non è prevista espressamente una fase amministrativa.
In caso di richieste di contributi che si ritengano illegittime, salvo che le stesse si fondino su provvedimenti di iscrizione che dovranno essere autonomamente impugnati, sarà, dunque, sufficiente contestare la richiesta con una lettera stragiudiziale, riservandosi ogni iniziativa giudiziale all’esito dell’eventuale iscrizione a ruolo e della successiva notifica della cartella esattoriale.