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L’iscrizione alla Cassa Geometri è obbligatoria in presenza di iscrizione all’Albo e di esercizio anche non continuativo della professione (cfr. art. 5 dello Statuto).
Ai sensi dell’art. 22 della L. n. 773/82, tuttavia, l’iscrizione è obbligatoria solo per gli iscritti agli Albi che esercitino con continuità la professione; l’iscrizione, invece, risulta facoltativa per i geometri titolari di altra posizione previdenziale o di pensione in conseguenza di diversa attività di lavoro svolta.
E’ consentita la conservazione dell’iscrizione in caso di inattività derivante dall’assunzione di funzioni politiche.
E’ previsto, a carico degli iscritti a Cassa Geometri, un contributo soggettivo obbligatorio nella misura del 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF sino al limite di Euro 78.200,00 (per il 2005) e nella misura del 3,5% per la quota reddituale eccedente.
E’ previsto un contributo minimo.
Il contributo per i neoiscritti, che nella legge era dimezzato per i primi tre anni, nel regolamento è ridotto a 1/3 per i primi due anni e a 2/3 per i successivi 3 (cfr. art. 1 del Regolamento sulla contribuzione).
E’ previsto, a carico di tutti gli iscritti all’Albo, l’obbligo di applicare una maggiorazione percentuale del 4% (contributo integrativo) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari ai fini dell’IVA e di versarne alla Cassa il relativo ammontare.
Per le Associazioni professionali, il professionista è tenuto a versare alla Cassa il contributo integrativo in relazione alla quota degli utili.
E’ previsto un contributo integrativo minimo.
Le società di ingegneria o esercenti attività tecnico – ingegneristiche in cui vi siano soci geometri debbono applicare la suddetta percentuale sulle attività professionali svolte.
E’ previsto che il contributo integrativo sia pagato anche in relazione a prestazioni professionali non soggette a IVA. (cfr. artt. 2, 17 del Regolamento sulla contribuzione).
I contributi si prescrivono nel termine di cinque anni dal termine per la presentazione della comunicazione reddituale (cfr. art. 33 del Regolamento sulla contribuzione).
Tutti gli iscritti all’Albo geometri debbono inviare La comunicazione dei redditi professionali e dei volumi d’affari (art. 6 del regolamento sulla contribuzione) entro il 15 settembre di ogni anno (nella legge era previsto un termine collegato alle dichiarazioni IVA e IRPEF - 30 gg. dalla relativa scadenza -.
La comunicazione, ai sensi dell’art 6, deve essere inviata anche dalle società di ingegneria o esercenti attività tecnico – ingegneristiche (che devono comunicare il volume d’affari complessivo e quello professionale).
La comunicazione consta di elementi essenziali (ammontare del reddito e del volume d’affari) e di elementi accessori (art. 13), la cui difettosa compilazione comporta l’applicazione di sanzioni differenti (cfr. il capo II del regolamento – artt. 37, 38, 39, 41).
La comunicazione può essere presentata anche ai Collegi di appartenenza (che ne rilasciano ricevuta curando successivamente l’invio alla Cassa).
La comunicazione relativa al volume d’affari deve contenere specificatamente anche i dati relativi al volume d’affari non professionale e l’ammontare delle cessioni di beni ammortizzabili.
I partecipanti a società o associazioni di professionisti devono inviare anche la comunicazione relativa ai redditi e ai volumi d’affari della società o dell’associazione.
Le fattispecie sanzionate sono: la tardiva comunicazione dei dati reddituali; l’omessa comunicazione; la comunicazione infedele; la comunicazione irregolare; il tardivo versamento dei contributi dovuti; l’omesso versamento dei contributi dovuti; il versamento incompleto dei contributi dovuti; la soglia temporale che distingue la comunicazione omessa da quella tardiva è quella dei 90 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione (15/9).
La comunicazione è infedele quando è difforme da quella risultante dalle dichiarazioni fiscali di un importo superiore al 14% del contributo soggettivo minimo dell’anno.
La comunicazione è irregolare quando contiene errori formali o quando la difformità rispetto ai dati risultanti dalle dichiarazioni fiscali è inferiore al 14% del contributo soggettivo minimo (cfr. artt. 37 – 41).
Il pagamento si considera tardivo quando viene effettuato oltre il termine di scadenza ma prima della contestazione da parte della Cassa.
Le sanzioni sono modulate in relazione alla gravità e sono ridotte in caso di ravvedimento spontaneo (artt. da 41 a 44).
I contributi minimi sono riscossi in due rate scadenti il 31 maggio e il 31 luglio dell’anno di riferimento.
Le eccedenze contributive debbono essere pagate entro il termine del 15 settembre dell’anno di riferimento.
Le somme dovute a titolo di contributi sono riscosse mediante ruoli o bollettini postali o bancari.
Cassa Geometri può procedere alla riscossione delle somme insolute a titolo di contributi ed accessori, iscrivendo il relativo importo a ruolo ed avvalendosi della normativa relativa alla riscossione delle imposte dirette (cfr. artt. 7 e 48 del Regolamento sulla contribuzione).
Per coloro che cessino dall’iscrizione, senza aver maturato il diritto a pensione, ed abbiano almeno 65 anni d’età ed almeno 10 anni di contributi, è prevista la possibilità, in difetto di totalizzazione o di ricongiunzione, di conseguire una pensione sulla base della contribuzione soggettiva versata, con modalità di calcolo contributiva (cfr. art. 33 del regolamento di previdenza).
La legge prevedeva (art. 6 L. n. 246/1990), la restituzione dei contributi al compimento del sessantacinquesimo anno senza diritto a pensione, diritto che era esteso anche a favore dei superstiti non aventi titolo alla pensione indiretta.
La Cassa Geometri corrisponde pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità, inabilità, reversibilità ed indirette.
Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda e, salvo che per vecchiaia, reversibilità ed indirette (che decorrono dalla data dell’evento), decorrono dalla data di presentazione della domanda (cfr. art. 1 del Regolamento di previdenza).
La pensione di vecchiaia è corrisposta con 65 anni d’età e 30 anni di contributi e si calcola prendendo, come base pensionabile, la media dei migliori 25 redditi professionali dichiarati per i 30 anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione (i redditi sono presi in considerazione sino al limite di reddito su cui si paga il contributo al 10% si arriva alla media dei 25 su 30 gradualmente – con incremento di un reddito per ogni anno; nel 2006 la media viene effettuata sui migliori 23 degli ultimi 28) ed applicando, per ogni anno di iscrizione, l’aliquota del 2% (1,75% a decorrere dal 2002) sul primo scaglione di reddito e, sugli ulteriori scaglioni, le aliquote dello 1,75%; 1,5%; 1,1% e 0,7%.
La pensione decorre dalla data della maturazione dei requisiti anagrafico contributivi.
E’ previsto un minimo di pensione.
Successivamente al pensionamento, la prosecuzione dell’attività professionale dà titolo alla percezione di una supplemento pensionistico calcolato con il sistema contributivo di cui alla L. n. 335/95, al compimento di ogni ulteriore quadriennio d’attività, iscrizione e contribuzione a Cassa Geometri (art. 2 del Regolamento di previdenza).
La pensione d’anzianità è corrisposta, previa cancellazione dall’Albo professionale, a coloro che abbiano maturato 35 anni d’anzianità contributiva ed i requisiti anagrafici di cui alla L. n. 335/95 e successive integrazioni e modificazioni o, a prescindere dall’età, 40 anni di contributi.
La pensione decorre dalla domanda e si calcola come la pensione di vecchiaia.
Sono previsti dei coefficienti di riduzione della pensione d’anzianità, legati in modo inversamente proporzionale all’età d’accesso al pensionamento; è previsto che non siano validi per il riconoscimento dell’anzianità necessaria per la pensione le annualità nelle quali siano stati realizzati volumi d’affari inferiori a determinati limiti (art. 3 del Regolamento di previdenza).
La pensione di inabilità è corrisposta, su domanda, previa cancellazione dall’Albo, a coloro la cui capacità all’esercizio della professione sia totalmente esclusa a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizione.
La pensione decorre dal momento della presentazione della domanda a condizione che l’iscrizione sia in atto da dieci anni (5 in caso di infortunio) e che la stessa sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento dei 40 anni; in caso di reiscrizione la stessa non deve avvenire a più di cinque anni dalla cancellazione; è previsto che la cancellazione dall’albo possa avvenire successivamente alla domanda di pensione ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al riconoscimento della stessa.
Per la sola pensione di inabilità è previsto che, nel caso in cui l’iscrizione non sia in atto continuativamente da data anteriore ai 40 anni, ed il requisito dell’anzianità decennale (o quinquennale in caso di infortunio) sia comunque raggiunto, la pensione sia corrisposta con una riduzione di 1/15 per ogni anno o frazione di anno successiva al compimento del 40° anno, e richiede il possesso di 2 anni di contributi, salvo che l’inabilità dipenda da infortunio (nel qual caso non è richiesto alcun requisito assicurativo).
A determinate condizioni reddituali dell’inabile è previsto che l’anzianità assicurativa ai fini della determinazione dell’importo sia incrementata di 10 anni (cfr. art. 4 del Regolamento di previdenza).
La pensione di invalidità spetta a coloro la cui capacità all’esercizio professionale, a causa di malattia o infortunio, sia ridotta a meno di un terzo.
La misura è pari al 70% della corrispondente pensione di inabilità (cfr. art. del Regolamento di previdenza).
Le pensioni di vecchiaia, anzianità, invalidità ed inabilità sono reversibili, nella misura del 60% (con una maggiorazione del 20% fino ad un massimo del 100% della pensione diretta per ogni figlio a carico minorenne o inabile al proficuo lavoro), in favore del coniuge e, in assenza del coniuge, nella misura del 60% in favore in favore del figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro con una maggiorazione del 20% fino alla misura massima del 100% per ogni ulteriore figlio minorenne o inabile a proficuo lavoro.
La pensione indiretta spetta agli indicati superstiti nelle misure percentuali precisate, in caso di decesso di iscritto senza diritto a pensione che possa vantare i requisiti assicurativi necessari per la pensione di inabilità (cfr. art. 18 e 19 del Regolamento di previdenza).
La misura della pensione di reversibilità di una pensione d’inabilità o invalidità erogata prima del compimento del requisito contributivo decennale viene proporzionalmente ridotta.
Pensione d’inabilità e indiretta sono corrisposte anche laddove non sia integrato il requisito dell’età di iscrizione o reiscrizione ma sono proporzionalmente ridotte (cfr. artt. 19 del Regolamento di previdenza e art. 3 della L. n. 236/90).
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